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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 35821/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6114-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 06114 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 3947/2021 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 26/8/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con sentenza n. 3989/2018, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affinché fosse accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver provveduto al pagamento di un assegno di traenza dell’importo di € 4.450 con clausola di intrasferibilità, intestato ad [OSCURATO:PERSONA], in favore di un soggetto diverso dall’effettiva beneficiaria.

2. Il Tribunale di Torino, a seguito dell’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., riteneva, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, che l’appellante non avesse assolto l’onere che su di essa incombeva di provare il proprio comportamento diligente, ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 1218 cod. civ.: l’apertura di un libretto di risparmio postale solo per provvedere al versamento dell’importo di un assegno presentato nel contempo all’incasso, infatti, avrebbe dovuto indurre il cassiere a non limitarsi ad una verifica della patente esibita, ma ad accertare in maniera più approfondita l’identità del portatore, chiedendo un secondo documento di identità o una visura anagrafica e, soprattutto, verificando se il codice fiscale presentato corrispondesse a una persona effettivamente esistente.

Escludeva, inoltre, ogni concorso di colpa in capo al traente per aver spedito l’assegno a mezzo di posta ordinaria.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 agosto 2021, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prospettando due motivi Ric. 2022 n. 06114 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -3- di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 cod. civ. e83 d.P.R. 156/1973 nonché del D.M. 26 febbraio 2007, perché la decisione impugnata ha erroneamente ritenuto di escludere un concorso di colpa in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il fatto di aver spedito il titolo tramite posta ordinaria.

5. Il motivo è fondato.

Al riguardo è sufficiente fare richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass., Sez.

U., 9769/2020).

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l. ass., con riferimento agli artt. 1218, 1176 e 1992 cod. civ. e alla legge 445/2000: la decisione impugnata –in tesi di Ric. 2022 n. 06114 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -4- parte ricorrente - delinea un parametro di diligenza professionale in contrasto con queste norme, in quanto ai fini della valutazione della diligenza risultava irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse consentito l’apertura di un libretto di risparmio postale, mentre si doveva tenere conto che l’operatore di sportello aveva accettato il versamento solo dopo aver esaminato il documento di riconoscimento presentato e verificato la mancanza di segni visibili di contraffazione sul titolo.

Nessuna norma impone l’acquisizione di due documenti di riconoscimento per identificare il cliente in ambito bancario, mentre le raccomandazioni diffuse dall’ABI a tal riguardo rappresentano mere prassi operative non aventi valore legale cogente.

7. Il motivo, a parere di questo collegio, è fondato. 7.1 Questa Corte ha già avuto occasione di afferma re (cfr. Cass.34107/2019) che, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto -, dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla a un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori.

Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, questa valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporreil diritto vivente Ric. 2022 n. 06114 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -5- (Cass. 3645/1999), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e di mera contestazione, ma contenga invece, come nel caso di specie, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standards, conformi ai valori dell'ordinamento (Cass.5095/2011). 7.2 L'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delleattività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti).

Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo.

Deve, altresì, osservarsi che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela l'art. 19 d. lgs. 231/2007, avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett. a), che l'identificazione e la verifica della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo (imponendo, invece, alla lett. b, che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvengano mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi).

Ric. 2022 n. 06114 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -6- La patente di guida (al pari di carta d'identità e passaporto) costituisce perciò uno strumento sufficiente per una diligente identificazione, purché –come ha accertato il giudice di merito nel caso di specie - non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità.

Ne consegue che l'impostazione del tribunale di non ritenere in alcun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione tramite un documento di identità (in quanto si sarebbe dovuto richiedere un secondo documento di identità o una visura anagrafica e, soprattutto, effettuare una verifica del codice fiscale presentato) si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standards valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, ex multis , Cass.15833/2022). 7.3 Né, in contrario, appare decisiva la circostanza valorizzata dal tribunale (costituita dal fatto che la presentazione all’incasso dell’assegno avvenne contestualmente all’apertura di un libretto di risparmio postale solo per provvedere al versamento dell’importo del titolo) per ritenere che l’addetto allo sportello avrebbe dovuto agire con una particolare cautela, in quanto la stessa si rivela, invece, del tutto “neutra”.

La più recente giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Cass.16781/2022) ha escluso che la diligenza richiesta alla banca cui venga presentato un assegno privo di segni di contraffazione implichi che questa debba astenersi dall'onorarlo ove l'assegno stesso sia girato per l'incasso da persona da essa sconosciuta — ma individuata con documento di identità apparentemente autentico — la quale apra contestualmente un libretto di risparmio su cuiversare la provvista del titolo.

Infatti, i n un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale Ric. 2022 n. 06114 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -7- dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato (tale è, oggi, il sistema di prevenzione del furto di identità, previsto dall'art. 30- ter d. lgs. 141/2010, in uso solo da alcuni anni), deve negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto a operare complesse verifiche circa la genuinità di esso, in ragione della semplice contestualità delle operazioni consistenti nell'apertura del libretto di deposito e della girata per l'incasso di un assegno di traenza recante il nome del presentatore del titolo.

Ciò in quanto la finalitàdel detto libretto è proprio quella di consentire al cliente di operare dei versamenti; la titolarità di un libretto di deposito, al pari, in ipotesi, dall'apertura di un rapporto di conto corrente, è poi la condizione che consente alla banca, quale mandataria del girante, di rendersi girataria per l'incasso dell'assegno tratto su di un altro istituto di credito.

Né è eccezionale, e tale da potersi per ciò solo reputare equivoca, l'eventualità che proprio in occasione della conclusione del contratto di apertura del libretto di deposito siano poste in atto operazioni di cassa, come appunto la negoziazione di assegni.

Pertanto, il dipendente della banca è certamente tenuto, secondo diligenza, a valutare con sospetto la contestualità delle due operazioni, ma solo in presenza di precisi indici, diversi da quello valorizzato nel caso di specie, che facciano dubitare del fatto che chi presenta all'incasso il titolo sia colui che è legittimato a riscuoterlo.

In assenza di situazioni che, in base a precise massime di esperienza, suggeriscano cautela nel dar corso all'operazione di accreditamento della somma portata dall'assegno, deve invece negarsi che la banca girataria per l'incasso sia tenuta a ulteriori operazioni di verifica che si rivelerebbero, oltretutto, non coerenti con le esigenze dei traffici.

