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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36487/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 25/01/2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in data 26/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629 cod. pen..

Considerato che i motivi di ricorso inerenti alla qualificazione giuridica dei fatti, reiterati con la memoria depositata in cancelleria prima dell'udienza, sono manifestamente infondati perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt.393 e 629 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D. V., Rv. 268764, n. 56400 del 22/11/2018, Iannuzzi, Rv. 274256 e Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02) ed i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte territoriale esclude la riconducibilità della fattispecie concreta nell'ipotesi delittuosa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in virtù della esorbitanza delle minacce e della non riconducibilità ad una pretesa giudizialmente azionabile); Ritenuto che gli ulteriori motivi in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere del tutto generici, non sono consentiti in sede di legittimità perché, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 4 sulla dosimetria della pena inflitta, individuata al di sotto della misura media di quella edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 25/01/2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in data 26/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso inerenti alla qualificazione giuridica dei fatti, reiterati con la memoria depositata in cancelleria prima dell'udienza, sono manifestamente infondati perché si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt.393 e 629 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D. V., Rv. 268764, n. 56400 del 22/11/2018, Iannuzzi, Rv. 274256 e Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02) ed i vizi motivazionali sono smentiti da argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte territoriale esclude la riconducibilità della fattispecie concreta nell'ipotesi delittuosa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in virtù della esorbitanza delle minacce e della non riconducibilità ad una pretesa giudizialmente azionabile); Ritenuto che gli ulteriori motivi in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere del tutto generici, non sono consentiti in sede di legittimità perché, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 4 sulla dosimetria della pena inflitta, individuata al di sotto della misura media di quella edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ore Il
Sentenza Cassazione n. 36487/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris