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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31511/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., parte civile costituita nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed Eli - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto i predetti, rispettivamente, dai reati ed illeciti amministrativi, a loro ascritti (artt. 474 e 515 e relativi illeciti amministrativi) perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili.

Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, che, anche in ragione del difetto di rinnovazione dell'istruttoria, nell'ottica difensiva, avrebbe dovuto a maggior ragione essere "rafforzata", non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, in maniera puntuale ed adeguata, rapportandosi sia alle critiche mosse dagli appellanti che al contenuto della sentenza di condanna di primo grado; laddove la ritenuta inattendibilità del teste Violati - rispetto al quale non si è ritenuta necessaria la rinnovazione istruttoria con valutazione non sindacabile non essendo tale rinnovazione imposta in caso di ribaltamento della sentenza di condanna secondo la pronuncia delle Sezioni Unite Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 03/04/2018,Troise, Rv. 27243001 - non è dipesa solo dal dato della sua deposizione ma dal raffronto di essa con altri elementi, che hanno consentito di giungere ad una rivalutazione operata anche sulla scorta di considerazioni di tipo logico, che resistono agli argomenti difensivi, peraltro esposti in ricorso soprattutto attraverso interrogativi (attraverso i quali si è inteso contrastare il logico costrutto della corte di merito); d'altra parte, è opportuno ricordare che il giudice di appello, che pronunci sentenza di assoluzione, riformando la sentenza di condanna di primo grado, non ha l'obbligo della cd. motivazione rafforzata che, invece, sussiste nel caso in cui alla pronuncia liberatoria faccia seguito in appello la decisione di condanna, considerato che mentre per l'affermazione della responsabilità penale, nonché di quella civile, è necessario l'accertamento di tutti gli elementi dell'illecito, per la sua esclusione è sufficiente anche il venir meno di uno solo di essi (Sez. 5, Sentenza n. 29261 del 24/02/2017, Rv. 270868 - 01); in caso di ribaltamento della sentenza di condanna il parametro motivazionale non è, dunque, quello della motivazione rafforzata ed è, invece, sufficiente che la motivazione sia puntuale e congrua (come nel caso di specie); e tale è certamente da ritenere quella motivazione che a fronte di un coacervo probatorio che presenti tratti di inverosimiglianza giunga a ritenere non provata la responsabilità penale (nel caso di specie, peraltro sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la cui ricostruzione - trattandosi di atteggiamento interiore - necessita di specifici elementi evidenziatori che consentano di esteriorizzarne la portata); Letta la memoria presentata nell'interesse dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente società, in perona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., parte civile costituita nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed Eli - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto i predetti, rispettivamente, dai reati ed illeciti amministrativi, a loro ascritti (artt. 474 e 515 e relativi illeciti amministrativi) perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili. Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, che, anche in ragione del difetto di rinnovazione dell'istruttoria, nell'ottica difensiva, avrebbe dovuto a maggior ragione essere "rafforzata", non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, in maniera puntuale ed adeguata, rapportandosi sia alle critiche mosse dagli appellanti che al contenuto della sentenza di condanna di primo grado; laddove la ritenuta inattendibilità del teste Violati - rispetto al quale non si è ritenuta necessaria la rinnovazione istruttoria con valutazione non sindacabile non essendo tale rinnovazione imposta in caso di ribaltamento della sentenza di condanna secondo la pronuncia delle Sezioni Unite Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 03/04/2018,Troise, Rv. 27243001 - non è dipesa solo dal dato della sua deposizione ma dal raffronto di essa con altri elementi, che hanno consentito di giungere ad una rivalutazione operata anche sulla scorta di considerazioni di tipo logico, che resistono agli argomenti difensivi, peraltro esposti in ricorso soprattutto attraverso interrogativi (attraverso i quali si è inteso contrastare il logico costrutto della corte di merito); d'altra parte, è opportuno ricordare che il giudice di appello, che pronunci sentenza di assoluzione, riformando la sentenza di condanna di primo grado, non ha l'obbligo della cd. motivazione rafforzata che, invece, sussiste nel caso in cui alla pronuncia liberatoria faccia seguito in appello la decisione di condanna, considerato che mentre per l'affermazione della responsabilità penale, nonché di quella civile, è necessario l'accertamento di tutti gli elementi dell'illecito, per la sua esclusione è sufficiente anche il venir meno di uno solo di essi (Sez. 5, Sentenza n. 29261 del 24/02/2017, Rv. 270868 - 01); in caso di ribaltamento della sentenza di condanna il parametro motivazionale non è, dunque, quello della motivazione rafforzata ed è, invece, sufficiente che la motivazione sia puntuale e congrua (come nel caso di specie); e tale è certamente da ritenere quella motivazione che a fronte di un coacervo probatorio che presenti tratti di inverosimiglianza giunga a ritenere non provata la responsabilità penale (nel caso di specie, peraltro sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la cui ricostruzione - trattandosi di atteggiamento interiore - necessita di specifici elementi evidenziatori che consentano di esteriorizzarne la portata); Letta la memoria presentata nell'interesse dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente società, in perona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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