CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20278/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità disposta nei suoi confronti; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto del tutto inconferente rispetto al percorso logico dell'ordinanza impugnata, atteso che nel caso in esame non si è in presenza di un lavoro di pubblica utilità che non è iniziato in mancanza di iniziativa da parte degli organi dell'esecuzione penale, ma di un lavoro di pubblica utilità che era iniziato, e che il condannato non ha portato a termine dopo più di due anni dall'inizio di esecuzione della pena / svolgendo soltanto 24 ore di lavori, anziché le 256 ore previste dal programma, argomenti contenuti nell'ordinanza impugnata con cui il ricorso non si confronta, incorrendo nel vizio di specificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] zo Si ni --- D E F `ngl IN Cl\‘' 2