CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 32628/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputata in ordine a reati relativi alla materia edilizia, paesaggistica ed ex artt. 64, 71, 65, 72, 83, 95 DPR 380/01, è inammissibile. Quanto al primo motivo dedotto, per cui la Corte avrebbe redatto una motivazione carente con riguardo al nuovo tema proposto in appello e relativo al parziale ripristino dello stato dei luoghi e alla sanabìlità delle opere, va osservato che, da una parte, la corte ha fornito congrua risposta, laddove ha sottolineato la parzialità della demolizione in uno con la persistenza del reato ( che per vero non si estingue con la mera demolizione, ancorchè integrale), dall'altra, pur non pronunziandosi espressamente sul tema - ritenuto dalla difesa dedotto- della sanabilità delle opere, non è comunque incorsa in vizi qui rilevabili. Innanzitutto perché il ricorso è stato proposto senza allegazione delle documentazione citata, per cui non è dato a questa corte poter stabilire se effettivamente vi sia stata questa ultima deduzione, invero non citata in sentenza né nel riepilogo dei motivi di appello. E in proposito occorre ribadire che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle contestazioni, così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). In ogni caso, emerge una questione meramente giuridica, sulla sanabilità delle opere restanti dopo la parziale demolizione, la quale ultima, come noto, nulla può rilevare in funzione di un giudizio, attuale, sulla esistenza di opere per stessa ammissione del ricorrente attualmente non sanate. Per non dire, altresì, che il principio di unitarietà che permea la materia degli abusi edilizi certamente non consente di demolire in parte l'abuso e in parte di sanarlo riguardo ad opere residue ad esso connesse, laddove, se ciò avvenisse, potrebbero emergere responsabilità penali anche in concorso con il funzionario che lo consentisse. Ed allora, concludendo, trova immediata applicazione il principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate (diversamente dal caso di specie) e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, come nel caso di specie, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele).Quanto all'ulteriore motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 136 in relazione all'art. 167 del Dlgs. 42/2004, per cui alla luce di tali disposizioni la parziale demolizione avrebbe determinato la diversa qualificazione giuridica dell'intervento edilizio (da ristrutturazione a manutenzione straordinaria) e la irrilevanza penale della condotta, è innanzitutto sufficiente rinviare alle considerazioni sopra espresse, a partire dalla mancata allegazione fino alla necessaria unitarietà della valutazione dell'abuso edilizio. Che dunque non può mutare nella sua qualificazione demolendone solo una parte. Quanto al terzo motivo, inerente la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., va ribadito quanto in precedenza rilevato per riconoscere come la corte di appello, avendo valutato l'unitario e persistente reato edilizio, ha reso una coerente motivazione nell'escludere l'invocata fattispecie, laddove ha valorizzato l'imponenza dell'opera edilizia complessivamente realizzata. Va qui ribadito che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cosi deciso il 24/05/2024. Il C 4igliere estensoreJ Il Presidente luseppe Novi9111‘ jtLl