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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2026

ECLI:EU:T:2026:238
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione) 25 marzo 2026 ( * ) « Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Diritto delle istituzioni – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2018/1725 – Reclamo presso il GEPD riguardo al trattamento di dati personali da parte dell’EUIPO – Non luogo a statuire parziale – Irricevibilità manifesta parziale » Nella causa T‑144/25, WS, rappresentato da H. Tettenborn, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati (GEPD) , rappresentato da D. Nardi, F. Muller e A. Zawiła-Niedźwiecka, in qualità di agenti, convenuto, IL TRIBUNALE (Settima Sezione), composto da K. Kecsmár, presidente, P. Nihoul (relatore) e U. Öberg, giudici, cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo ricorso, WS, ricorrente, chiede, da un lato, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento dell’asserita decisione implicita del [OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati (GEPD) del 26 febbraio 2025 di non dare seguito al suo reclamo del 25 novembre 2024, relativo al modo in cui l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva trattato i suoi dati personali (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e, dall’altro, sul fondamento degli articoli 268 e 340 TFUE, il risarcimento del danno che gli sarebbe derivato dal comportamento del GEPD.

Fatti 2 Il 1º agosto 2024, sul fondamento del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), il ricorrente ha chiesto all’EUIPO l’accesso a taluni documenti. 3 Poiché l’EUIPO non ha dato riscontro dell’avvenuta ricezione né di tale domanda né delle domande confermative susseguenti, il ricorrente gli ha chiesto, con lettera del 4 novembre 2024, di trattare tale circostanza come una violazione di dati. 4 Con decisione del 15 novembre 2024, il direttore esecutivo dell’EUIPO, sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, secondo trattino, e paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, ha confermato la decisione implicita di rigetto. 5 Il 25 novembre 2024, il ricorrente ha presentato al GEPD un reclamo contro l’EUIPO nel quale indicava, in particolare, di voler ottenere da quest’ultimo una copia dei propri dati personali nonché dei file di log relativi a tutte le operazioni di trattamento dati, il ripristino dei suoi dati quali cancellati, una limitazione del trattamento dei suoi dati e informazioni relative a tale violazione di dati (in prosieguo: il «reclamo del 25 novembre 2024»).

Lo stesso giorno, il GEPD ha dato riscontro dell’avvenuta ricezione di tale reclamo con l’invio di un messaggio di posta elettronica generato automaticamente. 6 Il 5 dicembre 2024, il ricorrente ha chiesto al GEPD di comunicargli il numero di fascicolo attribuito al suo reclamo del 25 novembre 2024 e ogni informazione complementare. 7 Il 20 gennaio 2025, il ricorrente ha reiterato la sua domanda relativa al numero di fascicolo. 8 Il 21 gennaio 2025, il GEPD ha dato riscontro dell’avvenuta ricezione di questi due messaggi di posta elettronica del ricorrente.

Inoltre, il GEPD ha informato WS di non aver trovato alcuna traccia del reclamo del 25 novembre 2024 e lo ha invitato a presentarlo nuovamente. 9 Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, il ricorrente ha rifiutato di dare seguito all’invito del GEPD di presentare nuovamente il reclamo del 25 novembre 2024, sostenendo che l’avviso di ricevimento che gli era stato rilasciato in tale data dimostrava che detto reclamo era stato correttamente presentato.

Il ricorrente ha nondimeno fornito una copia del reclamo e dei suoi allegati, nonché una copia dell’avviso di ricevimento generato automaticamente. 10 Il 24 gennaio 2025, il GEPD ha informato il ricorrente che il suo reclamo del 25 novembre 2024 era stato registrato con il numero di fascicolo 2025-0100.

Nello stesso messaggio di posta elettronica, il GEPD ha fornito la seguente precisazione: «Esamineremo il Suo reclamo e La terremo informata degli sviluppi successivi». 11 Il 29 gennaio 2025, il ricorrente ha chiesto al GEPD di informarlo del seguito dato alle sue richieste. 12 Il 31 gennaio 2025, il GEPD ha in particolare riconfermato la ricezione del reclamo del 25 novembre 2024, nonché il numero di fascicolo attribuitogli, e ha comunicato al ricorrente che le informazioni da lui trasmesse nel messaggio di posta elettronica del 21 gennaio 2025 sarebbero state prese in considerazione nell’esame del reclamo. 13 Con messaggio di posta elettronica del 7 febbraio 2025, il GEPD ha informato il ricorrente, segnatamente, che il suo reclamo del 25 novembre 2024, come presentato online, era stato registrato il 5 febbraio 2025 e sarebbe stato esaminato. 14 Il 2 marzo 2025, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

Fatti successivi alla proposizione del ricorso 15 Il 16 aprile 2025, il GEPD ha informato il ricorrente della sua decisione di chiudere il fascicolo relativo al reclamo del 25 novembre 2024.

A tal riguardo, il GEPD ha considerato che tale reclamo non riguardasse un trattamento di dati personali, bensì la gestione di domande di divulgazione di documenti presentate ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

Pertanto, il GEPD ha ritenuto che il reclamo non rientrasse nell’ambito delle sue competenze e che non sussistessero motivi sufficienti per avviare un’indagine.

Conclusioni delle parti 16 Nell’atto di ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare il GEPD a risarcirlo, per un importo minimo di EUR 1 500, da determinarsi dal Tribunale, per i danni morali e immateriali che avrebbe subito a causa della decisione impugnata; – condannare il GEPD alle spese. 17 Nell’eccezione di irricevibilità, il GEPD chiede che il Tribunale voglia: – respingere la domanda di annullamento in quanto irricevibile; – respingere la domanda di risarcimento in quanto infondata; – condannare il ricorrente alle spese. 18 Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia: – respingere l’eccezione di irricevibilità.

In diritto Sulla domanda di annullamento 19 Ai sensi dell’articolo 131 del regolamento di procedura del Tribunale, quando constata che è venuto meno l’oggetto del ricorso e che non vi è più luogo a statuire, il Tribunale, in qualsiasi momento, può decidere d’ufficio di statuire con ordinanza motivata, su proposta del giudice relatore, sentite le parti. 20 Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo e decide, ai sensi di tale articolo, sentite le parti, di statuire senza proseguire il procedimento.

Sulla questione se si sia formata una decisione implicita il 26 febbraio 2025 21 Per stabilire se sia venuto meno l’oggetto della domanda di annullamento, il Tribunale giudica opportuno esaminare se essa avesse un oggetto al momento della presentazione del ricorso.

Pertanto, occorre verificare se il 26 febbraio 2025 si fosse formata una decisione implicita. 22 Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39), «[s]e il [GEPD] non tratta il reclamo o non informa l’interessato entro tre mesi dello stato di avanzamento o dell’esito del reclamo, si considera che abbia adottato una decisione negativa». 23 Ne consegue che una decisione implicita di rigetto si forma quando sono soddisfatte due condizioni cumulative.

Da un lato, il GEPD non deve aver informato il reclamante dell’esito del reclamo entro tre mesi.

Dall’altro, il GEPD non deve aver informato il reclamante dello stato di avanzamento del reclamo entro lo stesso termine. 24 Nel caso di specie, poiché il ricorrente ha presentato il suo reclamo il 25 novembre 2024, il termine di tre mesi era in corso fino al 25 febbraio 2025.

Orbene, è pacifico tra le parti che il GEPD non ha informato il ricorrente dell’esito del reclamo entro tre mesi dalla ricezione del reclamo.

Occorre quindi verificare se il GEPD abbia tuttavia informato il ricorrente dello stato di avanzamento del reclamo prima della scadenza di detto termine, vale a dire alla data del 26 febbraio 2025, impedendo così la formazione di una decisione implicita di rigetto. 25 Come indicato al precedente punto 8, il GEPD ha anzitutto informato il ricorrente, il 21 gennaio 2025, di non aver trovato alcuna traccia del reclamo del 25 novembre 2024. 26 Successivamente, il 24 gennaio 2025, dopo che il ricorrente aveva fornito una copia del suo reclamo, il GEPD lo ha informato di averla ricevuta e di aver registrato il reclamo con il numero di fascicolo 2025-0100.

Il GEPD ha altresì informato il ricorrente che avrebbe esaminato il reclamo e che lo avrebbe tenuto informato degli sviluppi successivi. 27 Successivamente ancora, il 31 gennaio 2025, il GEPD ha risposto ad altre richieste di informazioni del ricorrente, indicandogli che le informazioni da lui trasmesse il 21 gennaio 2025 sarebbero state prese in considerazione nell’esame del reclamo.

Ha inoltre indicato che il reclamo sarebbe stato trattato come se fosse stato ricevuto il 25 novembre 2024. 28 Infine, con messaggio di posta elettronica del 7 febbraio 2025, il GEPD ha, in sostanza, – informato il ricorrente che il suo reclamo del 25 novembre 2024, come presentato online, era stato registrato il 5 febbraio 2025 e sarebbe stato esaminato; – precisato che, con il suo messaggio di posta elettronica del 31 gennaio 2025, aveva soltanto voluto informare il ricorrente che il suo reclamo sarebbe stato esaminato sulla base della copia ricevuta il 21 gennaio 2025, ma che la data di presentazione presa in considerazione era quella del 25 novembre 2024; – spiegato che, poiché ora disponeva dell’originale del reclamo del 25 novembre 2024, il reclamo sarebbe stato esaminato sulla base di tale originale, e – risposto alla domanda del ricorrente di avere accesso al proprio reclamo trasmettendoglielo in formato PDF. 29 A tal riguardo, occorre constatare che tali informazioni, comunicate dal GEPD al ricorrente, non costituiscono informazioni sullo stato di avanzamento del reclamo ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2018/1725. 30 In primo luogo, non possono essere qualificate come informazioni sullo stato di avanzamento del reclamo tutte le informazioni relative alla perdita e al successivo recupero del reclamo del 25 novembre 2024.

Nel caso di specie, ammettere una siffatta qualificazione equivarrebbe a non tenere conto del significato primario del termine «avanzamento», il quale presuppone una certa progressione reale nel trattamento del reclamo. 31 In secondo luogo, come giustamente sostenuto dal ricorrente, la semplice comunicazione del numero di fascicolo e l’indicazione secondo cui il reclamo sarebbe stato trattato non costituiscono un reale avanzamento nel trattamento del reclamo. 32 Ne consegue che, poiché le informazioni trasmesse prima del 26 febbraio 2025 non riflettono progressi reali nel trattamento del reclamo del 25 novembre 2024, esse non hanno impedito la formazione di una decisione implicita.

Di conseguenza, in mancanza di informazioni sull’esito del reclamo o sul suo stato di avanzamento entro il termine previsto all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2018/1725, si è formata una decisione implicita di rigetto alla scadenza di tale termine, vale a dire alla data del 26 febbraio 2025. 33 Da quanto precede risulta che, al momento della presentazione del ricorso, la domanda di annullamento aveva un oggetto.

Sul venir meno dell’oggetto della domanda di annullamento in corso di causa 34 Si deve tuttavia esaminare se la domanda di annullamento abbia conservato il suo oggetto da allora. 35 Occorre ricordare che, nel caso di specie, la presente domanda è diretta all’annullamento della decisione implicita di rigetto del 26 febbraio 2025. 36 Secondo la giurisprudenza, l’oggetto della controversia deve perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Leino-Sandberg/Parlamento, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, punto 32 e giurisprudenza citata). 37 A tal riguardo, l’adozione di una decisione esplicita comporta la revoca della decisione implicita (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punti 88 e 89, e del 26 marzo 2020, ViaSat/Commissione, T‑734/17, non pubblicata, EU:T:2020:123, punto 17). 38 Tenuto conto del suo carattere retroattivo, tale revoca dell’atto impugnato comporta il venir meno dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti 48 e 49; del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 45, e del 21 gennaio 2021, Leino-Sandberg/Parlamento, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, punto 33). 39 In una siffatta ipotesi, l’esame di un ricorso contro una decisione implicita non può essere giustificato né dall’obiettivo di evitare che si ripeta l’illegittimità contestata né da quello di facilitare un eventuale ricorso per risarcimento, in quanto tali obiettivi possono essere realizzati con l’esame di un ricorso contro la decisione esplicita (v. ordinanza dell’11 febbraio 2025, Reverbel/Commissione, T‑178/24, EU:T:2025:173, punto 23 e giurisprudenza citata). 40 Nel caso di specie, l’adozione della decisione esplicita del 16 aprile 2025 ha avuto l’effetto di revocare la decisione implicita del 26 febbraio 2025.

Quest’ultima è scomparsa dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea e non può più essere oggetto di una domanda di annullamento.

Peraltro, il ricorrente, a seguito dell’adozione della decisione esplicita, non ha adattato le sue conclusioni sul fondamento dell’articolo 86 del regolamento di procedura.

Si deve quindi constatare che la domanda di annullamento è diretta esclusivamente contro la decisione implicita di rigetto, che ha tuttavia cessato di esistere.

In tali circostanze, il venir meno della decisione impugnata comporta la perdita dell’oggetto della domanda di annullamento. 41 È vero che, come sostiene il ricorrente, la decisione esplicita del 16 aprile 2025 ha confermato, quanto al suo contenuto, il rigetto del reclamo quale espresso dalla decisione impugnata.

Tuttavia, tale circostanza non impedisce il venir meno della decisione impugnata e, pertanto, dell’oggetto della domanda di annullamento (v., in tal senso, ordinanze del 19 febbraio 2013, Beninca/Commissione, T‑418/12, non pubblicata, EU:T:2013:75, e del 18 marzo 2022, Saure/Commissione, T‑232/21, non pubblicata, EU:T:2022:165). 42 Di conseguenza, non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata.

Sulla domanda di risarcimento danni 43 Il ricorrente allega, in sostanza, di aver subito un danno morale a causa degli inadempimenti del GEPD invocati a sostegno della domanda di annullamento.

Tali asseriti inadempimenti avrebbero posto il ricorrente in una situazione di incertezza permanente e avrebbero indebolito la sua posizione in qualsiasi azione giudiziaria contro l’EUIPO. 44 Il GEPD contesta gli argomenti del ricorrente. 45 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 46 Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento. 47 A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve esporre in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi dedotti per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso.

Più in particolare, per soddisfare tali requisiti, una domanda di risarcimento danni deve contenere gli elementi che consentano di dimostrare l’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione in questione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso causale tra questo comportamento e il danno allegato (v. sentenza dell’11 luglio 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑175/94, EU:T:1996:102, punto 44 e giurisprudenza citata). 48 Nel caso di specie, il ricorrente rinvia, nell’ambito della sua domanda di risarcimento, al motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento.

Egli allega inoltre che il GEPD si è comportato illegittimamente per tutte le ragioni esposte nell’argomentazione sviluppata nell’ambito della domanda di annullamento. 49 È opportuno ricordare il contesto in cui si inserisce tale domanda di risarcimento.

La decisione implicita del 26 febbraio 2025 ha avuto l’effetto di respingere il reclamo del 25 novembre 2024.

Ritenendo che tale rigetto fosse illegittimo, il ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione implicita il 2 marzo 2025.

Successivamente, a seguito dell’adozione della decisione esplicita del 16 aprile 2025, la decisione impugnata è venuta meno.

È vero che il rigetto del reclamo è ormai confermato dalla decisione esplicita del 16 aprile 2025, ma quest’ultima decisione non fa parte dell’oggetto del ricorso, in assenza di adattamento delle conclusioni del ricorrente al riguardo. 50 Ne consegue che il ricorrente, che deve provare l’illegittimità da lui dedotta, si limita a rinviare ad argomenti diretti contro una decisione impugnata che ha cessato di esistere.

In assenza di altri elementi o spiegazioni forniti dal ricorrente, il Tribunale non è in grado di comprendere come potrebbe analizzare la legittimità del rigetto del reclamo del 25 novembre 2024 sulla sola base di una decisione impugnata che è scomparsa dall’ordinamento giuridico dell’Unione. 51 Infatti, in tale contesto, un siffatto rinvio così generico non individua con precisione l’illegittimità del comportamento contestato al GEPD.

A tal riguardo, occorre ricordare che non spetta al Tribunale, quando la domanda di risarcimento danni è presentata unitamente a una domanda di annullamento, ricercare e individuare, tra i vari motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento, quello o quelli che la parte ricorrente intende invocare come fondamento della domanda di risarcimento danni (v. ordinanza dell’11 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑301/11, non pubblicata, EU:T:2012:4, punto 72 e giurisprudenza citata). 52 Di conseguenza, la domanda di risarcimento danni non soddisfa i requisiti di chiarezza e precisione di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

Essa deve quindi essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

Sulle spese 53 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

In caso di non luogo a statuire, l’articolo 137 del regolamento di procedura prevede che il Tribunale decide liberamente sulle spese. 54 Nel caso di specie, occorre rilevare che è stata l’omessa comunicazione, da parte del GEPD, dello stato di avanzamento entro il termine stabilito che ha indotto il ricorrente a proporre il presente ricorso avverso la decisione implicita di rigetto del suo reclamo. 55 In tali circostanze, il Tribunale ritiene che il GEPD debba essere condannato alle spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Settima Sezione) così provvede: 1) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento. 2) La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto manifestamente irricevibile. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati (GEPD) è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da WS.

Lussemburgo, 25 marzo 2026 Il cancelliere Il presidente

V. [OSCURATO:PERSONA]

K. Kecsmár * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione) 25 marzo 2026 ( * ) « Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Diritto delle istituzioni – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2018/1725 – Reclamo presso il GEPD riguardo al trattamento di dati personali da parte dell’EUIPO – Non luogo a statuire parziale – Irricevibilità manifesta parziale » Nella causa T‑144/25, WS, rappresentato da H. Tettenborn, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati (GEPD) , rappresentato da D. Nardi, F. Muller e A. Zawiła-Niedźwiecka, in qualità di agenti, convenuto, IL TRIBUNALE (Settima Sezione), composto da K. Kecsmár, presidente, P. Nihoul (relatore) e U. Öberg, giudici, cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo ricorso, WS, ricorrente, chiede, da un lato, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento dell’asserita decisione implicita del [OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati (GEPD) del 26 febbraio 2025 di non dare seguito al suo reclamo del 25 novembre 2024, relativo al modo in cui l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva trattato i suoi dati personali (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e, dall’altro, sul fondamento degli articoli 268 e 340 TFUE, il risarcimento del danno che gli sarebbe derivato dal comportamento del GEPD. Fatti 2 Il 1º agosto 2024, sul fondamento del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), il ricorrente ha chiesto all’EUIPO l’accesso a taluni documenti. 3 Poiché l’EUIPO non ha dato riscontro dell’avvenuta ricezione né di tale domanda né delle domande confermative susseguenti, il ricorrente gli ha chiesto, con lettera del 4 novembre 2024, di trattare tale circostanza come una violazione di dati. 4 Con decisione del 15 novembre 2024, il direttore esecutivo dell’EUIPO, sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, secondo trattino, e paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, ha confermato la decisione implicita di rigetto. 5 Il 25 novembre 2024, il ricorrente ha presentato al GEPD un reclamo contro l’EUIPO nel quale indicava, in particolare, di voler ottenere da quest’ultimo una copia dei propri dati personali nonché dei file di log relativi a tutte le operazioni di trattamento dati, il ripristino dei suoi dati quali cancellati, una limitazione del trattamento dei suoi dati e informazioni relative a tale violazione di dati (in prosieguo: il «reclamo del 25 novembre 2024»). Lo stesso giorno, il GEPD ha dato riscontro dell’avvenuta ricezione di tale reclamo con l’invio di un messaggio di posta elettronica generato automaticamente. 6 Il 5 dicembre 2024, il ricorrente ha chiesto al GEPD di comunicargli il numero di fascicolo attribuito al suo reclamo del 25 novembre 2024 e ogni informazione complementare. 7 Il 20 gennaio 2025, il ricorrente ha reiterato la sua domanda relativa al numero di fascicolo. 8 Il 21 gennaio 2025, il GEPD ha dato riscontro dell’avvenuta ricezione di questi due messaggi di posta elettronica del ricorrente. Inoltre, il GEPD ha informato WS di non aver trovato alcuna traccia del reclamo del 25 novembre 2024 e lo ha invitato a presentarlo nuovamente. 9 Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, il ricorrente ha rifiutato di dare seguito all’invito del GEPD di presentare nuovamente il reclamo del 25 novembre 2024, sostenendo che l’avviso di ricevimento che gli era stato rilasciato in tale data dimostrava che detto reclamo era stato correttamente presentato. Il ricorrente ha nondimeno fornito una copia del reclamo e dei suoi allegati, nonché una copia dell’avviso di ricevimento generato automaticamente. 10 Il 24 gennaio 2025, il GEPD ha informato il ricorrente che il suo reclamo del 25 novembre 2024 era stato registrato con il numero di fascicolo 2025-0100. Nello stesso messaggio di posta elettronica, il GEPD ha fornito la seguente precisazione: «Esamineremo il Suo reclamo e La terremo informata degli sviluppi successivi». 11 Il 29 gennaio 2025, il ricorrente ha chiesto al GEPD di informarlo del seguito dato alle sue richieste. 12 Il 31 gennaio 2025, il GEPD ha in particolare riconfermato la ricezione del reclamo del 25 novembre 2024, nonché il numero di fascicolo attribuitogli, e ha comunicato al ricorrente che le informazioni da lui trasmesse nel messaggio di posta elettronica del 21 gennaio 2025 sarebbero state prese in considerazione nell’esame del reclamo. 13 Con messaggio di posta elettronica del 7 febbraio 2025, il GEPD ha informato il ricorrente, segnatamente, che il suo reclamo del 25 novembre 2024, come presentato online, era stato registrato il 5 febbraio 2025 e sarebbe stato esaminato. 14 Il 2 marzo 2025, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Fatti successivi alla proposizione del ricorso 15 Il 16 aprile 2025, il GEPD ha informato il ricorrente della sua decisione di chiudere il fascicolo relativo al reclamo del 25 novembre 2024. A tal riguardo, il GEPD ha considerato che tale reclamo non riguardasse un trattamento di dati personali, bensì la gestione di domande di divulgazione di documenti presentate ai sensi del regolamento n. 1049/2001. Pertanto, il GEPD ha ritenuto che il reclamo non rientrasse nell’ambito delle sue competenze e che non sussistessero motivi sufficienti per avviare un’indagine. Conclusioni delle parti 16 Nell’atto di ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione impugnata; –        condannare il GEPD a risarcirlo, per un importo minimo di EUR 1 500, da determinarsi dal Tribunale, per i danni morali e immateriali che avrebbe subito a causa della decisione impugnata; –        condannare il GEPD alle spese. 17 Nell’eccezione di irricevibilità, il GEPD chiede che il Tribunale voglia: –        respingere la domanda di annullamento in quanto irricevibile; –        respingere la domanda di risarcimento in quanto infondata; –        condannare il ricorrente alle spese. 18 Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia: –        respingere l’eccezione di irricevibilità. In diritto Sulla domanda di annullamento 19 Ai sensi dell’articolo 131 del regolamento di procedura del Tribunale, quando constata che è venuto meno l’oggetto del ricorso e che non vi è più luogo a statuire, il Tribunale, in qualsiasi momento, può decidere d’ufficio di statuire con ordinanza motivata, su proposta del giudice relatore, sentite le parti. 20 Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo e decide, ai sensi di tale articolo, sentite le parti, di statuire senza proseguire il procedimento. Sulla questione se si sia formata una decisione implicita il 26 febbraio 2025 21 Per stabilire se sia venuto meno l’oggetto della domanda di annullamento, il Tribunale giudica opportuno esaminare se essa avesse un oggetto al momento della presentazione del ricorso. Pertanto, occorre verificare se il 26 febbraio 2025 si fosse formata una decisione implicita. 22 Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39), «[s]e il [GEPD] non tratta il reclamo o non informa l’interessato entro tre mesi dello stato di avanzamento o dell’esito del reclamo, si considera che abbia adottato una decisione negativa». 23 Ne consegue che una decisione implicita di rigetto si forma quando sono soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, il GEPD non deve aver informato il reclamante dell’esito del reclamo entro tre mesi. Dall’altro, il GEPD non deve aver informato il reclamante dello stato di avanzamento del reclamo entro lo stesso termine. 24 Nel caso di specie, poiché il ricorrente ha presentato il suo reclamo il 25 novembre 2024, il termine di tre mesi era in corso fino al 25 febbraio 2025. Orbene, è pacifico tra le parti che il GEPD non ha informato il ricorrente dell’esito del reclamo entro tre mesi dalla ricezione del reclamo. Occorre quindi verificare se il GEPD abbia tuttavia informato il ricorrente dello stato di avanzamento del reclamo prima della scadenza di detto termine, vale a dire alla data del 26 febbraio 2025, impedendo così la formazione di una decisione implicita di rigetto. 25 Come indicato al precedente punto 8, il GEPD ha anzitutto informato il ricorrente, il 21 gennaio 2025, di non aver trovato alcuna traccia del reclamo del 25 novembre 2024. 26 Successivamente, il 24 gennaio 2025, dopo che il ricorrente aveva fornito una copia del suo reclamo, il GEPD lo ha informato di averla ricevuta e di aver registrato il reclamo con il numero di fascicolo 2025-0100. Il GEPD ha altresì informato il ricorrente che avrebbe esaminato il reclamo e che lo avrebbe tenuto informato degli sviluppi successivi. 27 Successivamente ancora, il 31 gennaio 2025, il GEPD ha risposto ad altre richieste di informazioni del ricorrente, indicandogli che le informazioni da lui trasmesse il 21 gennaio 2025 sarebbero state prese in considerazione nell’esame del reclamo. Ha inoltre indicato che il reclamo sarebbe stato trattato come se fosse stato ricevuto il 25 novembre 2024. 28 Infine, con messaggio di posta elettronica del 7 febbraio 2025, il GEPD ha, in sostanza, –        informato il ricorrente che il suo reclamo del 25 novembre 2024, come presentato online, era stato registrato il 5 febbraio 2025 e sarebbe stato esaminato; –        precisato che, con il suo messaggio di posta elettronica del 31 gennaio 2025, aveva soltanto voluto informare il ricorrente che il suo reclamo sarebbe stato esaminato sulla base della copia ricevuta il 21 gennaio 2025, ma che la data di presentazione presa in considerazione era quella del 25 novembre 2024; –        spiegato che, poiché ora disponeva dell’originale del reclamo del 25 novembre 2024, il reclamo sarebbe stato esaminato sulla base di tale originale, e –        risposto alla domanda del ricorrente di avere accesso al proprio reclamo trasmettendoglielo in formato PDF. 29 A tal riguardo, occorre constatare che tali informazioni, comunicate dal GEPD al ricorrente, non costituiscono informazioni sullo stato di avanzamento del reclamo ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2018/1725. 30 In primo luogo, non possono essere qualificate come informazioni sullo stato di avanzamento del reclamo tutte le informazioni relative alla perdita e al successivo recupero del reclamo del 25 novembre 2024. Nel caso di specie, ammettere una siffatta qualificazione equivarrebbe a non tenere conto del significato primario del termine «avanzamento», il quale presuppone una certa progressione reale nel trattamento del reclamo. 31 In secondo luogo, come giustamente sostenuto dal ricorrente, la semplice comunicazione del numero di fascicolo e l’indicazione secondo cui il reclamo sarebbe stato trattato non costituiscono un reale avanzamento nel trattamento del reclamo. 32 Ne consegue che, poiché le informazioni trasmesse prima del 26 febbraio 2025 non riflettono progressi reali nel trattamento del reclamo del 25 novembre 2024, esse non hanno impedito la formazione di una decisione implicita. Di conseguenza, in mancanza di informazioni sull’esito del reclamo o sul suo stato di avanzamento entro il termine previsto all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2018/1725, si è formata una decisione implicita di rigetto alla scadenza di tale termine, vale a dire alla data del 26 febbraio 2025. 33 Da quanto precede risulta che, al momento della presentazione del ricorso, la domanda di annullamento aveva un oggetto. Sul venir meno dell’oggetto della domanda di annullamento in corso di causa 34 Si deve tuttavia esaminare se la domanda di annullamento abbia conservato il suo oggetto da allora. 35 Occorre ricordare che, nel caso di specie, la presente domanda è diretta all’annullamento della decisione implicita di rigetto del 26 febbraio 2025. 36 Secondo la giurisprudenza, l’oggetto della controversia deve perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Leino-Sandberg/Parlamento, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, punto 32 e giurisprudenza citata). 37 A tal riguardo, l’adozione di una decisione esplicita comporta la revoca della decisione implicita (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punti 88 e 89, e del 26 marzo 2020, ViaSat/Commissione, T‑734/17, non pubblicata, EU:T:2020:123, punto 17). 38 Tenuto conto del suo carattere retroattivo, tale revoca dell’atto impugnato comporta il venir meno dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti 48 e 49; del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 45, e del 21 gennaio 2021, Leino-Sandberg/Parlamento, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, punto 33). 39 In una siffatta ipotesi, l’esame di un ricorso contro una decisione implicita non può essere giustificato né dall’obiettivo di evitare che si ripeta l’illegittimità contestata né da quello di facilitare un eventuale ricorso per risarcimento, in quanto tali obiettivi possono essere realizzati con l’esame di un ricorso contro la decisione esplicita (v. ordinanza dell’11 febbraio 2025, Reverbel/Commissione, T‑178/24, EU:T:2025:173, punto 23 e giurisprudenza citata). 40 Nel caso di specie, l’adozione della decisione esplicita del 16 aprile 2025 ha avuto l’effetto di revocare la decisione implicita del 26 febbraio 2025. Quest’ultima è scomparsa dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea e non può più essere oggetto di una domanda di annullamento. Peraltro, il ricorrente, a seguito dell’adozione della decisione esplicita, non ha adattato le sue conclusioni sul fondamento dell’articolo 86 del regolamento di procedura. Si deve quindi constatare che la domanda di annullamento è diretta esclusivamente contro la decisione implicita di rigetto, che ha tuttavia cessato di esistere. In tali circostanze, il venir meno della decisione impugnata comporta la perdita dell’oggetto della domanda di annullamento. 41 È vero che, come sostiene il ricorrente, la decisione esplicita del 16 aprile 2025 ha confermato, quanto al suo contenuto, il rigetto del reclamo quale espresso dalla decisione impugnata. Tuttavia, tale circostanza non impedisce il venir meno della decisione impugnata e, pertanto, dell’oggetto della domanda di annullamento (v., in tal senso, ordinanze del 19 febbraio 2013, Beninca/Commissione, T‑418/12, non pubblicata, EU:T:2013:75, e del 18 marzo 2022, Saure/Commissione, T‑232/21, non pubblicata, EU:T:2022:165). 42 Di conseguenza, non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata. Sulla domanda di risarcimento danni 43 Il ricorrente allega, in sostanza, di aver subito un danno morale a causa degli inadempimenti del GEPD invocati a sostegno della domanda di annullamento. Tali asseriti inadempimenti avrebbero posto il ricorrente in una situazione di incertezza permanente e avrebbero indebolito la sua posizione in qualsiasi azione giudiziaria contro l’EUIPO. 44 Il GEPD contesta gli argomenti del ricorrente. 45 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 46 Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento. 47 A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve esporre in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi dedotti per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso. Più in particolare, per soddisfare tali requisiti, una domanda di risarcimento danni deve contenere gli elementi che consentano di dimostrare l’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione in questione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso causale tra questo comportamento e il danno allegato (v. sentenza dell’11 luglio 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑175/94, EU:T:1996:102, punto 44 e giurisprudenza citata). 48 Nel caso di specie, il ricorrente rinvia, nell’ambito della sua domanda di risarcimento, al motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento. Egli allega inoltre che il GEPD si è comportato illegittimamente per tutte le ragioni esposte nell’argomentazione sviluppata nell’ambito della domanda di annullamento. 49 È opportuno ricordare il contesto in cui si inserisce tale domanda di risarcimento. La decisione implicita del 26 febbraio 2025 ha avuto l’effetto di respingere il reclamo del 25 novembre 2024. Ritenendo che tale rigetto fosse illegittimo, il ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione implicita il 2 marzo 2025. Successivamente, a seguito dell’adozione della decisione esplicita del 16 aprile 2025, la decisione impugnata è venuta meno. È vero che il rigetto del reclamo è ormai confermato dalla decisione esplicita del 16 aprile 2025, ma quest’ultima decisione non fa parte dell’oggetto del ricorso, in assenza di adattamento delle conclusioni del ricorrente al riguardo. 50 Ne consegue che il ricorrente, che deve provare l’illegittimità da lui dedotta, si limita a rinviare ad argomenti diretti contro una decisione impugnata che ha cessato di esistere. In assenza di altri elementi o spiegazioni forniti dal ricorrente, il Tribunale non è in grado di comprendere come potrebbe analizzare la legittimità del rigetto del reclamo del 25 novembre 2024 sulla sola base di una decisione impugnata che è scomparsa dall’ordinamento giuridico dell’Unione. 51 Infatti, in tale contesto, un siffatto rinvio così generico non individua con precisione l’illegittimità del comportamento contestato al GEPD. A tal riguardo, occorre ricordare che non spetta al Tribunale, quando la domanda di risarcimento danni è presentata unitamente a una domanda di annullamento, ricercare e individuare, tra i vari motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento, quello o quelli che la parte ricorrente intende invocare come fondamento della domanda di risarcimento danni (v. ordinanza dell’11 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑301/11, non pubblicata, EU:T:2012:4, punto 72 e giurisprudenza citata). 52 Di conseguenza, la domanda di risarcimento danni non soddisfa i requisiti di chiarezza e precisione di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. Essa deve quindi essere respinta in quanto manifestamente irricevibile. Sulle spese 53 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In caso di non luogo a statuire, l’articolo 137 del regolamento di procedura prevede che il Tribunale decide liberamente sulle spese. 54 Nel caso di specie, occorre rilevare che è stata l’omessa comunicazione, da parte del GEPD, dello stato di avanzamento entro il termine stabilito che ha indotto il ricorrente a proporre il presente ricorso avverso la decisione implicita di rigetto del suo reclamo. 55 In tali circostanze, il Tribunale ritiene che il GEPD debba essere condannato alle spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Settima Sezione) così provvede: 1) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento. 2) La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto manifestamente irricevibile. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati (GEPD) è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da WS. Lussemburgo, 25 marzo 2026 Il cancelliere Il presidente V. [OSCURATO:PERSONA] K. Kecsmár * Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2018/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris