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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15315/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 gennaio 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea del 20 giugno 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in quanto riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt.: 590, commi 1 e 3, cod. pen., in relazione agli artt. 141 e 143 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 1); 367 cod. pen. (capo 2); 189, comma 7, cod. strada (capo 3).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con cinque differenti motivi: inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, in ordine alla formulata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omesso esame delle prospettazioni difensive circa il possibile errore del testimone oculare nell'individuazione dell'imputato quale autore dei reati; violazione di legge e vizio di motivazione per omessa considerazione degli argomenti difensivi espressi a sostegno della richiesta di assoluzione dal reato di omissione di soccorso stradale; vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'imputato da parte dei tre testi escussi; vizio di motivazione in ordine all'eccessivo trattamento sanzionatorio inflittogli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Ed infatti, in primo luogo è generica la doglianza introduttiva, con cui è stata contestata la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dal momento che non indica quali vizi motivazionali si sarebbero evitati con la invocata rinnovazione. [OSCURATO:PERSONA] accede, infatti, all'interpretazione per cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritiene indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01).

Ne consegue che in Cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora — diversamente dal caso di specie — si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577-01).

2.2. Con riguardo, poi, al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con le indicate censure, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

2.3. Sotto altro profilo, infine, deve essere osservato come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.

Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea del 20 giugno 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in quanto riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt.: 590, commi 1 e 3, cod. pen., in relazione agli artt. 141 e 143 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo 1); 367 cod. pen. (capo 2); 189, comma 7, cod. strada (capo 3). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con cinque differenti motivi: inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, in ordine alla formulata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omesso esame delle prospettazioni difensive circa il possibile errore del testimone oculare nell'individuazione dell'imputato quale autore dei reati; violazione di legge e vizio di motivazione per omessa considerazione degli argomenti difensivi espressi a sostegno della richiesta di assoluzione dal reato di omissione di soccorso stradale; vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'imputato da parte dei tre testi escussi; vizio di motivazione in ordine all'eccessivo trattamento sanzionatorio inflittogli. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, in primo luogo è generica la doglianza introduttiva, con cui è stata contestata la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dal momento che non indica quali vizi motivazionali si sarebbero evitati con la invocata rinnovazione. [OSCURATO:PERSONA] accede, infatti, all'interpretazione per cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritiene indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01). Ne consegue che in Cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora — diversamente dal caso di specie — si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577-01). 2.2. Con riguardo, poi, al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con le indicate censure, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. 2.3. Sotto altro profilo, infine, deve essere osservato come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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