CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10666/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante protempore, con sede in Bari, al [OSCURATO:PERSONA] n. 278/B,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cuistudio elettivamente domicilia in Bitonto (BA), alla via Cavallotti n.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], e per essa, nella sua qualità dimandataria, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede inMilano, alla via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratorespeciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio, elettivamente domicilia in Genova, alla via C.R. Ceccardi n. 2/11.-controricorrente-avverso il decreto della Corte d'Appello di Bari, n.r.g. 1395/2025,depositato il giorno 08/04/2025.Numero registro generale 10954/2025Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 10666/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 22/04/2026dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 21 aprile 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese