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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21109/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per una rapina ai danni di una farmacia, la ricettazione di un motoveicolo utilizzato per la commissione del 'colpo', nonché del porto senza giustificato motivo del coltello pure utilizzato nel frangente.

2. Il ricorso formula due motivi, entrambi incentrati sul vizi motivazionali (ed il secondo, anche sulla violazione di legge) in relazione alla corretta applicazione dell'art.192 comma 2 c.p.p..

In sostanza, si contesta il procedimento di valutazione indiziaria in quanto fondato su elementi presuntivi di cui si contesta la concludenza ai fini della affermazione di responsabilità dell'imputato per i tre reati ascrittigli.

3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso mentre con lo stesso mezzo il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], ha contestato le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, fondato su motivi non consentiti, generici e comunque manifestamente infondati, è inammissibile.

Ne appare opportuna la trattazione unitaria, per ragioni di economia e logica espositiva.

In primo luogo, occorre evidenziare che si è in presenza di una c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Quanto ai motivi, in linea generale deve rilevarsi che essi sono privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p. poiché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).

Il ricorrente critica la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla responsabilità penale, operazione riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione, a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che - nel caso in esame - deve però escludersi.

In particolare, la difesa deduce la insufficienza del quadro indiziario che ritiene fondato su sospetti o embrioni indiziari privi, individualmente e collettivamente, delle caratteristiche richieste dall'art.192, comma 2, c.p.p..

Non vi è, tuttavia, nel ragionamento giustificativo fatto proprio dalla Corte d'appello, alcuno specifico errore giuridico o manifesta illogicità.

Con riferimento in particolare a quest'ultimo concetto, va ribadito che esso non può essere ridotto alla mera divergenza di valutazione (come, ad esempio, la differenza di pochi centimetri nella stima dell'altezza dell'autore delle rapine) ma deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (S.U. n. 24/1999, Rv. 214794; S. U. n. 47289/2003, Rv. 226074).

La Corte d'appello ha seguito una congrua linea ricostruttiva che, partendo dalla premessa della mera analogia delle modalità esecutive delle varie rapine compiute nel ristretto ambito spaziale e temporale (tre rapine in una settimana ai danni di farmacie di comuni limitrofi), attraverso l'addizione di ulteriori elementi indiziari ha costruito un complesso probatorio a base indiziaria conducendo al di sotto della soglia di rilevanza stocastica l'ipotesi alternativa che l'autore della rapina ai danni della farmacia di Pescia possa essere soggetto diverso dall'odierno imputato.

In tal senso, sono state evidenziate le analogie esecutive tra le varie rapine (che comprendono le espressioni utilizzate dal rapinatore, l'assenza di inflessioni dialettali, l'uso dello stesso tipo di arma bianca nonché le modalità di sottrazione e di successivo abbandono dei mezzi di volta in volta utilizzati -sottratti entrambi non distanti dall'abitazione di Mecca ed abbandonati in luoghi occultati alla vista dalla vegetazione boschiva, quindi in luoghi noti a persone del posto).

A ciò si aggiungono le analoghe caratteristiche corporali (persona di struttura robusta e di bassa statura - insignificanti apparendo le divergenze, contenute nell'ambito dei pochi centimetri) ed il riconoscimento, tanto da parte delle vittime della rapina di Pescia che delle forze dell'ordine.

Seppure non assurti a livello di certezza per la dissimulazione del volto da parte dell'autore delle rapine, i riconoscimenti da un lato confermano l'unicità dell'autore delle rapine e dall'altro concentrano su Mecca i principali sospetti.

Su tali premesse, è stata ulteriormente valorizzata la convergenza indiziaria (i) del ritrovamento nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] a pochi giorni dal fatto di calzature identiche per modello e marca a quelle riprese dalle immagini registrate della rapina presso la farmacia Marginone nonché (ii) della sottrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del casco integrale del fratello, analogo a quello utilizzato dal rapinatore della rapina compiuta in Pescia.

Superato ogni tentativo difensivo improntato alla parcellizzazione, il complesso indiziario valutato olisticamente consente di ritener provata la responsabilità dell'imputato al di là del ragionevole dubbio.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per una rapina ai danni di una farmacia, la ricettazione di un motoveicolo utilizzato per la commissione del 'colpo', nonché del porto senza giustificato motivo del coltello pure utilizzato nel frangente. 2. Il ricorso formula due motivi, entrambi incentrati sul vizi motivazionali (ed il secondo, anche sulla violazione di legge) in relazione alla corretta applicazione dell'art.192 comma 2 c.p.p.. In sostanza, si contesta il procedimento di valutazione indiziaria in quanto fondato su elementi presuntivi di cui si contesta la concludenza ai fini della affermazione di responsabilità dell'imputato per i tre reati ascrittigli. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso mentre con lo stesso mezzo il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], ha contestato le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, fondato su motivi non consentiti, generici e comunque manifestamente infondati, è inammissibile. Ne appare opportuna la trattazione unitaria, per ragioni di economia e logica espositiva. In primo luogo, occorre evidenziare che si è in presenza di una c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Quanto ai motivi, in linea generale deve rilevarsi che essi sono privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p. poiché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). Il ricorrente critica la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla responsabilità penale, operazione riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione, a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che - nel caso in esame - deve però escludersi. In particolare, la difesa deduce la insufficienza del quadro indiziario che ritiene fondato su sospetti o embrioni indiziari privi, individualmente e collettivamente, delle caratteristiche richieste dall'art.192, comma 2, c.p.p.. Non vi è, tuttavia, nel ragionamento giustificativo fatto proprio dalla Corte d'appello, alcuno specifico errore giuridico o manifesta illogicità. Con riferimento in particolare a quest'ultimo concetto, va ribadito che esso non può essere ridotto alla mera divergenza di valutazione (come, ad esempio, la differenza di pochi centimetri nella stima dell'altezza dell'autore delle rapine) ma deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (S.U. n. 24/1999, Rv. 214794; S. U. n. 47289/2003, Rv. 226074). La Corte d'appello ha seguito una congrua linea ricostruttiva che, partendo dalla premessa della mera analogia delle modalità esecutive delle varie rapine compiute nel ristretto ambito spaziale e temporale (tre rapine in una settimana ai danni di farmacie di comuni limitrofi), attraverso l'addizione di ulteriori elementi indiziari ha costruito un complesso probatorio a base indiziaria conducendo al di sotto della soglia di rilevanza stocastica l'ipotesi alternativa che l'autore della rapina ai danni della farmacia di Pescia possa essere soggetto diverso dall'odierno imputato. In tal senso, sono state evidenziate le analogie esecutive tra le varie rapine (che comprendono le espressioni utilizzate dal rapinatore, l'assenza di inflessioni dialettali, l'uso dello stesso tipo di arma bianca nonché le modalità di sottrazione e di successivo abbandono dei mezzi di volta in volta utilizzati -sottratti entrambi non distanti dall'abitazione di Mecca ed abbandonati in luoghi occultati alla vista dalla vegetazione boschiva, quindi in luoghi noti a persone del posto). A ciò si aggiungono le analoghe caratteristiche corporali (persona di struttura robusta e di bassa statura - insignificanti apparendo le divergenze, contenute nell'ambito dei pochi centimetri) ed il riconoscimento, tanto da parte delle vittime della rapina di Pescia che delle forze dell'ordine. Seppure non assurti a livello di certezza per la dissimulazione del volto da parte dell'autore delle rapine, i riconoscimenti da un lato confermano l'unicità dell'autore delle rapine e dall'altro concentrano su Mecca i principali sospetti. Su tali premesse, è stata ulteriormente valorizzata la convergenza indiziaria (i) del ritrovamento nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] a pochi giorni dal fatto di calzature identiche per modello e marca a quelle riprese dalle immagini registrate della rapina presso la farmacia Marginone nonché (ii) della sottrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del casco integrale del fratello, analogo a quello utilizzato dal rapinatore della rapina compiuta in Pescia. Superato ogni tentativo difensivo improntato alla parcellizzazione, il complesso indiziario valutato olisticamente consente di ritener provata la responsabilità dell'imputato al di là del ragionevole dubbio. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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