CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2025
Cassazione n. 15841/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 28723/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LETTIERIGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via del Corso n. 30 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procurein atti, domicilio digitale come in atti -controricorrente, ricorrente incidentale e ricorrente successiva - e contro N. 28723/22R.G. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via del Corso n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la sentenza n. 1266/2022 del la Corte d’appello di Salerno , depositata il 29.9.2022, così come emendata (quanto al ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]) con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; Considerato che -gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello da loro proposto, nonché quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla decisione di primo grado, in controversia inerente la detenzione sine titulo di una porzione di fabbricato rurale e di un fondo sitiin [OSCURATO:PERSONA]; -hanno svolto difese, con distinti controricors i, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha pure proposto ricorso incidentale, fondato su quattro motivi, pure proponendo autonomo ricorso avverso la sentenza stessa, come emendata dalla Corte salernitana con provvedimento del 13.3.2023; -tutte le parti hanno depositato memorie; -non risulta essere stato evocato in questo giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA], già parte del giudizio di merito e contumace in appello, dunque da considerare almeno litisconsorte necessario processuale; N. 28723/22R.G. - dunque , occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 371-bisc.p.c., entro il termine perentorio indicato in dispositivo, impregiudicataogni questione; p. q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando procedersi alla integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile