CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1984
Cassazione n. 46884/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1 RADAMES [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1984 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le relative prescrizioni associandosi a persone pregiudicate dal 10 novembre 2016 al 10 marzo 2017; letti i motivi del ricorso con i quali sono state eccepite la mancanza dell'elemento oggettivo, stante la natura occasionale degli incontri e quello soggettivo (primo motivo), nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche (secondo motivo); rilevato che: la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che «il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01; Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 - 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635 - 01); i giudici di merito si sono attenuti a tale principio avendo avuto cura di illustrare il numero degli incontri, la loro frequenza, soffermandosi anche sulle circostanze che hanno consentito di ricostruire l'abitualità degli incontri; la Corte barese, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato i precedenti penali dai quali è gravato, l'imputato e l'assenza di elementi positivamente valutabili; ritenuto che: a fronte di tali logiche e . lineari motivazioni il ricorrente ha contrapposto motivi meramente confutativi e di merito insistendo, con riguardo all'affermazione della responsabilità, sulla natura occasionale e non abituale degli incontri; si tratta, come detto, di profili già presi in esame dai giudici di merito; identica considerazione va compiuta con riferimento al motivo riferito alle attenuanti generiche dovendosi ricordare come «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d