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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1980

Cassazione n. 17155/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1981 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e Silvana BeVilacqua ricorrono, con atti autonomi e sovrapponibili, avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato quella del Tribunale reggino per i reati di cui agli artt. 110, 633, 639 bis cod. pen. (capo 1) e 110, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. (capo 2)) condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due mesi sei di reclusione e alla multa di euro 1500,00 e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed alla multa di euro 1500,00; Considerato che i ricorsi lamentano malgoverno delle regole relative alla valutazione della prova indiziaria, prospettando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; Considerato che quanto alla violazione di legge prospettata è innanzi tutto inammissibile tale deduzione in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. e) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilítà della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404); Rilevato, inoltre, che la doglianza è del tutto inedita in quanto con i motivi di appello non si è mai fatto riferimento a una diversa ricostruzione fattuale, alla quale sembrano invece alludere gli attuali ricorsi, in quanto in appello ci si doleva del mancato riconoscimento delle cause di giustificazione invocate e del difetto del dolo; in sostanza i motivi sono inediti e dunque non consentiti perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Considerato, infine, che i motivi sono del tutto aspecifici, in quanto non si confrontano con la sentenza impugnata, ma si limitano a una astratta affermazione di principi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 aprile 2025 Il cons glf . re est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1981 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e Silvana BeVilacqua ricorrono, con atti autonomi e sovrapponibili, avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato quella del Tribunale reggino per i reati di cui agli artt. 110, 633, 639 bis cod. pen. (capo 1) e 110, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. (capo 2)) condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due mesi sei di reclusione e alla multa di euro 1500,00 e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed alla multa di euro 1500,00; Considerato che i ricorsi lamentano malgoverno delle regole relative alla valutazione della prova indiziaria, prospettando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; Considerato che quanto alla violazione di legge prospettata è innanzi tutto inammissibile tale deduzione in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. e) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilítà della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404); Rilevato, inoltre, che la doglianza è del tutto inedita in quanto con i motivi di appello non si è mai fatto riferimento a una diversa ricostruzione fattuale, alla quale sembrano invece alludere gli attuali ricorsi, in quanto in appello ci si doleva del mancato riconoscimento delle cause di giustificazione invocate e del difetto del dolo; in sostanza i motivi sono inediti e dunque non consentiti perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Considerato, infine, che i motivi sono del tutto aspecifici, in quanto non si confrontano con la sentenza impugnata, ma si limitano a una astratta affermazione di principi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il cons glf . re est
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