CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22755/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 179 - R.G. n. 1778/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto i punti, oggetto di gravame in appello, risultano adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, dove si rinviene sufficiente spiegazione sia sulla particolare pericolosità e gravità della condotta, ai fini della esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sia sull'aggravamento della pericolosità sociale ai fini della ritenuta recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/