CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46365/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA[dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 10/03/2021, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Siracusa in data 25/05/2020, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del concordato proposto dalle parti, rideterminava la pena nei confronti dei sunnominati nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa ciascuno in relazione al reato di ricettazione in concorso. Gli imputati, tramite difensore, hanno proposto ricorso per cassazione. Ricorso nell'interesse del Rizzo. Lamenta: -vizio di motivazione ex art. 111 Cost. Ricorso nell'interesse dello Scarpacì. Lamenta violazione di legge per: -mancata assunzione di una prova decisiva; -mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; -mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica, infraquínquennale; -mancato controllo da parte del giudice della corretta qualificazione giuridica del fatto; -mancato controllo del giudice sulla congruità della pena. I ricorsi sono entrambi inammissibili perchè proposti al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglìanze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969), all'operato giudizio di comparazione tra circostanze e alla misura della pena concordata. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]