CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 38632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 18 marzo 2021 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa il 23.3.2016 dal GUP del Tribunale di Trani ed appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] Marco, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen. per intervenuta prescrizione; ha assolto l'imputato dall'addebito del reato di cui all'art. 75 D. Lgs. 159/11 limitatamente alla violazione di "vivere onestamente e rispettare le leggi", perché il fatto non sussiste; ha rideterminato la pena per i residui reati (art.75 d.lgs. n.159 del 2011 per violazione dell'obbligo di soggiorno e furto), con le concesse attenuanti generiche equivalenti, la ritenuta continuazione e la diminuente del rito speciale, in un anno e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Marco deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione degli artt.132 e 133 cod. pen. e per mancanza e/o illogicità della motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident