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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05522/2023

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to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e dife si d a ll’ Avv . [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 54 -ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., rappresentata e dife sa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elet tivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Conversano , via Massari, 12 -controricorrente- Avverso la sentenza del Corte di Appello di Bari n. 1980/2017 del 28.11.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Liquidazione quota societaria [OSCURATO:PERSONA] Con atto d’appello notificato in data 30.07.2013, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Bari la "[OSCURATO:PERSONA]" Soc.

Coop. a r.l., per la riforma della sentenza n. 155/12 del 15.6.2012, emessa dal Tribunale di Bari S.D. di [OSCURATO:PERSONA].

Con altro atto notificato il 29.7.13, [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso la sentenza 156/12 del Tribunale di Bari S.D. di [OSCURATO:PERSONA], resa lo st esso [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Entrambi avevano chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di somme di danaro a loro dovute: [OSCURATO:PERSONA] i , a titolo di liquidazione della quota societaria (€ 16.782,97) e di rimborso residuo dei prestiti effettuati dal socio (€ 39.769,14); [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di somme di danaro dovute per la liquidazione della quota societaria (€ 16.782,97), nonché per il rimborso residuo dei prestiti effettuati dalla socia (€ 34.972,91).

Il Tribunale rigettò le domande,con distinte decisioni.

Proposti gli appelli, la Corte dispose la riunione dei due procedimenti e decise la controversia con la sentenza impugnata.

Ritenne la Corte territoriale che dalla relazione del CTU era risultato che il Tinelli aveva prestato alla Cooperativa la complessiva somma di £. 77.003.793,mediante reiterati versamenti in contanti.

Il CTU accertava, inoltre, che, al momento del recesso della Tinelli , la medesima risultava creditrice per £ 32.496.370 a titolo di liquidazione della quota sociale.

Mentre il credito per somme mutuate alla società ammontava alla somma di £

67.717.000. Entrambi i crediti dei Tinelli risultarono essere stati estinti dalla Cooperativa con operazioni di cassa annotate nel libro giornale. [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto in giudizio copia di due assegni circolari per un ammontare complessivo di £. 20.000.000, nonché copia della relativa quietanza rilasciata dal Tinelli per il medesimo importo.

Sicché il credito di £. 77.003.793 venne ridotto a £. 57.003.793.Stesso a rgomentare per [OSCURATO:PERSONA] , il cui credito risultò parzialmente estinto per l'importo di £

20.000.000. Per il se condo credito a titolo di finanziamenti , il CTU precisò che dalle stesse scritture risulta che la cooperativa aveva saldato a favore di [OSCURATO:PERSONA] £ 77.003.793, per mezzo di assegni circolari di £ 25.000.000 e la restante somma di £ 52.003.793 per mezzo di cassa contanti.

Degli assegni circolari per un totale di £ 25.000.000 è stata riscontrata l'esistenza di sole £

20.000.000. Dello stesso tenore le rilevazioni del c onsulente per la socia [OSCURATO:PERSONA], per l a quale d al libro giornale della Coopera tiva risultava che l'obbligazione era stata estinta con pagamenti a mezzo di contanti.

Pertanto, la Corte di a ppello di Bari , con la sent enza impugnata , rigettò le impugnazioni: ritenne la Corte che i crediti vantati da gl i istanti non avessero adeguato supporto probatorio, come risultava dagli elementi probatori emersi in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione,con quattro motivi . [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. ha deposit ato controricorso ed anche memorie. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti ha nno dedotto : 1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2364, n.1, c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

La Corte avrebbe errato nel ritenere che i crediti dei ricorrenti fossero stati pagati sulla base della sola prova delle risultanze delle scritture contabili della Cooperativa.

I ricorrenti avevano receduto dalla Cooperativa nel luglio 1989 e non risultavano essere imprenditori.

Di tal che la prova del loro credito risultante dal bilancio prima del loro recesso era prova efficace, ma i bilanci successivi allo scioglimento del vincolo sociale, da cui risultava l’avvenuto pagamento , non potevano avere la stessa efficacia probatoria, sulla base di un contestato principio di impossibilità di scindere i dati contabili.1.1.

Preliminarmente , va evidenziato che a nche per i crediti vantati dai ricorrenti il CTU aveva precisato che i versamenti erano stati fatti in contanti e per cassa e non era stato possibile acquisire alcuna prova documentale dei versamenti effettuati.

La Corte di appello ha ritenuto che non fosse applicabile l’art.2709 c.c., per cui andava esclusa ogni rilevanza probatoria delle scritture contabili e, pertanto,i ricorrenti avrebbero dovuto fornire adeguata prova degli ingenti versamenti effettuati per cassa ed in contanti.

La ratio decidendi è , così , fondata sulla mancata prova dell’esistenza del credito e non sulla prova dell’avvenuto pagamento nei bilanci di esercizio successivi, come i ricorrenti tentano oggi di sostenere dissociando la opponibilità delle delibere di approvazione dei bilanciprima e dopo lo scioglimento del vincolo sociale, perché la Corte ha corretto la motivazione del Tribunale dichiarando non applicabile l’art. 2709 c.c. e non provata l’esistenza dei crediti dei ricorrenti. 2.Violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

La Corte d’ a ppello non avrebbe considerato che successivamente al 18.7.1998 i ricorrenti non erano più soci della Cooperativa e che i bilanci di esercizio successivi non potrebbero esplicare alcuna prova nei loro confronti dell’avvenuto adempimento alle obbligazioni risultanti dal bilancio precedente.

