CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 29563/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30 gennaio 2025 il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] eseguito in data 30 gennaio 2025 alle ore 7 e 50 per il reato di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. Il Tribunale, di fronte al quale l'arrestato era stato presentato per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, ha ritenuto che l'arresto fosse stato legittimamente eseguito perché il [OSCURATO:PERSONA] era stato visto dai Carabinieri operanti nella metropolitana di Roma, linea A, tra le fermate di Repubblica e Barberini, mentre forniva il proprio contributo concorsuale all'azione criminosa posta in essere dal complice, avvicinandosi ai viaggiatori e spintonandoli, uscendo e rientrando dal treno alla stessa fermata, pur se il telefono era stato sottratto dall'altro soggetto poi datosi alla fuga. Nel provvedimento il Giudice ha dato atto che la persona offesa ha sporto la querela che, essendo stata presentata in italiano, lingua dalla stessa non conosciuta, é stata tradotta in inglese da uno degli operanti, il Car. Costagliola, che ha precisato di essere laureato in lingue. Ha ritenuto altresì sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e ha disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. 2. Contro l'ordinanza di convalida l' imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. con riferimento all'art. 337 cod.proc.pen. Si assume che l'ordinanza impugnata va annullata nella parte in cui viene ritenuta valida la querela sporta dalla persona offesa, in quanto si fa riferimento al Car. Costagliola quale interprete mentre nel verbale di querela non si dà atto della sua presenza ma di quella del Mar. [OSCURATO:PERSONA], cosicché sussiste un chiaro difetto di procedibilità che avrebbe dovuto condurre il giudice a non convalidare l'arresto. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é inammissibile per plurime ragioni. In primis va rilevato che in sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto possonoredursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l'affermazione della resposanbilità penale ( Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Rv. 267071 ). Il motivo proposto; oltre ad invocare un vizio di motivazione, risulta altresì generico laddove si limita a censurare l'ordinanza impugnata per quanto attiene alle modalità di traduzione della querela. Per contro, il giudice della convalida ha dato atto/ con motivazione esente da aporie logiche/che l'atto di querela redatto in italiano, lingua non conosciuta dalla persona offesa, é stato tradotto alla persona offesa in lingua inglese da uno degli operanti presenti al momento dell'arresto, ovvero il Car. Castagnola, cui peraltro il giudice della convalida ha chiesto chiarimenti. Non vi sono elementi, e neanche vengono allegati, per ritenere che lo stesso non fosse presente al momento dell'arresto, né rileva che nel verbale di querela sia menzionato un altro operante. 2. In conclusione in ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 luglio