CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 agosto 2026
Cassazione n. 24603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] eStefano Fruttarolo- controricorrente -avverso il decreto della Corte d'appello di Trieste n. 32/2020 depositato il4/6/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. presentavano reclamo avverso ildecreto di chiusura del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, pronunciato dal Tribunale di Udine in data 5 marzo 2020.Numero registro generale 19806/2020Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 24603/2026Data pubblicazione 11/08/2026Le società reclamanti deducevano, in particolare, a giustificazionedell’impugnazione, l’esistenza di una ragione di credito verso la proceduraper l’indennizzo loro spettante in conseguenza del recesso, da parte delcuratore, da due contratti d’affitto d’azienda stipulati con la società in bonis.2. La Corte d’appello di Trieste dichiarava inammissibile il reclamopresentato avverso il decreto di chiusura del fallimento ai sensi degli artt.119 e 26 l. fall.Osservava, in primo luogo, che l’unica cognizione che poteva essere rimessaal giudice del reclamo era rappresentata dall’insussistenza delle cause dichiusura previste dall’art. 118 l. fall., mentre nel caso di specie le reclamantinulla avevano addotto circa l’ inesistenza della condizione prevista dall’art.118, n. 3, l. fall., che era stata indicata dal tribunale a giustificazione dellachiusura disposta, aggiungendo che non poteva rilevare in contrariol’accantonamento delle somme necessarie per la gestione del contenziosoancora pendente fra le parti e l’esistenza del contenzioso medesimo, le cuisorti non erano in grado di influire sull’avvenuta ripartizione dell’attivo.Evidenziava che le reclamanti non avevano neppure la legittimazione aimpugnare, dato che avevano presentato una dichiarazione tardiva dicredito quando già era stata disposta la chiusura della procedura, cosicchénon rivestivano la qualità di interessati al reclamo ex art. 26, comma 2, l.fall.3. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per lacassazione di questo decreto, pubblicato in data 4 giugno 2020,prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorsoil fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 19806/2020Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 24603/2026Data pubblicazione 11/08/20264.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 119 l. fall. in riferimento agli artt. 118, comma 1, n.3, e 43 l. fall.La Corte di merito ha ritenuto che le sorti dell’azione pendente fra le partinon influissero sulla ripartizione dell’attivo; occorreva, tuttavia, considerare– sostengono le società ricorrenti – che la procedura concorsuale era statachiusa mentre era pendente un’azione promossa dal curatore avente adoggetto la nullità o l’annullamento dei contratti di affitto di ramo d’aziendastipulati con ciascuna delle reclamanti, di carattere pregiudiziale rispettoalla richiesta di indennizzo nel senso previsto dall’art. 79 l. fall.La Corte di merito, alla luce di una situazione simile, doveva intendere ildisposto dell’art. 118, comma 2, l. fall. come riferito alle sole azionirecuperatorie di cui all’art. 43 l. fall. già esperite dal fallimento, conesclusione delle azioni proprie della procedura, al fine di non lasciareeventuali creditori titolari di legittimi interessi privi di tutela e consentireloro di insinuarsi al passivo una volta definita l’azione di nullità edannullamento del contratto di affitto presentata dal curatore.4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 119 l. fall.:l’art. 118, comma 2, l. fall. stabilisce la mera facoltà di chiudere il fallimentopur in pendenza di giudizi; questa facoltà non può essere esercitata inpendenza di azioni, quale quella prevista dall’art. 79 l. fall., chepresuppongo una liquidazione di un danno o di un indennizzo.4.3 Il terzo motivo di ricorso adduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 119 l. fall., in quanto la Corte d’appello non ha considerato chel’istanza di ammissione al passivo era stata depositata dopo il decreto dichiusura del fallimento, ma prima del decorso del termine di dieci giorni perproporre reclamo avverso lo stesso.La domanda di insinuazione, dunque, era tempestiva, dato che era statapresentata quando il decreto di chiusura non era ancora definitivo.Numero registro generale 19806/2020Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 24603/2026Data pubblicazione 11/08/20265. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano, tutti,inammissibili.5.1 La Corte d’appello ha fondato la propria decisione su due affermazioni.Ha sostenuto, in primo luogo, che l’unica cognizione che poteva essererimessa al giudice del reclamo era rappresentata dall’insussistenza dellecause di chiusura obbligatoriamente stabilite dall’art. 118 l. fall.; il tribunaleaveva disposto la chiusura ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 3, l. fall. ed ireclamanti nulla avevano dedotto contro tale affermazione.Ha ritenuto, in secondo luogo, che i reclamanti non fossero legittimati alreclamo, trattandosi di soggetti che avevano presentato la dichiarazionetardiva di credito quando la chiusura era stata già disposta.Si tratta, all’evidenza, di una ragioni, tra loro distinte ed autonome,ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerela decisione impugnata.5.2 La seconda ratio decidendi ha trovato contestazione da parte delleodierne ricorrenti sulla base del fatto che la domanda di insinuazione alpassivo era sì intervenuta a fallimento chiuso, ma quando il relativo decretonon era ancora divenuto definitivo; per tale ragione, in tesi di partericorrente, la domanda doveva essere considerata tempestiva.Un simile assunto muove dall’erroneo presupposto che la tempestività delladomanda di insinuazione debba essere apprezzata avendo riguardo alprovvedimento di chiusura del fallimento.In realtà, l’art. 101, comma 4, l. fall. stabilisce che le domande tardive sonoammissibili “fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivofallimentare”.Il provvedimento impugnato dà conto – con un’affermazione rimastaindiscussa in questa sede - non solo della compiuta ripartizione finaledell’attivo, ma anche del fatto che le reclamanti nulla avevano dedotto circal’insussistenza di una simile circostanza.Numero registro generale 19806/2020Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 24603/2026Data pubblicazione 11/08/2026Tanto è sufficiente, perché una volta ripartito l’attivo per intero, nessunadomanda di insinuazione poteva più essere presentata.Il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile, perché la carenza diinteresse (già accertata) inficia anche la presentazione del ricorso percassazione. Non senza dire della mancanza di decisività del mezzo, dato chelo stesso afferma la legittimazione delle società reclamanti sulla base di unacircostanza (l’avvenuta presentazione dell’insinuazione entro il termine diimpugnazione del decreto di chiusura) che non assumeva alcun rilievo a talproposito, dovendosi avere riguardo all’esaurimento di tutte le ripartizionidell’attivo fallimentare.5.3 Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, traloro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul pianologico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una dellerationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggettodi doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).Pertanto, la constatazione, oramai definitiva, della mancanza dilegittimazione a proporre reclamo in capo alle ricorrenti comporta che lestesse non abbiano interesse a contestare le ragioni addotte dalla Cortedistrettuale per sostenere la corretta applicazione, nel caso di specie, deipresupposti applicativi dell’art. 118 l. fall.6. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, insolido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquidaNumero registro generale 19806/2020Numero sezionale 2739/2026Numero di raccolta generale 24603/2026Data pubblicazione 11/08/2026in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge econtributo spese generali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 18 giugno 2026.Il Presidente