Ric. 2022 n. 06114 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -8-

8. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa al tribunale, il quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6114-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 06114 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 3947/2021 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 26/8/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con sentenza n. 3989/2018, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affinché fosse accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver provveduto al pagamento di un assegno di traenza dell’importo di € 4.450 con clausola di intrasferibilità, intestato ad [OSCURATO:PERSONA], in favore di un soggetto diverso dall’effettiva beneficiaria. 2. Il Tribunale di Torino, a seguito dell’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., riteneva, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, che l’appellante non avesse assolto l’onere che su di essa incombeva di provare il proprio comportamento diligente, ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 1218 cod. civ.: l’apertura di un libretto di risparmio postale solo per provvedere al versamento dell’importo di un assegno presentato nel contempo all’incasso, infatti, avrebbe dovuto indurre il cassiere a non limitarsi ad una verifica della patente esibita, ma ad accertare in maniera più approfondita l’identità del portatore, chiedendo un secondo documento di identità o una visura anagrafica e, soprattutto, verificando se il codice fiscale presentato corrispondesse a una persona effettivamente esistente. Escludeva, inoltre, ogni concorso di colpa in capo al traente per aver spedito l’assegno a mezzo di posta ordinaria. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 agosto 2021, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prospettando due motivi Ric. 2022 n. 06114 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -3- di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 cod. civ. e83 d.P.R. 156/1973 nonché del D.M. 26 febbraio 2007, perché la decisione impugnata ha erroneamente ritenuto di escludere un concorso di colpa in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il fatto di aver spedito il titolo tramite posta ordinaria. 5. Il motivo è fondato. Al riguardo è sufficiente fare richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass., Sez. U., 9769/2020). 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l. ass., con riferimento agli artt. 1218, 1176 e 1992 cod. civ. e alla legge 445/2000: la decisione impugnata –in tesi di Ric. 2022 n. 06114 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -4- parte ricorrente - delinea un parametro di diligenza professionale in contrasto con queste norme, in quanto ai fini della valutazione della diligenza risultava irrilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse consentito l’apertura di un libretto di risparmio postale, mentre si doveva tenere conto che l’operatore di sportello aveva accettato il versamento solo dopo aver esaminato il documento di riconoscimento presentato e verificato la mancanza di segni visibili di contraffazione sul titolo. Nessuna norma impone l’acquisizione di due documenti di riconoscimento per identificare il cliente in ambito bancario, mentre le raccomandazioni diffuse dall’ABI a tal riguardo rappresentano mere prassi operative non aventi valore legale cogente. 7. Il motivo, a parere di questo collegio, è fondato. 7.1 Questa Corte ha già avuto occasione di afferma re (cfr. Cass.34107/2019) che, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto -, dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla a un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori. Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, questa valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporreil diritto vivente Ric. 2022 n. 06114 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -5- (Cass. 3645/1999), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e di mera contestazione, ma contenga invece, come nel caso di specie, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standards, conformi ai valori dell'ordinamento (Cass.5095/2011). 7.2 L'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delleattività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo. Deve, altresì, osservarsi che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela l'art. 19 d. lgs. 231/2007, avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett. a), che l'identificazione e la verifica della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo (imponendo, invece, alla lett. b, che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvengano mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi). Ric. 2022 n. 06114 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -6- La patente di guida (al pari di carta d'identità e passaporto) costituisce perciò uno strumento sufficiente per una diligente identificazione, purché –come ha accertato il giudice di merito nel caso di specie - non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità. Ne consegue che l'impostazione del tribunale di non ritenere in alcun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione tramite un documento di identità (in quanto si sarebbe dovuto richiedere un secondo documento di identità o una visura anagrafica e, soprattutto, effettuare una verifica del codice fiscale presentato) si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standards valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, ex multis , Cass.15833/2022). 7.3 Né, in contrario, appare decisiva la circostanza valorizzata dal tribunale (costituita dal fatto che la presentazione all’incasso dell’assegno avvenne contestualmente all’apertura di un libretto di risparmio postale solo per provvedere al versamento dell’importo del titolo) per ritenere che l’addetto allo sportello avrebbe dovuto agire con una particolare cautela, in quanto la stessa si rivela, invece, del tutto “neutra”. La più recente giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Cass.16781/2022) ha escluso che la diligenza richiesta alla banca cui venga presentato un assegno privo di segni di contraffazione implichi che questa debba astenersi dall'onorarlo ove l'assegno stesso sia girato per l'incasso da persona da essa sconosciuta — ma individuata con documento di identità apparentemente autentico — la quale apra contestualmente un libretto di risparmio su cuiversare la provvista del titolo. Infatti, i n un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale Ric. 2022 n. 06114 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -7- dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato (tale è, oggi, il sistema di prevenzione del furto di identità, previsto dall'art. 30- ter d. lgs. 141/2010, in uso solo da alcuni anni), deve negarsi che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto a operare complesse verifiche circa la genuinità di esso, in ragione della semplice contestualità delle operazioni consistenti nell'apertura del libretto di deposito e della girata per l'incasso di un assegno di traenza recante il nome del presentatore del titolo. Ciò in quanto la finalitàdel detto libretto è proprio quella di consentire al cliente di operare dei versamenti; la titolarità di un libretto di deposito, al pari, in ipotesi, dall'apertura di un rapporto di conto corrente, è poi la condizione che consente alla banca, quale mandataria del girante, di rendersi girataria per l'incasso dell'assegno tratto su di un altro istituto di credito. Né è eccezionale, e tale da potersi per ciò solo reputare equivoca, l'eventualità che proprio in occasione della conclusione del contratto di apertura del libretto di deposito siano poste in atto operazioni di cassa, come appunto la negoziazione di assegni. Pertanto, il dipendente della banca è certamente tenuto, secondo diligenza, a valutare con sospetto la contestualità delle due operazioni, ma solo in presenza di precisi indici, diversi da quello valorizzato nel caso di specie, che facciano dubitare del fatto che chi presenta all'incasso il titolo sia colui che è legittimato a riscuoterlo. In assenza di situazioni che, in base a precise massime di esperienza, suggeriscano cautela nel dar corso all'operazione di accreditamento della somma portata dall'assegno, deve invece negarsi che la banca girataria per l'incasso sia tenuta a ulteriori operazioni di verifica che si rivelerebbero, oltretutto, non coerenti con le esigenze dei traffici. Ric. 2022 n. 06114 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -8- 8. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa al tribunale, il quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Sentenza Cassazione n. 35821/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris