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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 29388/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n.7155/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] N1 [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso gli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente in [OSCURATO:PERSONA]. 27, rappresentata e difesa dall’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 993/2020 delTRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal ConsigliereCHIARA GRAZIOSI: Rilevatoche: Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 993/2020, ha rigettato appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione alla sentenza n. 229/2015 del G iudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto domanda diAdele Olimpieri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento di danni e di restituzione del 50% dei canoni corrisposti per la fornitura dell’acqua, rigettando invece domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della regione Lazioe di [OSCURATO:PERSONA]Ambito ATO n.1-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale, peraltro, in parziale riforma, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per questo. [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso, sulla base di tre motivi, precisando peraltro che durante il giudizio d’appello aveva rinunciato agli atti e alle domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accettato la rinuncia.

Si sono difesi con rispettivo controricorsosia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sia la regione [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Il primo motivo contestaampiamente (si vedano le pagine 9 - 1 5 del ricorso ) la sussistenza della giurisdizione ordinaria, come già era stato contestato nel primo motivo d’appello e disatteso dal Tribunale.In vari precedenti di questa sezione, cui si rimanda, in effetti, è già stata confermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria (da ultimo Cass.25092/2023 e Cass. 18097/2023) sulla base di quanto dichiarato non solo dalla (non massimata) recente pronuncia del giudice della giurisdizione, cioè S.U. 17248/2022, ma altresì dai suoi precedenti quali S.U. 32689/2021 e S.U. 33209/2018.

Non avendo la ricorrente addotto argomenti nuovi rispetto a quelli oggetto di esame nei suddetti precedenti - ai quali non vi è ragione per non aderire - né tantomeno avendo confutato le ragioni di cui si sono avvalsi tali precedenti per attribuire la giurisdizione al giudice ordinario, il motivo risulta infondato.

2. Il secondo motivo denuncia invece, con ampia illustrazione (ricorso, pagine 15-20), violazione degli articoli 141 ss. d.lgs. 152/2006, 9, 12 e 13 d.lgs. 98/83/CE, della O.P.C.M. 3921/2011 in relazione all’articolo 1218 c.c., sostenendo - in sintesi - che “ il Tribunale ha rigettato la richiesta di manleva spiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (rinunciata nei confronti dell’A.A.T.O.) sulla scorta del fatto che il rapporto TALETE-ENTI sia di natura amministrativa ed in quanto tale da devolversi al [OSCURATO:PERSONA]”, e opponendo che “a ben leggere gli atti di causa, più che il profilo amministrativo, tuttavia, è stato toccato il profilo civilistico della vicenda”.

Anche questa censura trova condivisibile soluzione , questa volta di accoglimento,nei sopracitati arresti Cass. 25092/2023 e Cass. 18097/2023, che nuovamente si rapportano alle pronunce del giudice della giurisdizione – S.U. 36897/2021 e S.U. 17248/2022 - , invocando altresì le conformi Cass.11620/2022 e Cass. 19574/2022 in identiche fattispecie.In particolare, così si esprime Cass. 25092/2023: “La domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale sussiste pertanto la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA]”.

3. Il terzo motivo lamenta omesso esame di fatto discusso e decisivo, ovvero “la mancata valutazione di tutta la normativa richiamata e tutti i documenti offerti in comunicazione in ordine al ruolo-chiave dell’[OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso”.

A prescindere dalla evidente non congruità rispetto alla invocata fattispecie dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., risulta ictu oculi l’assorbimento di quest’ultima censura dall’accoglimento della precedente.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per quanto riguarda il primo motivo, con conseguente condanna del la ricorrente alla rifusione a i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; deve invece essere accolto nel secondo motivo – assorbito il terzo - e dunque in relazione al rapporto con la regione [OSCURATO:PERSONA], dichiarando per la domanda di manleva proposta nei confronti di quest’ultima dalla ricorrente la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione in parte quadella sentenza impugnata e rinvio, anche alle spese, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudice monocratico.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso , condannando la ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali, liquidate in un totale di € 1000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.

Accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di manleva proposta dalla ricorrente nei confronti della regione [OSCURATO:PERSONA] e cassando in parte qua la sentenza con rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n.7155/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] N1 [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, presso gli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente in [OSCURATO:PERSONA]. 27, rappresentata e difesa dall’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 993/2020 delTRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal ConsigliereCHIARA GRAZIOSI: Rilevatoche: Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 993/2020, ha rigettato appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione alla sentenza n. 229/2015 del G iudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto domanda diAdele Olimpieri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento di danni e di restituzione del 50% dei canoni corrisposti per la fornitura dell’acqua, rigettando invece domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della regione Lazioe di [OSCURATO:PERSONA]Ambito ATO n.1-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale, peraltro, in parziale riforma, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per questo. [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato ricorso, sulla base di tre motivi, precisando peraltro che durante il giudizio d’appello aveva rinunciato agli atti e alle domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accettato la rinuncia. Si sono difesi con rispettivo controricorsosia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sia la regione [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Il primo motivo contestaampiamente (si vedano le pagine 9 - 1 5 del ricorso ) la sussistenza della giurisdizione ordinaria, come già era stato contestato nel primo motivo d’appello e disatteso dal Tribunale.In vari precedenti di questa sezione, cui si rimanda, in effetti, è già stata confermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria (da ultimo Cass.25092/2023 e Cass. 18097/2023) sulla base di quanto dichiarato non solo dalla (non massimata) recente pronuncia del giudice della giurisdizione, cioè S.U. 17248/2022, ma altresì dai suoi precedenti quali S.U. 32689/2021 e S.U. 33209/2018. Non avendo la ricorrente addotto argomenti nuovi rispetto a quelli oggetto di esame nei suddetti precedenti - ai quali non vi è ragione per non aderire - né tantomeno avendo confutato le ragioni di cui si sono avvalsi tali precedenti per attribuire la giurisdizione al giudice ordinario, il motivo risulta infondato. 2. Il secondo motivo denuncia invece, con ampia illustrazione (ricorso, pagine 15-20), violazione degli articoli 141 ss. d.lgs. 152/2006, 9, 12 e 13 d.lgs. 98/83/CE, della O.P.C.M. 3921/2011 in relazione all’articolo 1218 c.c., sostenendo - in sintesi - che “ il Tribunale ha rigettato la richiesta di manleva spiegata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (rinunciata nei confronti dell’A.A.T.O.) sulla scorta del fatto che il rapporto TALETE-ENTI sia di natura amministrativa ed in quanto tale da devolversi al [OSCURATO:PERSONA]”, e opponendo che “a ben leggere gli atti di causa, più che il profilo amministrativo, tuttavia, è stato toccato il profilo civilistico della vicenda”. Anche questa censura trova condivisibile soluzione , questa volta di accoglimento,nei sopracitati arresti Cass. 25092/2023 e Cass. 18097/2023, che nuovamente si rapportano alle pronunce del giudice della giurisdizione – S.U. 36897/2021 e S.U. 17248/2022 - , invocando altresì le conformi Cass.11620/2022 e Cass. 19574/2022 in identiche fattispecie.In particolare, così si esprime Cass. 25092/2023: “La domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale sussiste pertanto la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA]”. 3. Il terzo motivo lamenta omesso esame di fatto discusso e decisivo, ovvero “la mancata valutazione di tutta la normativa richiamata e tutti i documenti offerti in comunicazione in ordine al ruolo-chiave dell’[OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso”. A prescindere dalla evidente non congruità rispetto alla invocata fattispecie dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., risulta ictu oculi l’assorbimento di quest’ultima censura dall’accoglimento della precedente. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per quanto riguarda il primo motivo, con conseguente condanna del la ricorrente alla rifusione a i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; deve invece essere accolto nel secondo motivo – assorbito il terzo - e dunque in relazione al rapporto con la regione [OSCURATO:PERSONA], dichiarando per la domanda di manleva proposta nei confronti di quest’ultima dalla ricorrente la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione in parte quadella sentenza impugnata e rinvio, anche alle spese, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso giudice monocratico. P.Q.M. Rigetta il primo motivo del ricorso , condannando la ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali, liquidate in un totale di € 1000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di manleva proposta dalla ricorrente nei confronti della regione [OSCURATO:PERSONA] e cassando in parte qua la sentenza con rin
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