CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 33928/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dall'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 marzo 2021 (dep. il 31 marzo 2021) il Tribunale di Napoli, all'esito del gravame interposto da Angelo MINICUCCI, ha confermato la pronuncia in data 19 settembre 2018 con la quale il Giudice di Pace di Napoli - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di diffamazione aggravata (art. 595, commi 1 e 2, cod. pen.) in pregiudizio di Fernando NAPOLITANO e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso NAPOLITANO.2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - ha assunto la mancanza della motivazione con riferimento all'esclusione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica ovvero della causa di non punibilità prevista dall'art. 598 cod. pen. In particolare, il ricorrente ha assunto che la sentenza nulla avrebbe argomentato in ordine alla verità o meno dei fatti esposti dal MINICUCCI nel messaggio di posta elettronica in imputazione (inviato al solo fine di informare il competente Consiglio dell'ordine dell'operato di un proprio iscritto, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], e sollecitare la verifica di eventuali profili di responsabilità disciplinare rispetto allo svolgimento del mandato difensivo conferitogli dallo stesso MINICUCCI; e ciò, dopo che l'imputato non aveva ricevuto risposta alle mali precedentemente inviate allo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA]); né avrebbe chiarito perché lo stesso messaggio - nonostante le espressioni dure utilizzate - non costituisse esercizio del diritto di critica, atteso che era diretto alle autorità preposte a riceverla; ancora, la sentenza non avrebbe esaminato il tema dell'esercizio anche putativo del diritto di critica né si sarebbe espressa sulla continenza delle espressioni. 3. Il ricorso è inammissibile. dirimente considerare che: - contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274); - il ricorrente, nei termini predetti, non ha denunciato una violazione di legge (e segnatamente l'erronea applicazione della legge penale al caso concreto: cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01) ma ha soltanto prospettato la mancanza della motivazione della sentenza impugnata sui punti sopra indicati e, dunque, un vizio che non può essere ritualmente dedotto in questa sede. Ciò esime dal dilungarsi: - per rilevare la genericità del ricorso, in particolare nella parte in cui ha fatto riferimento, in maniera del tutto apodittica, al thema della verità dei fatti rappresentati dall'imputato, requisito da cui non può prescindersi ai fini della applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272432 - 01); e l'apoditticità di esso allorché ha fatto riferimento alla medesima scriminante in forma putativa; - e per osservare che «l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce» (Sez. 5, n. 39486 del 06/07/2018, Ruggieri, Rv. 273888 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor