CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio disposto con sentenza in data 12 settembre 2019 della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza in data 27 marzo 2014 con cui il Tribunale di Livorno aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta, commesso il 23 giugno 2004, ha ridotto la durata delle pene accessorie ad anni tre, con conferma nel resto; rilevato che i ricorrenti, con due motivi, hanno denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza e del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che i motivi non sono consentiti, in quanto il giudizio di rinvio ha avuto ad oggetto unicamente la rideterminazione della durata delle pene accessorie, punto della decisione che non è contestato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, I'll maggio