CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 30785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’ordinanza del 07/01/2026 del Tribunale di Rovigonel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Carlo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 aprile1975;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiovanniB. Bertolini, ha chiesto che l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 7 gennaio 2026 il Giudice del Tribunale di Rovigo, investe di Giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la prescrizione delle pene inflitte aCarlo [OSCURATO:PERSONA] con sentenze del G.U.P. del Tribunale di Pordenone del 2 dicembre1999, irrevocabile il 25 dicembre 1999, e del Pretore di [OSCURATO:PERSONA] di Piave del 24settembre 1999, irrevocabile il 27 aprile 2000. Ha, per l’effetto, respinto larichiesta, formulata dal Pubblico ministero, volta ad ottenere la revoca delbeneficio della sospensione condizionale della pena che con le summenzionatepronunce era stato concesso al condannato.1.1. A fondamento della decisione il Giudice ha premesso come siaincontroversa la ricorrenza, nel caso in valutazione, della causa obbligatoria direvoca della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 168, primocomma, n. 1, cod. pen. Dopo aver riportato le citate condanne in via definitiva, ilBraidich ha, infatti, chiesto ed ottenuto, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.del Tribunale di Vicenza del 23 gennaio 2003, irrevocabile il 14 marzo 2003,l’applicazione della pena in relazione ad un delitto doloso commesso nel giugno2001.Il decidente ha, però, evidenziato come costituisca principio consolidatoquello per il quale il provvedimento di revoca del beneficio abbia carattere«meramente dichiarativo». Gli effetti sostanziali che da esso scaturiscono siproducono, pertanto, a decorrere dal momento in cui la condizione si è verificata,indipendentemente «dalla avvenuta pronuncia giudiziale che accerti l’intervenutacausa revocante».Ha, sulla scorta di ciò, affermato che, dalla data di irrevocabilità dellasentenza che integra gli estremi della causa di revoca della sospensionecondizionale delle pene in precedenza concessa per due volte al [OSCURATO:PERSONA] (datache, come detto, va individuata nel 14 marzo 2003), ha iniziato a decorrere iltermine che conduce alla prescrizione della pena per l’ipotesi di sua mancataesecuzione.Ha sostenuto che, nel caso oggetto della sua valutazione, detto termine èampiamente maturato («considerata la durata davvero esigua delle stesse, laprescrizione è ampiamente intervenuta per entrambe»).2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo proponericorso per cassazione lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 164,168 e 172 cod. pen., 667, 676 e 674 cod. proc. pen.La parte pubblica ricorrente lamenta l’errore in cui il Giudice dell’esecuzioneè incorso allorché, qualificando nel corpo dell’ordinanza come «esigui» i terminialla cui decorrenza consegue l’estinzione delle pene inflitte al [OSCURATO:PERSONA] con le duesentenze sopra menzionate, li ha all’evidenza determinati, ai sensi dell’art. 172,comma 1, prima parte, cod. pen., nella misura del doppio della pena irrogata(«alcuni mesi»), senza considerare la seconda parte del medesimo comma che,invece, «prevede che l’estinzione della pena non sia comunque inferiore a diecianni».Evidenzia che, ove avesse considerato quale termine di estinzione quello didieci anni, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto rigettare la richiesta direvoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, attesal’operatività, nel caso in esame, del divieto di cui all’art. 172, settimo comma,cod. pen. Sostiene, infatti, che, come agevolmente può trarsi dalla disamina delcertificato del casellario giudiziale, il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto recidivo. Precisa inoltreche, durante lo scorrere del tempo necessario perché si producesse l’effettoestintivo della pena, con sentenza del Tribunale di Padova del 7 novembre 2003,irrevocabile il 10 dicembre 2003, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ed ottenuto l’applicazionedi una pena concordata in relazione a tre episodi di truffa aggravata, delitti daritenersi della stessa indole rispetto al reato di falsità materiale per il quale èstato condannato con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Pordenone («daintendersi sia quelli che violano una medesima disposizione di legge che quelliche, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti– per la natura dei fatti li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati –caratteri fondamentali comuni»).Censura, infine, che il Giudice dell’esecuzione non abbia dichiarato la revocadi diritto, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen. del beneficio dellasospensione condizionale della pena concessa al [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze, sopramenzionate, del Tribunale di Vicenza, irrevocabile il 14 marzo 2003, e delTribunale di Padova, irrevocabile il 10 dicembre 2003.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Al fine di esplicitare le ragioni sottese a siffatta determinazione nonappare inopportuno richiamare la disposizione codicistica che funge da perimetroentro il quale si muove il principale motivo di doglianza posto a fondamento delricorso. Stabilisce il primo comma dell’art. 172 cod. pen. (titolato «estinzionedelle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo») che la penadella reclusione, ove non scontata, si estingue con decorso di un tempo pari aldoppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore adieci anni. E’ appena il caso di ricordare come la norma in esame sottenda unaduplice ratio, «da una parte, l’attenuarsi dell'interesse dello Stato alla punizionedi reati risalenti nel tempo per il diminuito ricordo sociale del fatto, dall'altra lanecessità di non tenere il condannato per un periodo eccessivo in uno stato diincertezza in ordine all’esecuzione della pena unita alla considerazione chel’esecuzione perde la sua funzione rieducativa se avviene a grande distanza ditempo dalla commissione del reato» (così, espressamente, Sez. U, n. 46387 del15/07/2021, Scott U., Rv. 282225). Il settimo comma della medesimadisposizione fissa, di contro, il principio per il quale l’estinzione della pena perdecorso del tempo non può operare nei riguardi di soggetti recidivi, nei casipreveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali oper tendenza, ovvero ove il condannato, durante il tempo necessario perl’estinzione della pena, abbia riportato una condanna alla reclusione per undelitto della stessa indole. La ragione di detta previsione costituisce un vero eproprio precipitato logico, a contrario, del fondamento giustificativo dell’istitutoqui in esame: ove presenti le connotazioni soggettive appena descritte o abbiacommesso un nuovo delitto nell’arco temporale al cui integrale decorso illegislatore attribuisce l’effetto estintivo sopra descritto, il condannato ha datodimostrazione di una spiccata e sistematica propensione al delitto che nonappare meritevole di essere, anche solo in parte, obliata.3. Come anticipato, è sulla disposizione appena richiamata che la partepubblica ricorrente ha fondato le proprie doglianze nei riguardi delprovvedimento impugnato. Ha, infatti, lamentato che il decidente ha operato unacensurabile lettura parziale del primo comma dell’art. 172 cod. pen. ed ha, perl’effetto, trascurato di considerare la piena operatività dei divieti di cui al settimocomma della medesima disposizione.Orbene, reputa questo collegio che la premessa argomentativa dalla quale ilricorrente ha preso le mosse si atteggi, per il vero, dotata di una certa caricapersuasiva. Il riferimento contenuto nel corpo dell’ordinanza impugnata alla«durata davvero esigua» dei termini necessari a prescrivere le pene inflitte alBraidich con le sentenze irrevocabili il 25 dicembre 1999 ed il 27 aprile 2000induce effettivamente a ritenere che il Giudice dell’esecuzione abbiaerroneamente omesso di considerare che il termine minimo perché possaoperare la causa estintiva della pena è, per l’ipotesi di reclusione, comunque didieci anni. E, pur tuttavia, la valutazione appena operata non conduce aformulare un giudizio di condivisione delle ragioni sottese al ricorso in esame.L’analisi del certificato del casellario giudiziale permette, infatti, di apprezzarecome il [OSCURATO:PERSONA], lungo il decennio successivo al passaggio in giudicato dellasentenza del Tribunale di Vicenza del 23 gennaio 2003, non sia mai statodichiarato recidivo. Detta circostanza assume una valenza assorbente ai fini invalutazione posto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, dal quale questo collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, «in temadi estinzione della pena per decorso del tempo, la preclusione di cui all’art. 172,settimo comma, cod. pen. presuppone che l’accertamento della recidivaqualificata, che ha natura costitutiva, intervenga con carattere di definitivitàdurante il decorso del termine di prescrizione della pena» (cfr. Sez. 1, n. 5910del 17/12/2025, dep. 2026, Antonucci, Rv. 289430 - 01).Né suscettibile di positivo apprezzamento si atteggia l’ulteriore riferimentooperato dal Procuratore ricorrente a supporto del proprio assunto e, cioè, il fattoche, nell’arco temporale decennale, il [OSCURATO:PERSONA] abbia in ogni caso riportato unacondanna per delitti «della stessa indole» che osterebbe al prodursi dell’effettoestintivo della pena. Come sopra già evidenziato, il richiamo è alla sentenza delTribunale di Padova del 7 novembre 2003, irrevocabile il 10 dicembre 2003, conla quale il [OSCURATO:PERSONA] ha concordato la pena di anno uno e mese uno di reclusione edi euro 1.200,00 di multa in relazione a tre episodi di truffa aggravata.Nell’esplicitare le ragioni del giudizio appena espresso, va, anzitutto,premesso che il presente motivo è affetto da patente genericità che lo rendeontologicamente insuscettibile di ogni verifica nella presente sede (la circostanzache i reati di truffa in esame e quello di falsità materiale di cui alla sentenza delG.U.P. del Tribunale di Pordenone abbiano una stessa indole è allegazione che laparte ricorrente ha affidato ad una mera asserzione labiale). A tacere di ciò,rilievo assorbente assume poi il fatto che, come può evincersi dall’esame delcertificato del casellario, i reati di truffa risultano commessi tra il 16 ottobre ed il19 dicembre 2001. La considerazione del dato temporale appena evidenziatoassume portata dirimente: le condotte truffaldine, diversamente da quantoopinato dalla parte ricorrente, non risultano essere state consumate nel decenniosuccessivo alla data del 23 gennaio 2003 («la condanna riportata nel corso delperiodo di prescrizione…è ostativa all'estinzione della pena per decorso deltempo, a norma dell'art. 172, settimo comma, ultima parte, cod. pen., solo serelativa a un reato commesso successivamente all'inizio del termineprescrizionale» cfr. Sez. U., n. 7 del 08/06/1994; Sez. 1, n. 44590 del03/05/2018, Vadilonga, Rv. 274408 - 01).Da ultimo, immeritevole di apprezzamento è la doglianza concernente lamancata revoca ad opera del Giudice dell’esecuzione della sospensionecondizionale della pena di cui il [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato, in violazione dell’art.164, ultimo comma, cod. pen., con le sentenze del Tribunale di Vicenza,irrevocabile il 14 marzo 2003, e del Tribunale di Padova, irrevocabile il 10dicembre 2003. Detta revoca non aveva, infatti, costituito oggetto dell’originariarichiesta formulata dal Pubblico ministero. E’ pur vero che ad essa il giudicedell’esecuzione può procedere anche d’ufficio (Sez. U., sent. n. 36460 del30/05/2024, Zangari, Rv. 287004-01), ma nel caso in esame detta mancatapronuncia non costituisce il frutto di un’omessa motivazione a fronte diun’espressa richiesta della parte nella quale il Giudice è incorso e che può esserecensurata nella presente sede di legittimità.4. Sulla scorta delle superiori motivazioni, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]