CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 15168/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Catania; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Catania in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il motivo proposto - che contesta la responsabilità degli imputati - non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis cod. proc. ,pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/03/2025 Il CoNigliere ensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 1 6 APR