Tale diversa prova avrebbe dovuto essere fornita dalla Cooperativa e tale non può essere la delibera di approvazione dei bilanci successivi perché questa svolge attività probatoria soltanto per le rispettive posizioni debitorie e creditorie tra la società e i soci exart. 2709 c.c.

3. Violazione e falsa applicazione de ll’art . 2709 c.c. sotto il profilo della non invocabilità da parte della società Marzagallia del diritto di far valere in giudizio il principio dell’inscindibilità del contenuto delle scritture contabili- Violazione degli artt. 166 e 183 c.p.c.

La C orte avrebbe errato nel ritenere che l’obbligo della inscindibilità debba riguardare anche scritture plurime senza considerare che queste assumono valore confessorio soltanto se costituenti un corpo unico.

E sarebbe incontestabile che dal bilancio di esercizio al 30.9.1998 risultano esclusivamente i crediti dei ricorrenti e non il loro pagamento.

Per le scritture successive dovrebbe valere il principio che fanno prova contro l’imprenditore e non a suo favore.

I ricorrenti deducevano, inoltre, che l’allegazione di aver estinto i crediti vantati attraverso altre scritture contabili costituirebbe una eccezione in senso stretto da formularsi con la comparsa di risposta exart. 166 c.p.c. diversamente da quanto sarebbe avvenuto. 3.1 Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili , perché nuovamente prospettano censur e che non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che, si ripete è fondata sulla mancata prova dell’esistenza dei crediti vantati e sull’inapplicabilità dell’art. 2709 c.c. che i ricorrenti vogliono limitare artificiosamente alle sole delibere successive allo scioglimento del vincolo sociale e che, invece, è assunta dalla decisione per ritenere non provati i crediti. 4.Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 21 e 2 726 c.c., nonché dell’art. 244 c.p.c.

La Corte non avrebbe disatteso la decisione del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale. 4.1 La censura è inammissibile.

L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass., n. 11889 /2007 ; Cass., n. 190/ 2020 ; n. 8181/2022).

5. Per quanto esposto l’inammissibilità dei motivi deter mina l’inammissibilità del ricorso con condanna de i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spesegenerali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto .

Così deciso in Roma, nella C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e dife si d a ll’ Avv . [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 54 -ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., rappresentata e dife sa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elet tivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Conversano , via Massari, 12 -controricorrente- Avverso la sentenza del Corte di Appello di Bari n. 1980/2017 del 28.11.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Liquidazione quota societaria [OSCURATO:PERSONA] Con atto d’appello notificato in data 30.07.2013, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Bari la "[OSCURATO:PERSONA]" Soc. Coop. a r.l., per la riforma della sentenza n. 155/12 del 15.6.2012, emessa dal Tribunale di Bari S.D. di [OSCURATO:PERSONA]. Con altro atto notificato il 29.7.13, [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso la sentenza 156/12 del Tribunale di Bari S.D. di [OSCURATO:PERSONA], resa lo st esso [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Entrambi avevano chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di somme di danaro a loro dovute: [OSCURATO:PERSONA] i , a titolo di liquidazione della quota societaria (€ 16.782,97) e di rimborso residuo dei prestiti effettuati dal socio (€ 39.769,14); [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di somme di danaro dovute per la liquidazione della quota societaria (€ 16.782,97), nonché per il rimborso residuo dei prestiti effettuati dalla socia (€ 34.972,91). Il Tribunale rigettò le domande,con distinte decisioni. Proposti gli appelli, la Corte dispose la riunione dei due procedimenti e decise la controversia con la sentenza impugnata. Ritenne la Corte territoriale che dalla relazione del CTU era risultato che il Tinelli aveva prestato alla Cooperativa la complessiva somma di £. 77.003.793,mediante reiterati versamenti in contanti. Il CTU accertava, inoltre, che, al momento del recesso della Tinelli , la medesima risultava creditrice per £ 32.496.370 a titolo di liquidazione della quota sociale. Mentre il credito per somme mutuate alla società ammontava alla somma di £ 67.717.000. Entrambi i crediti dei Tinelli risultarono essere stati estinti dalla Cooperativa con operazioni di cassa annotate nel libro giornale. [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto in giudizio copia di due assegni circolari per un ammontare complessivo di £. 20.000.000, nonché copia della relativa quietanza rilasciata dal Tinelli per il medesimo importo. Sicché il credito di £. 77.003.793 venne ridotto a £. 57.003.793.Stesso a rgomentare per [OSCURATO:PERSONA] , il cui credito risultò parzialmente estinto per l'importo di £ 20.000.000. Per il se condo credito a titolo di finanziamenti , il CTU precisò che dalle stesse scritture risulta che la cooperativa aveva saldato a favore di [OSCURATO:PERSONA] £ 77.003.793, per mezzo di assegni circolari di £ 25.000.000 e la restante somma di £ 52.003.793 per mezzo di cassa contanti. Degli assegni circolari per un totale di £ 25.000.000 è stata riscontrata l'esistenza di sole £ 20.000.000. Dello stesso tenore le rilevazioni del c onsulente per la socia [OSCURATO:PERSONA], per l a quale d al libro giornale della Coopera tiva risultava che l'obbligazione era stata estinta con pagamenti a mezzo di contanti. Pertanto, la Corte di a ppello di Bari , con la sent enza impugnata , rigettò le impugnazioni: ritenne la Corte che i crediti vantati da gl i istanti non avessero adeguato supporto probatorio, come risultava dagli elementi probatori emersi in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione,con quattro motivi . [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. ha deposit ato controricorso ed anche memorie. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti ha nno dedotto : 1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2364, n.1, c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La Corte avrebbe errato nel ritenere che i crediti dei ricorrenti fossero stati pagati sulla base della sola prova delle risultanze delle scritture contabili della Cooperativa. I ricorrenti avevano receduto dalla Cooperativa nel luglio 1989 e non risultavano essere imprenditori. Di tal che la prova del loro credito risultante dal bilancio prima del loro recesso era prova efficace, ma i bilanci successivi allo scioglimento del vincolo sociale, da cui risultava l’avvenuto pagamento , non potevano avere la stessa efficacia probatoria, sulla base di un contestato principio di impossibilità di scindere i dati contabili.1.1. Preliminarmente , va evidenziato che a nche per i crediti vantati dai ricorrenti il CTU aveva precisato che i versamenti erano stati fatti in contanti e per cassa e non era stato possibile acquisire alcuna prova documentale dei versamenti effettuati. La Corte di appello ha ritenuto che non fosse applicabile l’art.2709 c.c., per cui andava esclusa ogni rilevanza probatoria delle scritture contabili e, pertanto,i ricorrenti avrebbero dovuto fornire adeguata prova degli ingenti versamenti effettuati per cassa ed in contanti. La ratio decidendi è , così , fondata sulla mancata prova dell’esistenza del credito e non sulla prova dell’avvenuto pagamento nei bilanci di esercizio successivi, come i ricorrenti tentano oggi di sostenere dissociando la opponibilità delle delibere di approvazione dei bilanciprima e dopo lo scioglimento del vincolo sociale, perché la Corte ha corretto la motivazione del Tribunale dichiarando non applicabile l’art. 2709 c.c. e non provata l’esistenza dei crediti dei ricorrenti. 2.Violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La Corte d’ a ppello non avrebbe considerato che successivamente al 18.7.1998 i ricorrenti non erano più soci della Cooperativa e che i bilanci di esercizio successivi non potrebbero esplicare alcuna prova nei loro confronti dell’avvenuto adempimento alle obbligazioni risultanti dal bilancio precedente. Tale diversa prova avrebbe dovuto essere fornita dalla Cooperativa e tale non può essere la delibera di approvazione dei bilanci successivi perché questa svolge attività probatoria soltanto per le rispettive posizioni debitorie e creditorie tra la società e i soci exart. 2709 c.c. 3. Violazione e falsa applicazione de ll’art . 2709 c.c. sotto il profilo della non invocabilità da parte della società Marzagallia del diritto di far valere in giudizio il principio dell’inscindibilità del contenuto delle scritture contabili- Violazione degli artt. 166 e 183 c.p.c. La C orte avrebbe errato nel ritenere che l’obbligo della inscindibilità debba riguardare anche scritture plurime senza considerare che queste assumono valore confessorio soltanto se costituenti un corpo unico. E sarebbe incontestabile che dal bilancio di esercizio al 30.9.1998 risultano esclusivamente i crediti dei ricorrenti e non il loro pagamento. Per le scritture successive dovrebbe valere il principio che fanno prova contro l’imprenditore e non a suo favore. I ricorrenti deducevano, inoltre, che l’allegazione di aver estinto i crediti vantati attraverso altre scritture contabili costituirebbe una eccezione in senso stretto da formularsi con la comparsa di risposta exart. 166 c.p.c. diversamente da quanto sarebbe avvenuto. 3.1 Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili , perché nuovamente prospettano censur e che non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che, si ripete è fondata sulla mancata prova dell’esistenza dei crediti vantati e sull’inapplicabilità dell’art. 2709 c.c. che i ricorrenti vogliono limitare artificiosamente alle sole delibere successive allo scioglimento del vincolo sociale e che, invece, è assunta dalla decisione per ritenere non provati i crediti. 4.Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 21 e 2 726 c.c., nonché dell’art. 244 c.p.c. La Corte non avrebbe disatteso la decisione del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale. 4.1 La censura è inammissibile. L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass., n. 11889 /2007 ; Cass., n. 190/ 2020 ; n. 8181/2022). 5. Per quanto esposto l’inammissibilità dei motivi deter mina l’inammissibilità del ricorso con condanna de i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spesegenerali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto . Così deciso in Roma, nella C
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