CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 21142/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata pronunciata in data 2 Marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Domenico colpevole dei reati ascritti e lo aveva condannato alla pena di un mese giorni dieci di reclusione. 2. All'[OSCURATO:PERSONA] era contestati i reati di avere fatto sorgere il pericolo di un naufragio (di cui all'art.450 cod.pen.) e di inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione in concorso in quanto, quale responsabile del natante motopeschereccio "Giulia P.G." rimasto in avaria a sessanta miglia dalle coste libiche violando le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, si era fatto rimorchiare da altro natante, capitanato dal comandante GENNARO Michele, per oltre quattrocento miglia fino al porto di Mazzara del Vallo, nonostante le avverse condizioni atmosferiche e la possibilità di usufruire di ripari più agevolmente raggiungibili quali i porti di Malta e di Lampedusa, omettendo di informare le autorità marittime competenti che avrebbero potuto valutare la adozione di ogni misura ritenuta opportuna per il soccorso del natante ivi compreso il rimorchio a mezzo di unità a ciò predisposta, e di chiedere l'autorizzazione al compimento del suddetto rimorchio, sebbene entrambe le imbarcazioni fossero prive della specifica idoneità rilasciata dall'autorità marittima. In tal modo l'[OSCURATO:PERSONA] aveva determinato il pericolo del naufragio del natante laddove la navigazione della imbarcazione rimorchiata si era protratta per oltre tre giorni, in condizioni di mare pessimo e seguendo un tragitto diretto, senza alcuno scalo ai porti sopra indicati. 3. I giudici di merito, nell'evidenziare che la fattispecie incriminatrice di cui all'art.450 cod.pen. si pone come reato di pericolo per il quale il giudice deve verificare, sulla base di elementi concreti, la probabilità di accadimento dell'evento disastroso e nel valorizzare il contenuto delle testimonianze assunte e della stessa dichiarazione di "evento straordinario" predisposta dall'imputato al suo rientro al porto di Mazzara del Vallo, riconoscevano la ricorrenza di tale presupposto, laddove l'avaria si era realizzata ad una distanza di 400 miglia dal porto di provenienza, la traversata era stata compiuta in condizioni di particolare disagio, sia in ragione delle operazioni di rimorchio non autorizzato e mediante imbarcazione che non possedeva i requisiti di idoneità tecnica amministrativa, sia in ragione dei pericoli che le operazioni di rimorchio comportano (il comandante aveva infatti evidenziato che i cavi utilizzati per il rimorchio si erano spezzati in più occasioni), sia in ragione delle condizioni meteo marine pure evidenziate nella dichiarazione dell'[OSCURATO:PERSONA] (mare forza 7/8 e vento a 80 nodi), sia in quanto si era optato per il più lungo e impervio tragitto verso il porto di provenienza piuttosto che utilizzare i più accessibili approdi di Malta e Lampedusa. Hanno altresì evidenziato che profili di responsabilità andavano riconosciuti anche in capo all'ufficiale della imbarcazione rimorchiata, sia perché il rimorchio era intervenuto al di fuori dei protocolli, in assenza delle comunicazioni doverose e delle autorizzazioni da parte delle autorità marittime italiane, sia perché eseguito sulla base degli accordi individuali intercorsi tra i comandanti delle due imbarcazioni i quali, per stessa ammissione dell'[OSCURATO:PERSONA], avevano poi concordato la rotta da seguire e le modalità del rimorchio. 4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Domenico prospettando un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge in relazione alle norme incriminatrici contestate. Assume in particolare la non corretta applicazione della fattispecie di cui all'art.450 cod.pen., in quanto in nessun momento della traversata si era realizzato il pericolo del naufragio, attesa la idoneità dei natanti ad essere impiegati nella operazione di rimorchio, considerata la impraticabilità di alternativi punti di approdo in ragione della direzione del vento e delle condizioni meteo marittime; evidenzia inoltre la correttezza nautica delle scelte operate di procedere in direzione del porto di Mazzara del Vallo controvento, piuttosto che subire la forza del mare e l'altezza dell'onda in direzione trasversale all'imbarcazione. Sotto diverso profilo evidenzia che, sulla base della disciplina del codice della navigazione e del regolamento attuativo, é il comandante della imbarcazione che opera l'attività di rimorchio a dovere stabilire le modalità con le quali lo stesso deve essere eseguito, compresa la rotta da seguire e la velocità da tenere, stante la impossibilità per il comandante dell'imbarcazione trainata di assumere iniziative e decisioni su tali aspetti, proprio in ragione dell'avaria occorsa. Assume ancora che la Capitaneria di Porto era stata informata delle operazioni di rimorchio in quanto le due unità navali risultavano costantemente sotto il controllo satellitare di rilevamento delle rispettive posizioni e che la stessa non si era opposta alle scelte operate dall'ufficiale della imbarcazione che si era assunto il compito di rimorchiare il peschereccio in avaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso si presenta inammissibile in quanto manifestamente infondato e privo di confronto con la sentenza della Corte di Appello che ha disatteso l'impugnazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con argomenti logico giuridici corretti e non suscettibili di ulteriore sindacato dinanzi al giudice di legittimità. Le censure si palesano in fatto e risultano prive di confronto con gli argomenti di merito che non si limitano a fornire una interpretazione delle dichiarazioni dei testi assunti relativamente alla ricostruzione delle modalità del rimorchio di moto-peschereccio in avaria a 60 miglia di distanza dalle coste libiche, ma ha del tutto adeguatamente valutato la ricostruzione dell'evento come rappresentata dallo stesso imputato alle autorità portuali, laddove nella relazione di "evento straordinario" occorso durante la navigazione, evidenziava le pessime condizioni meteo marine che avevano accompagnato la traversata, aveva ammesso che non erano state richieste le prescritte autorizzazioni alle autorità marittime come imposto dagli art.180 e 181 del Regolamento per la sicurezza della navigazione (d.P.R. 435/1991) - inosservanza che integra il reato di cui al capo b) - che le fasi del salvataggio del motopeschereccio in avaria erano state regolate dai contatti intercorsi tra i comandanti delle due motonavi, appartenenti alla stessa marineria, mentre la decisione di non mettere in sicurezza il natante in avaria presso il porto più vicino ma di rimorchiarlo fino al porto di provenienza, distante 400 miglia marina dal luogo in cui l'avaria era occorsa, era frutto di una decisione concordata tra gli stessi. Su tali premesse i giudici di merito hanno riconosciuto la responsabilità penale per il reato di cui all'art.450 cod.pen. anche in capo al comandante del peschereccio in avaria con argomentazioni prive di frattura logica in quanto, in assenza di autorizzazione al rimorchio dell'autorità portuale competente, che non era stata neppure notiziata dell'evento, laddove avrebbe dovuto concedere una specifica autorizzazione dopo avere valutato l'idoneità tecnica di entrambe le imbarcazioni, si era realizzata una ipotesi di rimorchio non autorizzato contrario alle disposizioni che disciplinano la sicurezza della navigazione e della vita delle persone, violazione in cui erano incorsi i comandanti di entrambi i natanti i quali avevano concordato, per stessa ammissione dell'imputato, le modalità esecutive del soccorso, la rotta e la direzione da tenere.3. A fronte di tale argomentata e lineare motivazione l'imputato, nei motivi di ricorso ha svolto considerazioni in fatto che non si confrontano affatto con gli argomenti sopra rappresentati ma si limita a reiterare tesi difensive già esaminate e congruamente disattese, sostenendo che la responsabilità del rimorchio era in capo al comandante della imbarcazione che se ne era assunto il compito, tesi peraltro già disattesa dai giudici di merito con argomenti coerenti con gli argomenti sopra rappresentati . 3.1 È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). Il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcun vizio logico ovvero l'omissione motivazionale dedotte dal ricorrente, atteso che la articolata valutazione dei giudici di merito, che poggia sugli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni della decisione e della responsabilità del prevenuto non solo in relazione alla omessa comunicazione della situazione di avaria all'autorità portuale che comportava la necessità del rimorchio in mare per un lungo tragitto, ma di avere concordato con il comandante di un altro natante un rimorchio che avrebbe comportato un lungo e pericoloso tragitto di ritorno della durata di tre giorni, in condizioni meteo marine estreme (vento a 80 nodi e mare forza 7/8), operato da motonave non abilitata quale rimorchiatore, con utilizzo di strumenti di rimorchio (cavi di acciaio) certamente pericolosi e instabili (l'imputato riferisce nel proprio rapporto che si erano spezzati in quattro occasioni lasciando il natante in balia del vento e del mare), esponendo l'equipaggio di entrambi i natanti al pericolo di naufragio a fronte di approdi più vicini al luogo di avaria (Malta, Lampedusa), in cui sarebbe stato possibile avvisare tempestivamente le autorità portuali, ottenere le autorizzazioni necessarie, mettere in salvo gli equipaggi e adottare o predisporre accorgimenti per il prosieguo della navigazione ovvero per il trasporto o la riparazione del mezzo in avaria. 3.2 L'iter motivazionale del giudice distrettuale risulta del tutto lineare e corretto, così come del tutto coerente con la giurisprudenza di legittimità è la sussunzione della condotta ascritta all'[OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie di cui all'art.450 cod.pen. (sez.4, n.4232 del 14/02/1972, Rizzuto, Rv.121372; n.9969 del 18/01/2010, Ghilardi e altri, Rv.246800; n.40799 del 18/09/2008, PG in proc.Merli, Rv.241473), laddove gli argomenti proposti dalla parte ricorrente si esauriscono nella prospettazione di una alternativa ricostruzione fattuale, non suscettibile di ulteriore scrutinio in questa sede. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fav