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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 13768/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 14728/2016, proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 60, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresento e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del Curatore dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] nr 3 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza nr. 367/2016 della Corte d’Appello di Brescia depositata in data 28/4/2016, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del dal 27 marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 12/7/2011, in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] spa, dichiarò l'inefficacia ex art 67, comma 2 l.fall (nella versione anteriore al d.l.35/2005), delle rimesse bancarie aventi natura solutoria affluite sul conto corrente nr. 69777.83, intrattenuto dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] spa con la [OSCURATO:PERSONA] spa (successivamente incorporata in Monte dei [OSCURATO:SOCIETA]) per l’importo di € 1.289.743,05, nonché dei pagamenti e delle cessioni di credito per l’importo di € 389.478,93 e, per l’effetto, condannò [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento in favore della Curatela della somma di € 1.691.348,86. 2 Sull’impugnazione della Banca, la Corte di Appello di Brescia ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado. 2.1 La Corte rilevava, per quanto di interesse in questa sede : a) che per costante orientamento giurisprudenziale la scientia decoctionis presuppone non la conoscibilità bensì l’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza potendosi tuttavia la dimostrazione basarsi su elementi di prova presuntivi; b) che gli elementi valorizzati dal Tribunale (andamento del conto corrente, risultanze del bilancio e della [OSCURATO:PERSONA], esistenza di protesti, procedure esecutive, decreti ingiuntivi iscrizioni ipotecarie) costituivano indici dotati di gravità ed univocità idonei a provare la pregressa conoscenza dello stato di insolvenza ; c) che nell’individuare le rimesse revocabili si era tenuto conto dei contratti di apertura del credito e del saldo giornaliero; d) che gli accrediti costituiti da anticipi su effetti presentati allo sconto ed accettati erano suscettibili di revoca alla stregua di qualsiasi altro versamento tutte le volte che, come accaduto nel caso di specie, l’accreditamento derivante dal ricavo della fattura scontata fosse servito alla riduzione del saldo passivo del conto corrente; e) che la banca non aveva fornito la prova delle operazioni bilanciate; f) che il cosiddetto «castelletto di sconto» non costituiva una apertura di credito. 2 Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito indicata semplicemente «MPS») ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi; la Curatela ha svolto difese mediante controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo MPS denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2 R.D. 267/1942 (vecchio testo) ed, eventualmente, anche del primo comma nr. 2 stesso articolo, in relazione in relazione all’art. 360 nr 3 cpc», si sostiene: a) che la curatela aveva chiesto in atto di citazione la revocazione delle «operazioni negoziali» ivi individuate asseritamente integranti mezzi normali di pagamento; b) che la Banca aveva contestato la qualificazione di pagamenti ex art. 67 1 comma nr. 2 l.fall. (nella versione applicabile anteriormente all’intervento del d.l 35/2005) assumendo che le fattispecie negoziali erano in realtà da sussumere nella schema tipico del contratto di sconto in quanto, come si desumeva dal testo riportato nel motivo, si prevedeva un anticipazione dell’importo di un credito non ancora scaduto e la cessione salvo buon fine del credito stesso; c) che, essendosi la sentenza di primo grado limitata a revocare le cessioni andate a buon fine – per un importo di € 389.478,93 – senza prendere posizione alcuna sulle argomentazioni svolte dalla Banca circa la natura giuridica di quelle operazioni negoziali, MPS con il terzo motivo di appello aveva censurato la sentenza di primogrado nella parte in cui aveva implicitamente riconosciuto la revoca ex art. 67, 1 comma nr 2 l.fall, mentre tutti i contratti de quo risalivano al secondo anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ; a) che la sentenza del giudice di secondo grado non era conforme a diritto nella parte in cui aveva ritenuto suscettibili di revocazione i pagamenti, non affetti da alcuna anomalia, effettuati utilizzando il netto ricavo dello sconto, che si riferivano tutti al secondo anno anteriore all’aperture della procedura. 1.2 Con il secondo motivo l’istituto di credito deduce la violazione dell’art. 132, 2 comma nr 4 cpc, in relazione all’art 160, 1 comma nr. 4 cpc; si ascrive alla Corte distrettuale, a fronte delle specifiche deduzioni e difese dell’appellante, di non aver speso neanche una parola circa la qualificazione, rilevante ai fini della decisione sulla revocatoria fallimentare, di operazioni anormali dei contratti di anticipazione verso cessioni di crediti vantati dalla correntista nei confronti dei propri clienti, sicché rimanevano oscure ed inaccessibili le ragioni della decisione. 1.3 Con il terzo motivo MPS reitera ancora la violazione dell’art 132, 2 comma nr 4 cpc, in relazione all’art 360, 1 comma nr 4 cpc, per non aver i giudici bresciani fornito alcuna risposta alle censure mosse dall’appellante sul raggiungimento della prova di tre operazioni bilanciate. 2 Va prioritariamente esaminato il secondo motivo, che va accolto con assorbimento del primo. 3 E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". 3.1 Venendo al caso di specie, la questione posta all’attenzione della Corte dal motivo di appello era costituita dalla sussistenza o meno dei caratteri dell’anormalità delle pattuizioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] in forza delle quali, come si legge dal testo contrattuale riportato per estratto da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, l’istituto di credito aveva accordato alla correntista l’anticipazione del credito vantato nei confronti del cliente, contro la cessione dei credito derivante dalle forniture effettuate alle ditte come da fattura. 3.2 Secondo la tesi prospettata dalla curatela nel libello introduttivo, l’operazione presentava i caratteri dell’anormalità in quanto le anticipazioni concesse dalla banca, verso il corrispettivo della cessione deicrediti commerciali, erano servite ad estinguere il debito della correntista, certo ed esigibile , riconducibile allo scoperto del conto corrente,con la conseguente loro revocabilità ex art 67,1 comma, nr . 2 cpc. 3.3 Ed in effetti questa Corte ha avuto modo di precisare che , «nell'ambito di un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente, il concreto mancato riaccredito da parte della banca sul conto corrente ordinario della cliente della somma incassata dal terzo, debitore del proprio cliente, ed il suo utilizzo per estinguere pregresse passività del correntista, costituisce una modalità "anomala" di estinzione dell'obbligazione integrante una causa di revoca a norma della l. fall., art. 67, comma 1, n. 2». (cfr. Cass.19187/2021) 3.4 Secondo l’assunto della Banca, ribadito attraverso il terzo motivo di appello con il quale veniva impugnata la sentenza del Tribunale di Bergamo nella parte in cui aveva revocato le «cessioni di credito» senza indagare sulla loro reale natura giuridica, quelle operazioni negoziali configuravano tipiche figure di contratti di sconto, disciplinati dall’art 1858 cc, con la conseguenza che gli accrediti sul conto scoperto delle anticipazioni ottenute dalla banca, potevano essere revocati solamente con il rimedio previsto dall’art. 67, 2 comma l. fall., in concreto non esperi bile atteso che i pagamenti normali erano stati disposti tutti oltre l’anno dalla dichiarazione di fallimento. 3.5 La Corte si è limitata ad affermare la astratta revocabilità degli accrediti costituiti da anticipi su effetti , presentati allo sconto ed accettati, e ha disquisito sulla revocabilità delle operazioni di giroconto senza tuttavia minimamente confrontarsi con il punto centrale e dirimente della controversia — configurazione o meno, sulla scorta dell’esame e valutazione degli elementi di fatto, dell’anomalo pagamento degli anticipi contro cessione — che era stato posto al suo scrutinio. 3.6 E’, quindi, evidente il deficit motivazionale dell’impugnata sentenza. 4 E’ invece infondato il terzo motivo. 4.1 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i giudici di appello, nell’escludere che la Banca abbia adempiuto all’onere probatorio circa la natura «bilanciata» delle tre rimesse indicate dalla Banca, pur alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accordo circa la destinazione della rimessa alla creazione di una provvista per una operazione speculare a debito possa desumersi anche da facta concludentia, ha nno dato conto delle ragioniin fatto ed in diritto poste a base della loro de cisione . 4.2 La motivazione sul punto non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e non integra, di conseguenza, un'ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del "minimo costituzionale" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 2014, cit.). 4.3 Le argo mentazioni fatte valere con i motivi di censura , formulati come violazione dell’art 360 , 1° comma , nr. 4 , cpc , per motivazione apparente, si risolvon o in realtà in una critica all’apprezzamento del materiale probatorio contenuto nella sentenza, con giudizi e valutazioni che si sovrappongono all’accertamento di fatto compito dalla Corte distrettuale , insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale, nei ristretti limiti consentitidall’attuale 360, comma 1° , nr . 5 , cpc. 5 Conclusivamente,il ricorso — in accoglimento del secondo motivo —, va accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e rigettato il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione al motivo accolto, alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 14728/2016, proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr. 60, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresento e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del Curatore dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] nr 3 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza nr. 367/2016 della Corte d’Appello di Brescia depositata in data 28/4/2016, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del dal 27 marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 12/7/2011, in accoglimento della domanda proposta dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] spa, dichiarò l'inefficacia ex art 67, comma 2 l.fall (nella versione anteriore al d.l.35/2005), delle rimesse bancarie aventi natura solutoria affluite sul conto corrente nr. 69777.83, intrattenuto dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] spa con la [OSCURATO:PERSONA] spa (successivamente incorporata in Monte dei [OSCURATO:SOCIETA]) per l’importo di € 1.289.743,05, nonché dei pagamenti e delle cessioni di credito per l’importo di € 389.478,93 e, per l’effetto, condannò [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento in favore della Curatela della somma di € 1.691.348,86. 2 Sull’impugnazione della Banca, la Corte di Appello di Brescia ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado. 2.1 La Corte rilevava, per quanto di interesse in questa sede : a) che per costante orientamento giurisprudenziale la scientia decoctionis presuppone non la conoscibilità bensì l’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza potendosi tuttavia la dimostrazione basarsi su elementi di prova presuntivi; b) che gli elementi valorizzati dal Tribunale (andamento del conto corrente, risultanze del bilancio e della [OSCURATO:PERSONA], esistenza di protesti, procedure esecutive, decreti ingiuntivi iscrizioni ipotecarie) costituivano indici dotati di gravità ed univocità idonei a provare la pregressa conoscenza dello stato di insolvenza ; c) che nell’individuare le rimesse revocabili si era tenuto conto dei contratti di apertura del credito e del saldo giornaliero; d) che gli accrediti costituiti da anticipi su effetti presentati allo sconto ed accettati erano suscettibili di revoca alla stregua di qualsiasi altro versamento tutte le volte che, come accaduto nel caso di specie, l’accreditamento derivante dal ricavo della fattura scontata fosse servito alla riduzione del saldo passivo del conto corrente; e) che la banca non aveva fornito la prova delle operazioni bilanciate; f) che il cosiddetto «castelletto di sconto» non costituiva una apertura di credito. 2 Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito indicata semplicemente «MPS») ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi; la Curatela ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo MPS denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2 R.D. 267/1942 (vecchio testo) ed, eventualmente, anche del primo comma nr. 2 stesso articolo, in relazione in relazione all’art. 360 nr 3 cpc», si sostiene: a) che la curatela aveva chiesto in atto di citazione la revocazione delle «operazioni negoziali» ivi individuate asseritamente integranti mezzi normali di pagamento; b) che la Banca aveva contestato la qualificazione di pagamenti ex art. 67 1 comma nr. 2 l.fall. (nella versione applicabile anteriormente all’intervento del d.l 35/2005) assumendo che le fattispecie negoziali erano in realtà da sussumere nella schema tipico del contratto di sconto in quanto, come si desumeva dal testo riportato nel motivo, si prevedeva un anticipazione dell’importo di un credito non ancora scaduto e la cessione salvo buon fine del credito stesso; c) che, essendosi la sentenza di primo grado limitata a revocare le cessioni andate a buon fine – per un importo di € 389.478,93 – senza prendere posizione alcuna sulle argomentazioni svolte dalla Banca circa la natura giuridica di quelle operazioni negoziali, MPS con il terzo motivo di appello aveva censurato la sentenza di primogrado nella parte in cui aveva implicitamente riconosciuto la revoca ex art. 67, 1 comma nr 2 l.fall, mentre tutti i contratti de quo risalivano al secondo anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ; a) che la sentenza del giudice di secondo grado non era conforme a diritto nella parte in cui aveva ritenuto suscettibili di revocazione i pagamenti, non affetti da alcuna anomalia, effettuati utilizzando il netto ricavo dello sconto, che si riferivano tutti al secondo anno anteriore all’aperture della procedura. 1.2 Con il secondo motivo l’istituto di credito deduce la violazione dell’art. 132, 2 comma nr 4 cpc, in relazione all’art 160, 1 comma nr. 4 cpc; si ascrive alla Corte distrettuale, a fronte delle specifiche deduzioni e difese dell’appellante, di non aver speso neanche una parola circa la qualificazione, rilevante ai fini della decisione sulla revocatoria fallimentare, di operazioni anormali dei contratti di anticipazione verso cessioni di crediti vantati dalla correntista nei confronti dei propri clienti, sicché rimanevano oscure ed inaccessibili le ragioni della decisione. 1.3 Con il terzo motivo MPS reitera ancora la violazione dell’art 132, 2 comma nr 4 cpc, in relazione all’art 360, 1 comma nr 4 cpc, per non aver i giudici bresciani fornito alcuna risposta alle censure mosse dall’appellante sul raggiungimento della prova di tre operazioni bilanciate. 2 Va prioritariamente esaminato il secondo motivo, che va accolto con assorbimento del primo. 3 E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione". 3.1 Venendo al caso di specie, la questione posta all’attenzione della Corte dal motivo di appello era costituita dalla sussistenza o meno dei caratteri dell’anormalità delle pattuizioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] in forza delle quali, come si legge dal testo contrattuale riportato per estratto da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, l’istituto di credito aveva accordato alla correntista l’anticipazione del credito vantato nei confronti del cliente, contro la cessione dei credito derivante dalle forniture effettuate alle ditte come da fattura. 3.2 Secondo la tesi prospettata dalla curatela nel libello introduttivo, l’operazione presentava i caratteri dell’anormalità in quanto le anticipazioni concesse dalla banca, verso il corrispettivo della cessione deicrediti commerciali, erano servite ad estinguere il debito della correntista, certo ed esigibile , riconducibile allo scoperto del conto corrente,con la conseguente loro revocabilità ex art 67,1 comma, nr . 2 cpc. 3.3 Ed in effetti questa Corte ha avuto modo di precisare che , «nell'ambito di un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente, il concreto mancato riaccredito da parte della banca sul conto corrente ordinario della cliente della somma incassata dal terzo, debitore del proprio cliente, ed il suo utilizzo per estinguere pregresse passività del correntista, costituisce una modalità "anomala" di estinzione dell'obbligazione integrante una causa di revoca a norma della l. fall., art. 67, comma 1, n. 2». (cfr. Cass.19187/2021) 3.4 Secondo l’assunto della Banca, ribadito attraverso il terzo motivo di appello con il quale veniva impugnata la sentenza del Tribunale di Bergamo nella parte in cui aveva revocato le «cessioni di credito» senza indagare sulla loro reale natura giuridica, quelle operazioni negoziali configuravano tipiche figure di contratti di sconto, disciplinati dall’art 1858 cc, con la conseguenza che gli accrediti sul conto scoperto delle anticipazioni ottenute dalla banca, potevano essere revocati solamente con il rimedio previsto dall’art. 67, 2 comma l. fall., in concreto non esperi bile atteso che i pagamenti normali erano stati disposti tutti oltre l’anno dalla dichiarazione di fallimento. 3.5 La Corte si è limitata ad affermare la astratta revocabilità degli accrediti costituiti da anticipi su effetti , presentati allo sconto ed accettati, e ha disquisito sulla revocabilità delle operazioni di giroconto senza tuttavia minimamente confrontarsi con il punto centrale e dirimente della controversia — configurazione o meno, sulla scorta dell’esame e valutazione degli elementi di fatto, dell’anomalo pagamento degli anticipi contro cessione — che era stato posto al suo scrutinio. 3.6 E’, quindi, evidente il deficit motivazionale dell’impugnata sentenza. 4 E’ invece infondato il terzo motivo. 4.1 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i giudici di appello, nell’escludere che la Banca abbia adempiuto all’onere probatorio circa la natura «bilanciata» delle tre rimesse indicate dalla Banca, pur alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accordo circa la destinazione della rimessa alla creazione di una provvista per una operazione speculare a debito possa desumersi anche da facta concludentia, ha nno dato conto delle ragioniin fatto ed in diritto poste a base della loro de cisione . 4.2 La motivazione sul punto non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e non integra, di conseguenza, un'ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit.). 4.3 Le argo mentazioni fatte valere con i motivi di censura , formulati come violazione dell’art 360 , 1° comma , nr. 4 , cpc , per motivazione apparente, si risolvon o in realtà in una critica all’apprezzamento del materiale probatorio contenuto nella sentenza, con giudizi e valutazioni che si sovrappongono all’accertamento di fatto compito dalla Corte distrettuale , insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale, nei ristretti limiti consentitidall’attuale 360, comma 1° , nr . 5 , cpc. 5 Conclusivamente,il ricorso — in accoglimento del secondo motivo —, va accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e rigettato il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione al motivo accolto, alla Corte
Sentenza Cassazione n. 13768/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris