CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30086/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto dimotivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell’affermazione dipenale responsabilità dell’imputata per il contestato reato di truffa, è reiterativoe volto ad ottenere un’alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea alsindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali già valorizzate dalla Corte di appello; edinvero i Giudici di merito, rispondendo alle medesime doglianze oggetto diappello, hanno esplicitato, con motivazione esente dai lamentati vizi logici egiuridici, alla luce del compendio probatorio in atti, le ragioni del loroconvincimento sulla riconducibilità all’imputata del reato di truffa contestato (siveda, in particolare, pag. 4 sulla titolarità in capo all’imputata di entrambe lepostepay su cui erano stati eseguiti i due accrediti e sull’irrilevanza ed evidentestrumentalità della denuncia di smarrimento presentata a un mese e mezzo didistanza dal versamento e successivo incasso delle somme);considerato altresì che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto la motivazione affermato da questa Corte di cassazionesecondo il quale l’incameramento del profitto confluito su una carta di creditointestata all’imputato costituisce, in assenza di ricostruzioni alternativevalidamente dimostrate nel corso del procedimento, elemento di decisivarilevanza ai fini dell’affermazione di responsabilità per il delitto di truffaaggravata, sussistendo dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenutonella consumazione dell’illecito (Sez. 2, n. 15091 del 9/4/2026, Rv. 289861 -01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente