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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 12356/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7860/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e BELLARIA S .

R .

L . in liquidazione , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini n. 113 presso il difensore da ultimo indicato -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante in carica,elettivamente domiciliata in ROMA alla via di [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di TORINO n. 903/2020depositata il 17/09/2020 .

Ad. 2601/2024 R.g. n. 7860 del 2021; est.

C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/01/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] I fatti, ancora rilevanti in questa fase del giudizio , sono così desumibilidalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. erano debitori, oltre che di altri soggetti, in seguito meglio indicati, dellabanca [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., all’epoca dell’inizio dell’esecuzione soggetto giuridico distinto dalla banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , e segnatamente, nei confronti della prima in forza di contratto di mutuo fondiario, risalente all’anno 2000 e per una somma di poco superiore ai centoquindici milioni di lire (€ 115.300.000), sulla cui base venne iniziata procedura esecutiva immobiliare sui beni della detta società [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., mentre nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. il solo [OSCURATO:PERSONA] era debitore in forza di cambiali agrarie, sulla cui base questa aveva spiegato l’ intervent o nell’esecuzione immobiliare n. 147 del 2000 Reg. es. del Tribunale di Alessandria.

Ulterioriinterventi erano stati spiegati dalla Cassa di risparmio di Alessandria, quale creditrice chirografaria, e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso della detta procedura esecutiva, dopo vari rinvii sulla base di proposte di definizione avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] e dopo varie trattativeiniziate nell’anno 2002, con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,venne raggiunto, nel corso dell’anno, un accordo con i creditori [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e Cassadi risparmio di Alessandria, a condizione che si verificasse la rinuncia da parte della banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. alla procedura esecutiva, o quantomeno alla sospensione «di fatto» di essa,subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni.

Segnatamente la detta banca avrebbe dovuto rinunciare all’esecuzione immobiliare a seguito del pagamentodelle spese legali relative all’esecuzione per il contratto di mutuo e, dopo avere Ad. 2601/2024 R.g. n. 7860 del 2021; est.

C. Valle accettato la proposta di pagamento di quaranta milioni di lire, dilazionati, e comunque entro il 31/12/2001, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

La rinuncia all’esecuzione immobiliare non intervenne se non nel luglio dell’anno 2003 e nelle more la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva ritirato la propria disponibilità all’acquisto del compendio immobiliare [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. , afferma to che la mancata rinuncia era imputabile alla banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , la convenneroin giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, nonché anche alla salute, avuto riguardo alla persona del primo.

Nel contradittorio con la banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. la domanda venne rigettata, con sentenza n. 640 del 25/07/2018. [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more del giudizio di primo grado posta in liquidazione,e [OSCURATO:PERSONA] proposero impugnazione e la Corte d’appello di Torino, nel ricostituito contraddittorio con la banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha rigettato l’appello, con sentenza n. 903 del 17/09/2020.

Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a un unico, complesso, motivo.

Resiste con controricorso la banca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memorie per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso è il seguente: violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel mancato rinvio dell’esperimento di vendita del compendio pignorato, nonostante la dichiarazione in tal senso resa dal legale della banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , dopo che aveva preso in Ad. 2601/2024 R.g. n. 7860 del 2021; est.

C. Valle considerazione la missiva del 27/05/2003 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e concernente il deposito del residuo delle spese legali in favore della stessa banca Intesa SanpaoloS.p.a.

1.1. Il motivo è ammissibile, poiché, a causa della ridotta diversità dell’elemento fattuale tra le sentenze di primo e secondo grado esso non incorre nella preclusione da cd doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5 , cod. proc. civ. – all’epoca di proposizione del ricorso ancora vigente e il cui disposto è ora stato sostanzialmente trasposto nell’art. 360, comma 4, codice di rito, a opera dell’art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile ai ricorsi notificati dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] –ma in fondato, per le ragioni di seguito esposte.

1.2. Invero, i giudici di merito prendono in considerazione tutte le circostanze che precludevano, nonostante un’eventuale rinuncia della banca [OSCURATO:PERSONA],l’estinzione della procedura esecutiva, in quanto altro creditore munito di titolo, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva acconsentito in alcun modo all’estinzione se non a fronte di specifiche, e delle quali non risulta l’avveramento, condizioni (si veda specificamente le pagg. 14 e 15 della sentenza d’appello,) e si era limitata semplicemente a chiedere che il creditore procedente non desse impulso alla procedura esecutiva mediante la vendita dei beni (che in concreto non vi fu, in quanto venne disposto rinvio per mancanza di offerte con fissazione di una nuova vendita a prezzo ribassato di un quinto).

Questa la scansione dei fatti come ricostruita dai giudici dell’appello: «dalla missiva in data 27/05/2003 del legale della [OSCURATO:SOCIETA]. emerge che solo in quella data la debitrice effettuava il deposito - presso la filiale del creditore procedente di Città di Castello - di un assegno circolare di euro 27.170,30 comprensivo delle spettanze dello studio legale Ponassi (legale della Banca) con Ad. 2601/2024 R.g. n. 7860 del 2021; est.

C. Valle imputazione al debito costituito dalle cambiali agrarie e al saldo delle spese legali.

Difformemente da quanto affermato dagli appellanti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da intese, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositava avanti al Giudice dell'esecuzione istanza di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissata per la vendita (doc. 14 Banca appellata).

Dal doc. 4 dell'appellata emerge poi che la vendita del 30.05.2003 veniva rinviata al 17.10.2003 e quindi, su istanza di rinvio dei creditori, al 30.01.2004, al 23.04.2004 e all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].». [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, dopo avere sostanzialmente rilevato che in concreto la vendita del compendio pignorato non vi fu e che il mancato accordo con la Fondazione sacco S.r.l. non era imputabile alla banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , aggiunge , inoltre, che anche la Cassa di risparmio di Alessandria, sebbene creditrice chirografaria, non aveva raggiunto un accordo per la definizione della propria posizione creditoria(essendosi limitata, come afferma a pag. 17 la scorte territoriale, a concordare un piano di rie ntro con versamenti periodici e rinunciava pertanto ad attivare altre azioni per il recupero del credito), cosicché viene in rilievo un’ulteriore causa determinante della mancata estinzione della procedura esecutiva, non imputabile alla sola banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a..

La motivazione dell’appello si sottrae alle critiche mosse, risultando evidente la piena disamina di tutte le circostanze fattuali delle quali lamenta l’omesso esame la difesa della parte ricorrente.

In concreto la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base dell’esame delle risultanze di causa, che la condotta della banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non fu la causa determinante degli asseriti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, ossia non si trattò di una condotta determinante il danno, peraltro soltanto asserito.

L’impugnazione, come già la domanda originaria, risulta essere stata disattesa per mancata prova del nesso causale tra la condotta dell’istituto bancario Ad. 2601/2024 R.g. n. 7860 del 2021; est.

C. Valle creditore procedente e il nocumento, non risultando determinanti i fatti sui quali la domanda era stata posta.

Tantoa prescindere dagli ulteriori profili che non risultano essere stati fatti oggetto di sindacato da parte della ricorrente, concernenti le circostanze concorrenti, sulle quali pure fonda la sua decisione la Corte territoriale, quali la incapienza finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che pure avrebbe dovuto munirsi di provvista, come risulta dal carteggio intercorso con la stessa banca [OSCURATO:SOCIETA]. e di cui vi è menzione ala pag. 16 della sentenza, al fine di perfezionare l’acquisto dei terreni della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello afferma,inoltre, che successivamente ai fatti degli anni 2002 e 2003 la procedura esecutiva venne sospesa nell’anno 2015 su istanza, tra gli altri creditori procedenti, della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., cosicché ne desume che con detta banca in precedenza non era stato raggiunto alcun effettivo accordo che implicasse desistenza o comunque rinuncia all’esecuzione.

Il ricorso omette di riferire compiutamente detta circostanza, indice, quantomeno sintomatico e ulteriore , dell’insussistenza del nesso causale tra condotta della banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e l’asserito nocumento derivante dal mancato raggiungimento dell’accordo con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

2. Il ricorso è, pertanto, infondatoe va, quindi, rigettato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

4. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ad. 2601/2024 R.g. n. 7860 del 2021; est.

C. Valle unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1

4. 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7860/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e BELLARIA S . R . L . in liquidazione , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini n. 113 presso il difensore da ultimo indicato -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante in carica,elettivamente domiciliata in ROMA alla via di [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di TORINO n. 903/2020depositata il 17/09/2020 . Ad. 2601/2024 R.g. n. 7860 del 2021; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 26/01/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] I fatti, ancora rilevanti in questa fase del giudizio , sono così desumibilidalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. erano debitori, oltre che di altri soggetti, in seguito meglio indicati, dellabanca [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., all’epoca dell’inizio dell’esecuzione soggetto giuridico distinto dalla banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , e segnatamente, nei confronti della prima in forza di contratto di mutuo fondiario, risalente all’anno 2000 e per una somma di poco superiore ai centoquindici milioni di lire (€ 115.300.000), sulla cui base venne iniziata procedura esecutiva immobiliare sui beni della detta società [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., mentre nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. il solo [OSCURATO:PERSONA] era debitore in forza di cambiali agrarie, sulla cui base questa aveva spiegato l’ intervent o nell’esecuzione immobiliare n. 147 del 2000 Reg. es. del Tribunale di Alessandria. Ulterioriinterventi erano stati spiegati dalla Cassa di risparmio di Alessandria, quale creditrice chirografaria, e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso della detta procedura esecutiva, dopo vari rinvii sulla base di proposte di definizione avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] e dopo varie trattativeiniziate nell’anno 2002, con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,venne raggiunto, nel corso dell’anno, un accordo con i creditori [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e Cassadi risparmio di Alessandria, a condizione che si verificasse la rinuncia da parte della banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. alla procedura esecutiva, o quantomeno alla sospensione «di fatto» di essa,subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni. Segnatamente la detta banca avrebbe dovuto rinunciare all’esecuzione immobiliare a seguito del pagamentodelle spese legali relative all’esecuzione per il contratto di mutuo e, dopo avere Ad. 2601/2024 R.g. n. 7860 del 2021; est. C. Valle accettato la proposta di pagamento di quaranta milioni di lire, dilazionati, e comunque entro il 31/12/2001, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La rinuncia all’esecuzione immobiliare non intervenne se non nel luglio dell’anno 2003 e nelle more la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva ritirato la propria disponibilità all’acquisto del compendio immobiliare [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. , afferma to che la mancata rinuncia era imputabile alla banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , la convenneroin giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, nonché anche alla salute, avuto riguardo alla persona del primo. Nel contradittorio con la banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. la domanda venne rigettata, con sentenza n. 640 del 25/07/2018. [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more del giudizio di primo grado posta in liquidazione,e [OSCURATO:PERSONA] proposero impugnazione e la Corte d’appello di Torino, nel ricostituito contraddittorio con la banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha rigettato l’appello, con sentenza n. 903 del 17/09/2020. Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a un unico, complesso, motivo. Resiste con controricorso la banca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memorie per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso è il seguente: violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel mancato rinvio dell’esperimento di vendita del compendio pignorato, nonostante la dichiarazione in tal senso resa dal legale della banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , dopo che aveva preso in Ad. 2601/2024 R.g. n. 7860 del 2021; est. C. Valle considerazione la missiva del 27/05/2003 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e concernente il deposito del residuo delle spese legali in favore della stessa banca Intesa SanpaoloS.p.a. 1.1. Il motivo è ammissibile, poiché, a causa della ridotta diversità dell’elemento fattuale tra le sentenze di primo e secondo grado esso non incorre nella preclusione da cd doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5 , cod. proc. civ. – all’epoca di proposizione del ricorso ancora vigente e il cui disposto è ora stato sostanzialmente trasposto nell’art. 360, comma 4, codice di rito, a opera dell’art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile ai ricorsi notificati dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] –ma in fondato, per le ragioni di seguito esposte. 1.2. Invero, i giudici di merito prendono in considerazione tutte le circostanze che precludevano, nonostante un’eventuale rinuncia della banca [OSCURATO:PERSONA],l’estinzione della procedura esecutiva, in quanto altro creditore munito di titolo, ossia la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva acconsentito in alcun modo all’estinzione se non a fronte di specifiche, e delle quali non risulta l’avveramento, condizioni (si veda specificamente le pagg. 14 e 15 della sentenza d’appello,) e si era limitata semplicemente a chiedere che il creditore procedente non desse impulso alla procedura esecutiva mediante la vendita dei beni (che in concreto non vi fu, in quanto venne disposto rinvio per mancanza di offerte con fissazione di una nuova vendita a prezzo ribassato di un quinto). Questa la scansione dei fatti come ricostruita dai giudici dell’appello: «dalla missiva in data 27/05/2003 del legale della [OSCURATO:SOCIETA]. emerge che solo in quella data la debitrice effettuava il deposito - presso la filiale del creditore procedente di Città di Castello - di un assegno circolare di euro 27.170,30 comprensivo delle spettanze dello studio legale Ponassi (legale della Banca) con Ad. 2601/2024 R.g. n. 7860 del 2021; est. C. Valle imputazione al debito costituito dalle cambiali agrarie e al saldo delle spese legali. Difformemente da quanto affermato dagli appellanti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da intese, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] depositava avanti al Giudice dell'esecuzione istanza di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissata per la vendita (doc. 14 Banca appellata). Dal doc. 4 dell'appellata emerge poi che la vendita del 30.05.2003 veniva rinviata al 17.10.2003 e quindi, su istanza di rinvio dei creditori, al 30.01.2004, al 23.04.2004 e all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].». [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, dopo avere sostanzialmente rilevato che in concreto la vendita del compendio pignorato non vi fu e che il mancato accordo con la Fondazione sacco S.r.l. non era imputabile alla banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , aggiunge , inoltre, che anche la Cassa di risparmio di Alessandria, sebbene creditrice chirografaria, non aveva raggiunto un accordo per la definizione della propria posizione creditoria(essendosi limitata, come afferma a pag. 17 la scorte territoriale, a concordare un piano di rie ntro con versamenti periodici e rinunciava pertanto ad attivare altre azioni per il recupero del credito), cosicché viene in rilievo un’ulteriore causa determinante della mancata estinzione della procedura esecutiva, non imputabile alla sola banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. La motivazione dell’appello si sottrae alle critiche mosse, risultando evidente la piena disamina di tutte le circostanze fattuali delle quali lamenta l’omesso esame la difesa della parte ricorrente. In concreto la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base dell’esame delle risultanze di causa, che la condotta della banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non fu la causa determinante degli asseriti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, ossia non si trattò di una condotta determinante il danno, peraltro soltanto asserito. L’impugnazione, come già la domanda originaria, risulta essere stata disattesa per mancata prova del nesso causale tra la condotta dell’istituto bancario Ad. 2601/2024 R.g. n. 7860 del 2021; est. C. Valle creditore procedente e il nocumento, non risultando determinanti i fatti sui quali la domanda era stata posta. Tantoa prescindere dagli ulteriori profili che non risultano essere stati fatti oggetto di sindacato da parte della ricorrente, concernenti le circostanze concorrenti, sulle quali pure fonda la sua decisione la Corte territoriale, quali la incapienza finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che pure avrebbe dovuto munirsi di provvista, come risulta dal carteggio intercorso con la stessa banca [OSCURATO:SOCIETA]. e di cui vi è menzione ala pag. 16 della sentenza, al fine di perfezionare l’acquisto dei terreni della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello afferma,inoltre, che successivamente ai fatti degli anni 2002 e 2003 la procedura esecutiva venne sospesa nell’anno 2015 su istanza, tra gli altri creditori procedenti, della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., cosicché ne desume che con detta banca in precedenza non era stato raggiunto alcun effettivo accordo che implicasse desistenza o comunque rinuncia all’esecuzione. Il ricorso omette di riferire compiutamente detta circostanza, indice, quantomeno sintomatico e ulteriore , dell’insussistenza del nesso causale tra condotta della banca [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e l’asserito nocumento derivante dal mancato raggiungimento dell’accordo con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2. Il ricorso è, pertanto, infondatoe va, quindi, rigettato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. 4. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ad. 2601/2024 R.g. n. 7860 del 2021; est. C. Valle unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 4. 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bi
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