CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 19783-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso l'ordinanza n. 20783/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 19783 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg n. 19783/2022 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 20783/2020, con cui questa Corte, nell'accogliere il ricorso proposto dal contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 8437/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, rinviava alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione. Rileva il ricorrente che tale ordinanza è affetta da errore materiale nella parte in cui accoglie la doglianza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, anziché alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania. Considerato che: Ciò posto, va osservato che questa Corte, nell'accogliere il ricorso del contribuente, ha rinviato la sentenza impugnata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, nonostante la competenza territoriale fosse della Commissione tributaria della Campania. Pertanto, va dunque corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo il rinvio alla, ora, Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 20783/2020, sia corretto sostituendo le parole "alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione" con le parole "alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione". P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte. N. 20783/2020 sia corretto sostituendo le parole "alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione" con le parole "alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Roma, 19 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. A on F a c \._ c...