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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 40991/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 28 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 cod.pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Con riferimento all'ordinanza, il detenuto [OSCURATO:PERSONA] ha depositato personalmente, presso la Direzione degli [OSCURATO:PERSONA] di Parma, una dichiarazione di nomina di un difensore di fiducia, allo scopo di proporre ricorso in cassazione, dichiarazione che è stata trasmessa a questa Corte.

3. Deve dichiararsi "non luogo a provvedere" sull'atto trasmesso, in quanto esso, palesemente, non costituisce un ricorso, avendo il detenuto depositato solo un atto di nomina di un difensore al fine di predisporre il ricorso in cassazione contro il provvedimento sopra indicato.

Deve altresì disporsi la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, in quanto trasmessi in mancanza della proposizione di un ricorso in cassazione, diversamente da quanto indicato in calce all'ordinanza stessa.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere e dispone ritrasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 28 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 cod.pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con riferimento all'ordinanza, il detenuto [OSCURATO:PERSONA] ha depositato personalmente, presso la Direzione degli [OSCURATO:PERSONA] di Parma, una dichiarazione di nomina di un difensore di fiducia, allo scopo di proporre ricorso in cassazione, dichiarazione che è stata trasmessa a questa Corte. 3. Deve dichiararsi "non luogo a provvedere" sull'atto trasmesso, in quanto esso, palesemente, non costituisce un ricorso, avendo il detenuto depositato solo un atto di nomina di un difensore al fine di predisporre il ricorso in cassazione contro il provvedimento sopra indicato. Deve altresì disporsi la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, in quanto trasmessi in mancanza della proposizione di un ricorso in cassazione, diversamente da quanto indicato in calce all'ordinanza stessa. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone ritrasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40991/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris