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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25489/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17409/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], Biagina TRIGLIONE, Giulia MARINARO ; rappresentati e difes i dall’A vv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore; -avvisata- nonché di Nicola MARINARO; per la correzione di errore materiale in relazione alla decisione di questa Corte, Sez.

Terza, 26 giugno 2020, n. 12925; Oggetto: Correzione errore materiale udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con istanza del 24 febbraio 2021, non notificata allecontroparti, Sebastiano MARINARO, Biagina TRIGLIONE, Giulia MARINAROhanno chiesto la correzione dell’errore materiale della decisione di questa Corte,Sez. 3, 26 giugno 2020, n. 12925, per mancata distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale di cui è stato dato avviso alla parte controricorrente del procedimento esitato nella ordinanza corrigenda, [OSCURATO:SOCIETA]., non anche alla parte che nel medesimo procedimento era rimasta intimata, [OSCURATO:PERSONA]; non sono state depositate memorie; [OSCURATO:PERSONA]: il mero deposito dell’istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un “tertium genus”di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391-bis cod. proc. civ.; tuttavia, qualora– come nella fattispecie – a tal e istanza abbia fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio, il ricorso può essere qualificato come notizia di una situazione legittimante la correzione d’ufficio, prevista dalla stessa disposizione, e la comunicazione allaparte costituita nel giudizio a quo, a cura della cancelleria, dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale deve ritenersi sufficiente all’integrazione del contraddittorio, mentre la parte rimasta solo intimata non avrebbe avuto diri t to ad alcuna com unicazione dell’intentiodi correzione officiosa da parte della Corte;ne consegue che questa Corte può provvedere in questa sede nell’esercizio del potere di cui al novellato art. 391-biscod. proc. civ. ed ai sensi del comma secondo, n. 4-bis, del pure novellato art. 375 cod. proc. civ.; peraltro, nel caso di specie, non è apprezzabile un errore materiale nel provvedimento di cui si è invoca ta la correzione e , per conseguenza, non ricorrono in concreto le condizioni per la correzione d’ufficio; invero, secondo gli istanti, tale errore consisterebbe nella mancata distrazione dei compensiliquidati con la predetta ordinanza 26 giugno 2020, n. 12925, alle parti controricorrenti, risultate vitt o riose, in favo re del loro difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne avrebbefatto espressa richiesta nel controricorso; da questo atto – e dalla stessa ordinanza corrigenda – risulta , però , che i controricorrenti risultati vittoriosi eranodifesi da due avvocati, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre la richiesta di distrazione si limitava ad invocare la «vittoria di spese da attribuire al difensore perché antistatario» (p.12 del controricorso) , senza precisare quale dei du e avvocati avesse provveduto allaanticipazione delle spese senza riscuotere gli onorari, o se vi avessero provveduto entrambi; questa Corte ha affermato –e al principio occorre dare continuità – che, se la parte è assistita dapiù difensori, la distrazio ne delle spese processuali , ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta; tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo deidifensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all’intero collegio difensivo(Cass.29/08/2018, n. 21281); l’istanza di correzione va dunque dichiarata inammissibile; non deve provvedersi sulle spese del procedimento di correzione; [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile l’istanza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17409/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], Biagina TRIGLIONE, Giulia MARINARO ; rappresentati e difes i dall’A vv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore; -avvisata- nonché di Nicola MARINARO; per la correzione di errore materiale in relazione alla decisione di questa Corte, Sez. Terza, 26 giugno 2020, n. 12925; Oggetto: Correzione errore materiale udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con istanza del 24 febbraio 2021, non notificata allecontroparti, Sebastiano MARINARO, Biagina TRIGLIONE, Giulia MARINAROhanno chiesto la correzione dell’errore materiale della decisione di questa Corte,Sez. 3, 26 giugno 2020, n. 12925, per mancata distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale di cui è stato dato avviso alla parte controricorrente del procedimento esitato nella ordinanza corrigenda, [OSCURATO:SOCIETA]., non anche alla parte che nel medesimo procedimento era rimasta intimata, [OSCURATO:PERSONA]; non sono state depositate memorie; [OSCURATO:PERSONA]: il mero deposito dell’istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un “tertium genus”di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391-bis cod. proc. civ.; tuttavia, qualora– come nella fattispecie – a tal e istanza abbia fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio, il ricorso può essere qualificato come notizia di una situazione legittimante la correzione d’ufficio, prevista dalla stessa disposizione, e la comunicazione allaparte costituita nel giudizio a quo, a cura della cancelleria, dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale deve ritenersi sufficiente all’integrazione del contraddittorio, mentre la parte rimasta solo intimata non avrebbe avuto diri t to ad alcuna com unicazione dell’intentiodi correzione officiosa da parte della Corte;ne consegue che questa Corte può provvedere in questa sede nell’esercizio del potere di cui al novellato art. 391-biscod. proc. civ. ed ai sensi del comma secondo, n. 4-bis, del pure novellato art. 375 cod. proc. civ.; peraltro, nel caso di specie, non è apprezzabile un errore materiale nel provvedimento di cui si è invoca ta la correzione e , per conseguenza, non ricorrono in concreto le condizioni per la correzione d’ufficio; invero, secondo gli istanti, tale errore consisterebbe nella mancata distrazione dei compensiliquidati con la predetta ordinanza 26 giugno 2020, n. 12925, alle parti controricorrenti, risultate vitt o riose, in favo re del loro difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne avrebbefatto espressa richiesta nel controricorso; da questo atto – e dalla stessa ordinanza corrigenda – risulta , però , che i controricorrenti risultati vittoriosi eranodifesi da due avvocati, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre la richiesta di distrazione si limitava ad invocare la «vittoria di spese da attribuire al difensore perché antistatario» (p.12 del controricorso) , senza precisare quale dei du e avvocati avesse provveduto allaanticipazione delle spese senza riscuotere gli onorari, o se vi avessero provveduto entrambi; questa Corte ha affermato –e al principio occorre dare continuità – che, se la parte è assistita dapiù difensori, la distrazio ne delle spese processuali , ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta; tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo deidifensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all’intero collegio difensivo(Cass.29/08/2018, n. 21281); l’istanza di correzione va dunque dichiarata inammissibile; non deve provvedersi sulle spese del procedimento di correzione; [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile l’istanza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione C
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