Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 01279/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7087/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 2850 / 2 / 2017 , depositata il 28/7/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate ha notificato un avviso di accertamento a [OSCURATO:PERSONA] rettificando il reddito dichiarato con il Mod.

Unico 2010, per l’anno d’imposta 2009, ai fini IRPEF e IVA , recuperando a tassazione accrediti bancari non giustificati per euro 32.094,72.

2. Con la sentenza impugnata n. 2850 / 20 17 , l a CTR della Sicilia, sezionestaccata di Messina , ha confermato la decisione della CTP di Messina n. 361 / 2016 , che aveva rigettato il ricorso della contribuente [OSCURATO:PERSONA].

3. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motiv i mentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 4.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

5. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo laricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il controricorso non può essere dichiarato inammissibile , come eccepito dalla difesa della contribuente,per essere stata eseguita la sua notifica presso l’indirizzo PEC di un legale diverso ([OSCURATO:EMAIL]) da quello del difensore domiciliatario ( [OSCURATO:EMAIL] ) .

La nullità conseguente alla notifica del controricorso è sanata quando il ricorrente la eccepiscanella memoria, con ciò dimostrando che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l'atto notificato (Cass. 3455/2007). 2.Con il primo motivo del ricorso la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973,in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 c.p.c. perché una notifica non eseguita nel domicilio eletto presso un commercialistaè inesistente e non sanabile. 3.Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt.132, primo comma , n um . 4, c.p.c., 24 Cost. e 366 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. , per la carenza di motivazione sull’inesistenza della notifica sollevata dalla contribuente. 4.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dell’azione accertatrice ex artt. 43 d.P.R. n.600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c.

5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti (“documentazione prodotta dalla contribuente in secondo grado” e “corrispondenza prodotta in atti e non contestata da controparte”) discussi e decisivi, in relazione agli effetti dell’art. 115 c.p.c., all’onere probatorio dell’art. 2697 c.c. e alla sua inversione,ai sensi degli artt. 32, 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 53 e 54 t.u.i.r e degli artt. 21, 23, 51 e 54del d.P.R. n. 633 del 1972. 6.Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma , n um . 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per ilmancato accoglimento della richiesta di CTU tecnico - contabile in relazione agli artt. 24 Cost., 61, 191, 194 e 198 c.p.c. e al diritto alla prova.

7. Con il sesto motivo la ricorrente eccepisce , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla mancata pronuncia di soccombenza dell’Agenzia delle entrate e dall’erronea implicita attribuzione di tale condizione alla contribuente. 8.Con il settimo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 c.p.c. e 4 , comma 5, lett. d ) , d.m. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c., per l’errata liquidazione delle spesedel giudizio di primo grado .

9. Rispetto allo scrutinio di tutti i sette motivi del ricorso appare pregiudiziale l’esame della richiesta contenuta nella memoria integrativa della contribuente di dichiarare cessata la materia del contendere e l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con compensazione delle spese, per l’adesione alla procedura di definizione agevolata.

10. L’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 (sulla “Definizione agevolata delle controversie tributarie”) prevede, al comma 6, che “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”, fatta salva, nell’interesse del contribuente, la possibilità di rateazione fino a venti rate trimestrali, l’ultima delle quali con scadenza nel febbraio 2024.

Tuttavia, ai fini degli esiti processuali, il successivo comma 10 prevede che il giudizio resti sospeso fino al 31 dicembre 2020 a fronte della produzione della domanda e della prova del pagamento delle somme dovute (o della prima rata), mentre il successivo comma 13 ricollega alla stessa data del 31 dicembre 2020 la declaratoria di estinzione (“In mancanza di istanza di trattazione”).

Ciò avvienedopo il decorso del termine per la valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate delle domande di definizione e l’adozione dei provvedimenti di diniego,da notificarsi entro il 3 1 luglio 2020 , e pertanto in presenza dell’accoglimento esplicito o tacito della domanda, a prescindere dal compiuto e integrale pagamento delle somme dovute e, anzi, inipotesi di pagamento rateale, anche prima del compiuto adempimento.

11. Dalla documentazione allegata alla memoria integrativa risulta che in data 16 maggio 2019 la contribuente abbia presentat o domanda di definizione agevolata della controversia n. 7087/2018 r.g. pendente avanti alla Corte di cassazioneai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e che il 15 maggio 2019 abbiapagato la prima delle venti rate.

Non è documentato il pagamento di rate successive a quella del 28 febbraio 2020 e la stessa ricorrente deduce di non essere “riuscita ad affrontare il pagamento di tutte le relative rate”.

Il mancato pagamento di parte delle rate rileva peraltro sul piano della riscossione e non in funzione della prosecuzione del giudizio perché è con il pagamento della prima rata, salvo diniego della definizione agevolata da parte dell’Agenzia delle entrate, che la definizione si perfeziona e determinal’estinzione del giudizio (Cass.20626/2024).

Il provvedimento che dichiara estinto il giudizio si connota alla stregua di statuizione meramente processuale, inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte e a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.

L’ efficacia del giudicato è limitata al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo “accordo” sulle modalità di adempimentodell’obbligazione tributaria, dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il mancato integrale pagamento delle rate non comporta anche l’estinzione del debito tributario.

11. Le spese del giudizio estinto rimangono , a i sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 a carico della parte che le ha anticipate.Si esclude, stante l’esito del giudizio, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione, l'applicabilit à̀ dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7087/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 2850 / 2 / 2017 , depositata il 28/7/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha notificato un avviso di accertamento a [OSCURATO:PERSONA] rettificando il reddito dichiarato con il Mod. Unico 2010, per l’anno d’imposta 2009, ai fini IRPEF e IVA , recuperando a tassazione accrediti bancari non giustificati per euro 32.094,72. 2. Con la sentenza impugnata n. 2850 / 20 17 , l a CTR della Sicilia, sezionestaccata di Messina , ha confermato la decisione della CTP di Messina n. 361 / 2016 , che aveva rigettato il ricorso della contribuente [OSCURATO:PERSONA]. 3. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motiv i mentre l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 4.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 5. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo laricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il controricorso non può essere dichiarato inammissibile , come eccepito dalla difesa della contribuente,per essere stata eseguita la sua notifica presso l’indirizzo PEC di un legale diverso ([OSCURATO:EMAIL]) da quello del difensore domiciliatario ( [OSCURATO:EMAIL] ) . La nullità conseguente alla notifica del controricorso è sanata quando il ricorrente la eccepiscanella memoria, con ciò dimostrando che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l'atto notificato (Cass. 3455/2007). 2.Con il primo motivo del ricorso la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973,in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 c.p.c. perché una notifica non eseguita nel domicilio eletto presso un commercialistaè inesistente e non sanabile. 3.Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt.132, primo comma , n um . 4, c.p.c., 24 Cost. e 366 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. , per la carenza di motivazione sull’inesistenza della notifica sollevata dalla contribuente. 4.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dell’azione accertatrice ex artt. 43 d.P.R. n.600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. 5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti (“documentazione prodotta dalla contribuente in secondo grado” e “corrispondenza prodotta in atti e non contestata da controparte”) discussi e decisivi, in relazione agli effetti dell’art. 115 c.p.c., all’onere probatorio dell’art. 2697 c.c. e alla sua inversione,ai sensi degli artt. 32, 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 53 e 54 t.u.i.r e degli artt. 21, 23, 51 e 54del d.P.R. n. 633 del 1972. 6.Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma , n um . 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per ilmancato accoglimento della richiesta di CTU tecnico - contabile in relazione agli artt. 24 Cost., 61, 191, 194 e 198 c.p.c. e al diritto alla prova. 7. Con il sesto motivo la ricorrente eccepisce , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla mancata pronuncia di soccombenza dell’Agenzia delle entrate e dall’erronea implicita attribuzione di tale condizione alla contribuente. 8.Con il settimo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 c.p.c. e 4 , comma 5, lett. d ) , d.m. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c., per l’errata liquidazione delle spesedel giudizio di primo grado . 9. Rispetto allo scrutinio di tutti i sette motivi del ricorso appare pregiudiziale l’esame della richiesta contenuta nella memoria integrativa della contribuente di dichiarare cessata la materia del contendere e l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con compensazione delle spese, per l’adesione alla procedura di definizione agevolata. 10. L’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 (sulla “Definizione agevolata delle controversie tributarie”) prevede, al comma 6, che “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”, fatta salva, nell’interesse del contribuente, la possibilità di rateazione fino a venti rate trimestrali, l’ultima delle quali con scadenza nel febbraio 2024. Tuttavia, ai fini degli esiti processuali, il successivo comma 10 prevede che il giudizio resti sospeso fino al 31 dicembre 2020 a fronte della produzione della domanda e della prova del pagamento delle somme dovute (o della prima rata), mentre il successivo comma 13 ricollega alla stessa data del 31 dicembre 2020 la declaratoria di estinzione (“In mancanza di istanza di trattazione”). Ciò avvienedopo il decorso del termine per la valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate delle domande di definizione e l’adozione dei provvedimenti di diniego,da notificarsi entro il 3 1 luglio 2020 , e pertanto in presenza dell’accoglimento esplicito o tacito della domanda, a prescindere dal compiuto e integrale pagamento delle somme dovute e, anzi, inipotesi di pagamento rateale, anche prima del compiuto adempimento. 11. Dalla documentazione allegata alla memoria integrativa risulta che in data 16 maggio 2019 la contribuente abbia presentat o domanda di definizione agevolata della controversia n. 7087/2018 r.g. pendente avanti alla Corte di cassazioneai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e che il 15 maggio 2019 abbiapagato la prima delle venti rate. Non è documentato il pagamento di rate successive a quella del 28 febbraio 2020 e la stessa ricorrente deduce di non essere “riuscita ad affrontare il pagamento di tutte le relative rate”. Il mancato pagamento di parte delle rate rileva peraltro sul piano della riscossione e non in funzione della prosecuzione del giudizio perché è con il pagamento della prima rata, salvo diniego della definizione agevolata da parte dell’Agenzia delle entrate, che la definizione si perfeziona e determinal’estinzione del giudizio (Cass.20626/2024). Il provvedimento che dichiara estinto il giudizio si connota alla stregua di statuizione meramente processuale, inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte e a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. L’ efficacia del giudicato è limitata al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo “accordo” sulle modalità di adempimentodell’obbligazione tributaria, dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il mancato integrale pagamento delle rate non comporta anche l’estinzione del debito tributario. 11. Le spese del giudizio estinto rimangono , a i sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 a carico della parte che le ha anticipate.Si esclude, stante l’esito del giudizio, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione, l'applicabilit à̀ dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 01279/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris