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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 42348/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Letta le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell' 11 maggio 2021, la Prima sezione di questa Corte, ha annullato con rinvio la ordinanza del 29 ottobre 2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata rigettata la richiesta del Procuratore generale territoriale di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al D'Aloi con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 giugno 2006, irrevocabile in data 21 maggio 2007.

Ha osservato la Prima sezione di questa Corte che, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., causa della revoca del beneficio è la commissione del nuovo reato entro il termine nel quale il rapporto punitivo rimane sospeso e non la sentenza di condanna che accerta il reato stesso e la cui data non dipende dalla volontà di colui che è stato ammesso al godimento del beneficio.

La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale si verifica di diritto non appena la nuova condanna diviene irrevocabile e, quindi, anche indipendentemente dalla pronunzia giudiziale di revoca che pertanto assume una mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva i cui effetti si producono ex tunc retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata (Sez.5, n.34332 del 12/04/2005, Massabò, Rv. 232249).

Il giudice dell'esecuzione non si è conformato a siffatti principi affermando erroneamente che ai fini della revoca richiesta, il fatto rilevante da individuare nell'arco temporale dei cinque anni era la data di irrevocabilità della sentenza di condanna successiva e non la data di commissione del fatto revocante. 1.1.A seguito dell'annullamento con rinvio, la Corte di appello di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione, ha emesso una nuova ordinanza, depositata in data 14 marzo 2022 , con la quale ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 giugno 2006 irrevocabile in data 21maggio 2007, avendo nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il D'Aloi commesso altri delitti (art.416 bis cod. pen. dal 2003 al 30 ottobre 2013; art.10 I.n.497/1974 nel mese di gennaio 2012 e diversi episodi di usura ed estorsione dal giugno 2007 all'agosto 2012) per i quali ha riportato condanna con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 18 maggio 2016 irrevocabile il 19 agosto 2018.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il D'Aloi, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.168 comma 1 n. 2 cod. pen. e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Lamenta il ricorrente che, il reato di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena poi revocata, è stato commesso in data 3 aprile 2003 e la sentenza è divenuta irrevocabile in data 21 maggio 2007, mentre i reati accertati con la seconda sentenza divenuta irrevocabile in data 19 agosto 2018 sono stati commessi in epoca anteriore al giudicato per il fatto per il quale è stato concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e con la giurisprudenza di questa Corte.

L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente applicato il principio di diritto individuato dalla sentenza della Prima sezione di questa Corte di annullamento con rinvio.

1.1. Invero, secondo l'insegnamento di questa Corte: "In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce." (Sez.1, n.35563 del 10/11/2020, Rv.280056).

Va altresì precisato che "Ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., causa della revoca del beneficio è la commissione del nuovo reato entro il termine nel quale il rapporto punitivo rimane sospeso e non la sentenza di condanna che accerta il reato stesso e la cui data non dipende dalla volontà di colui che è stato ammesso al godimento del beneficio.

La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale si verifica di diritto non appena la nuova condanna diviene irrevocabile e, quindi, anche indipendentemente dalla pronunzia giudiziale di revoca che pertanto assume una mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva i cui effetti si producono ex tunc retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata" (Sez.5, n.34332 del 12/04/2005, Massabò, Rv. 232249).

1.2. Uniformandosi a siffatti principi la ordinanza impugnata ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 giugno 2006 irrevocabile in data 21 maggio 2007, avendo nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il D'Aloi commesso altri delitti (art.416 bis cod. pen. dal 2003 al 30 ottobre 2013; art.10 I.n.497/1974 nel mese di gennaio 2012 e diversi episodi di usura ed estorsione dal giugno 2007 all'agosto 2012) per i quali ha riportato condanna con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 18 maggio 2016 irrevocabile il 19 agosto 2018.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell' 11 maggio 2021, la Prima sezione di questa Corte, ha annullato con rinvio la ordinanza del 29 ottobre 2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata rigettata la richiesta del Procuratore generale territoriale di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al D'Aloi con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 giugno 2006, irrevocabile in data 21 maggio 2007. Ha osservato la Prima sezione di questa Corte che, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., causa della revoca del beneficio è la commissione del nuovo reato entro il termine nel quale il rapporto punitivo rimane sospeso e non la sentenza di condanna che accerta il reato stesso e la cui data non dipende dalla volontà di colui che è stato ammesso al godimento del beneficio. La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale si verifica di diritto non appena la nuova condanna diviene irrevocabile e, quindi, anche indipendentemente dalla pronunzia giudiziale di revoca che pertanto assume una mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva i cui effetti si producono ex tunc retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata (Sez.5, n.34332 del 12/04/2005, Massabò, Rv. 232249). Il giudice dell'esecuzione non si è conformato a siffatti principi affermando erroneamente che ai fini della revoca richiesta, il fatto rilevante da individuare nell'arco temporale dei cinque anni era la data di irrevocabilità della sentenza di condanna successiva e non la data di commissione del fatto revocante. 1.1.A seguito dell'annullamento con rinvio, la Corte di appello di Catanzaro in funzione di giudice dell'esecuzione, ha emesso una nuova ordinanza, depositata in data 14 marzo 2022 , con la quale ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 giugno 2006 irrevocabile in data 21maggio 2007, avendo nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il D'Aloi commesso altri delitti (art.416 bis cod. pen. dal 2003 al 30 ottobre 2013; art.10 I.n.497/1974 nel mese di gennaio 2012 e diversi episodi di usura ed estorsione dal giugno 2007 all'agosto 2012) per i quali ha riportato condanna con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 18 maggio 2016 irrevocabile il 19 agosto 2018. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il D'Aloi, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.168 comma 1 n. 2 cod. pen. e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Lamenta il ricorrente che, il reato di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena poi revocata, è stato commesso in data 3 aprile 2003 e la sentenza è divenuta irrevocabile in data 21 maggio 2007, mentre i reati accertati con la seconda sentenza divenuta irrevocabile in data 19 agosto 2018 sono stati commessi in epoca anteriore al giudicato per il fatto per il quale è stato concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato e con la giurisprudenza di questa Corte. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente applicato il principio di diritto individuato dalla sentenza della Prima sezione di questa Corte di annullamento con rinvio. 1.1. Invero, secondo l'insegnamento di questa Corte: "In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce." (Sez.1, n.35563 del 10/11/2020, Rv.280056). Va altresì precisato che "Ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., causa della revoca del beneficio è la commissione del nuovo reato entro il termine nel quale il rapporto punitivo rimane sospeso e non la sentenza di condanna che accerta il reato stesso e la cui data non dipende dalla volontà di colui che è stato ammesso al godimento del beneficio. La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale si verifica di diritto non appena la nuova condanna diviene irrevocabile e, quindi, anche indipendentemente dalla pronunzia giudiziale di revoca che pertanto assume una mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva i cui effetti si producono ex tunc retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata" (Sez.5, n.34332 del 12/04/2005, Massabò, Rv. 232249). 1.2. Uniformandosi a siffatti principi la ordinanza impugnata ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 giugno 2006 irrevocabile in data 21 maggio 2007, avendo nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il D'Aloi commesso altri delitti (art.416 bis cod. pen. dal 2003 al 30 ottobre 2013; art.10 I.n.497/1974 nel mese di gennaio 2012 e diversi episodi di usura ed estorsione dal giugno 2007 all'agosto 2012) per i quali ha riportato condanna con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 18 maggio 2016 irrevocabile il 19 agosto 2018. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così
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