CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 36947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 25 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto che accoglieva solo in modo parziale l'istanza di risarcimento per detenzione inumana e degradante ex art. 35-ter ord. pen. Nel dichiarare inammissibile l'istanza il tribunale rilevava che l'imputato era deceduto, e che comunque il reclamo conteneva argomenti non spesi nella istanza originaria. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, con unico motivo in cui deduce che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da violazione di legge e vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe pronunciato una inammissibilità non prevista dalla legge. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è deceduto il 25 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza ha emesso il provvedimento impugnato il 25 novembre 2021, il ricorso è stato depositato il 17 gennaio 2022. Nel ricorso il difensore sostiene di avere potere di impugnazione ai sensi dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., ma, anche se il difensore ha, a norma di tale articolo, un autonomo potere di impugnazione, la morte dell'imputato fa in ogni caso cessare gli effetti della nomina (Sez. 5, Sentenza n. 29235 del 26/04/2018, G., Rv. 273192: È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia dopo la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell'art. 571 comma 3, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la morte dell'imputato fa cessare gli effetti della nomina). D'altronde, non si comprende quale interesse processuale possa avere il difensore a coltivare ulteriormente la procedura giurisdizionale introdotta in origine davanti al magistrato di sorveglianza, e poi proseguita davanti al Tribunale, ed all'accoglimento, quindi, dell'odierno ricorso. Non ha alcun rilievo, infatti, che il difensore possa agire nell'eventuale interesse degli eredi della persona deceduta, sia perché dagli stessi non risulta, peraltro, aver ricevuto procura, sia perché il potere di impugnazione spetta in ogni caso soltanto a colui cui la legge lo conferisca espressamente (Sez. 5, Sentenza n. 15282 del 08/11/2016, dep. 2017, Arena, Rv. 269695: È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto - avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, dichiarata all'esito del giudizio di rinvio - dal difensore di fiducia dell'imputato e dagli eredi, in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell'art. 571 comma terzo, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell'imputato, la quale fa cessare gli effetti della nomina. Inoltre, una volta dichiarata la morte dell'imputato, nessun rimedio processuale può essere proposto da terzi, ancorché eredi, stante la previsione dell'art. 568, comma terzo, per la quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue condanna alle spese né della parte privata, che non è più soggetto del rapporto processuale, né del difensore, che, conformemente ad un precedente di legittimità, va ritenuto non essere parte in proprio (Sez. 3, Sentenza n. 23935 del 25/03/2021, F. Rv. 281850: L'impugnazione, nella specie, ricorso per cassazione, proposta dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza.; conforme Sez. 2, Sentenza n. 25738 del 20/03/2015, Albini, Rv. 264136). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così