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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44665/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso lette le conclusioni scritte del difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Con sentenza del 14/11/2019 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, avendolo ritenuto responsabile dei reati di cagionamento del fallimento per effetto di operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarata fallita in data 17/11/2015.

2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2,

I. fall., per avere la Corte territoriale, utilizzando una motivazione per relationem, eluso le specifiche censure con le quali nell'atto di appello era stata censurata la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sia in punto di rappresentazione sia con riguardo alla volizione dell'evento.

In particolare, nell'atto di appello era stato valorizzato il fatto che l'incontestato utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti erano avvenuto nel 2003: era inverosimile, pertanto, che l'imputato si potesse rappresentare all'epoca che nel 2015 la società sarebbe fallita. • Rispetto a tale obiezione la sentenza impugnata si era trincerata dietro affermazioni prive di reale efficacia dimostrativa, che finivano per ribaltare sull'imputato l'onere di dimostrare l'inesistenza dell'elemento psicologico del reato e si accompagnavano ad un'incerta collocazione del momento nel quale il dissesto si sarebbe manifestato.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla invocata riqualificazione del reato come bancarotta semplice alla luce dell'imprudenza del Lanzani nell'agire, per essersi la Corte territoriale limitata a ritenere priva di pregio la richiesta difensiva senza aggiungere argomentazione alcuna.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla richiesta di proscioglimento dell'imputato per il principio del ne bis in idem, avendo riguardo alla identità di condotta, che aveva dato origine sia alla frode fiscale che alla bancarotta, e alla identità della persona offesa, l'erario, che rappresentava il principale creditore del fallimento.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta documentale, sostenuta da una motivazione illogica proprio alla luce della variabile collocazione temporale della condotta dell'imputato.3.

Sono state depositate conclusioni scritte da parte del rappresentante della Procura generale presso questa Corte e del difensore dell'imputato.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017 - dep. 15/03/2018, Motta, Rv. 272846 - 01; Sez. 5-, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 247313 - 01), in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare.

Questa Corte, peraltro, con condiviso orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2,

I. fall., il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso la formazione e l'utilizzazione, mediante annotazione nella contabilità, di fatture per operazioni inesistenti, quando le sanzioni conseguenti all'accertamento ed alla contestazione dell'illecito fiscale abbiano determinato la situazione di dissesto della società (Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017 - dep. 15/03/2018, Motta, Rv. 272846 - 01).

Nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dal Lanzani, nel quadro di un sistema organizzato con altri soggetti (e, infatti, nel separato procedimento del quale si dirà infra all'imputato è stato attribuito, oltre all'illecito tributario, anche il reato di cui all'art. 416 cod. pen.), ha annotato in contabilità sin dal 2003 - che è poi l'anno al quale la contestazione del reato fallimentare si riferisce per individuare la condotta attribuita all'imputato e al quale si è avuto riguardo nel presente procedimento - fatture passive per importi imponenti in relazione ad operazioni . pacificamente insussistenti, per consentire la copertura degli acquisti in nero di materiali ferrosi e la deduzione di maggiori costi deducibili.

Ora, sebbene il ricorrente torni a sottolineare il carattere incontestato delle condotte fraudolente sul piano tributario, la considerazione delle stesse non è irrilevante poiché la prova dell'elemento soggettivo può ben desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (v., di recente, sia pure con riferimento alla truffa, ma sviluppando considerazioni di carattere generale, Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01).

Ora, in sede di merito, è emerso che, per il solo anno 2003 al quale si riferisce la contestazione, la pretesa tributaria, comprensiva di interessi e sanzioni, ammontava ad 3.974.227,98 euro, a fronte di un capitale sociale di 51.000,00 euro, laddove il bilancio approvato al 31/12/2012 registrava una situazione di sostanziale equilibrio.

La sentenza di primo grado ha puntualmente sottolineato come la prevedibilità del dissesto discendesse dalle proporzioni del fatturato interessato dalla frode fiscale e dalla natura di cartiere delle società emittenti delle fatture, ossia da elementi che rendevano prevedibile la sottoposizione della società a verifica fiscale con conseguente emissione di avvisi di accertamento e sanzioni che avrebbero prodotto - come hanno prodotto - debiti di ingenti proporzioni e il conseguente dissesto della [OSCURATO:SOCIETA].

In tale contesto, deve pertanto escludersi che la Corte territoriale si sia sottratta al dovere di confrontarsi con le ragioni dell'appello e ancor meno che abbia fondato la propria decisione su una inammissibile inversione dell'onere probatorio.

Ancora, del tutto esattamente è stata ritenuta priva di pregio la tesi difensiva secondo la quale la condotta serbata era giustificata da analogo sistema praticato da altre imprese.

E la sintesi espressiva nasce dall'evidente considerazione che l'illecito altrui non giustifica il proprio e ancor meno incide sulla consapevolezza della rilevante esposizione debitoria che si accumula nel momento in cui ci si sottrae alle regole che governano, anche sul piano tributario, lo svolgimento dell'attività di impresa.

Ciò peraltro esclude in radice l'emersione di meri profili di negligenza o imprudenza, ai fini dell'invocata riqualificazione del reato come bancarotta semplice.

Deve aggiungersi che una condotta quale quella serbata dalla società fallita crea un debito tributario -anche' in relazione alle sanzioni e gli interessi - per il sol fatto di essere tenuta: ed è da questa condotta, ove, come nella specie, vada ad esprimere uno dei profili caratterizzanti dello svolgimento dell'attività imprenditoriale che provoca un concreto e attuale pregiudizio per le ragioni creditorie nel misura in cui, minando in radice la solidità economico - finanziaria dell'iniziativa, crea le inevitabili premesse del dissesto.A questo riguardo, il riferimento normativo al cagionamento del «fallimento», come dimostra la giurisprudenza sopra ricordata, concerne appunto il presupposto economico della dichiarazione giurisdizionale, ossia il dissesto prodotto dalla condotta dell'autore.

È al dissesto che bisogna aver riguardo per accertare il nesso causale e le questioni che investono l'elemento psicologico del reato.

In questa prospettiva, la sentenza impugnata non opera alcun frazionamento temporale (e questo anche a tacer del fatto che il dissesto della società è suscettibile di aggravamento), ma si limita a specificare che il dissesto era già intervenuto nel 2003, che già dal 2006 la società era inoperativa (ciò che introduce nozione distinta dal dissesto e può rappresentare, anche se non necessariamente, piuttosto un effetto di quest'ultimo, ossia dell'assenza di risorse), che nel 2007 era stata operata la verifica fiscale e, infine, che nel 2015 era intervenuta la dichiarazione di fallimento.

2. Il terzo motivo è infondato, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è configurabile il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2

I. fall. (Sez. 5, n. 43976 del 14/07/2017, Marra, Rv. 271612 - 01).

Secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado, il Lanzani, in relazione al sistema organizzato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è stato condannato dal Tribunale di Monza, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 74 e del reato di cui all'art. 416 cod. pen.

La sentenza di secondo grado (Corte d'appello di Milano irrevocabile il 23/11/2013) ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati.

Ora, ai fini della problematica relativa all'invocato ne bis in idem, occorre considerare - come puntualmente valorizzato dalla sentenza impugnata - che (v., in questi termini, Corte cost. 21/07/2016, n. 200), «il fatto storico- naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario.

Fatto, in questa prospettiva, è . l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi.

Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente.

È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum.

Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell'idem legale.

Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico.

Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a pi endere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto».

Ed è appena il caso di rilevare che, in effetti, la fattispecie prevista dalla legge fallimentare si caratterizza, rispetto a quella tributaria, per profili, legati al nesso di causalità e all'evento, assolutamente distinti.

3. Il quarto motivo è inammissibile per genericità di formulazione e per manifesta infondatezza, poiché il reato di bancarotta documentale è unitario e del tutto slegato dalle modalità di svolgimento del reato di bancarotta impropria, se non nella misura in cui può ulteriormente illuminare le connotazioni soggettive di quest'ultima.

In ogni caso, nella sentenza impugnata non si realizza alcun frazionamento temporale della condotta di cagionamento del fallimento, per le ragioni ampiamente illustrate supra sub 1.

4. Piuttosto, occorre rilevare l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari.

Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni" -, con la recente sentenza del 28/02/2019, Suraci, le Sezioni Unite hanno affermato che "Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen." La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018 del Giudice delle leggi, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in 5. base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale.

Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), vale certamente anche per quelle accessorie "non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali.

Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie» (Sez.

U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328, in motivazione).

Ne discende che, tenuto conto dell'indicazione nomofilattica e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implica valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cassazione, la questione non può che essere rimessa al giudice di merito.

Va aggiunto che le pene accessorie, che rientrano a tutti gli effetti nel concetto di pena, non possono che risentire dell'applicazione del principio secondo il quale l'illegalità della pena dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato — come quella che si verifica in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale - è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, nonostante l'inammissibilità dell'impugnazione, ad eccezione che nel caso di ricorso tardivo (Sez. 5, n. 27945 del 17/05/2018, Bonavita ed altri, Rv. 273234; Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, dep. 14/02/2018, C., Rv. 272090).

5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma,

I. fall., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 623, lett. c), cod. proc. pen.; nel resto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso lette le conclusioni scritte del difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con sentenza del 14/11/2019 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, avendolo ritenuto responsabile dei reati di cagionamento del fallimento per effetto di operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarata fallita in data 17/11/2015. 2. Nell'interesse dell'imputato viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, I. fall., per avere la Corte territoriale, utilizzando una motivazione per relationem, eluso le specifiche censure con le quali nell'atto di appello era stata censurata la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sia in punto di rappresentazione sia con riguardo alla volizione dell'evento. In particolare, nell'atto di appello era stato valorizzato il fatto che l'incontestato utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti erano avvenuto nel 2003: era inverosimile, pertanto, che l'imputato si potesse rappresentare all'epoca che nel 2015 la società sarebbe fallita. • Rispetto a tale obiezione la sentenza impugnata si era trincerata dietro affermazioni prive di reale efficacia dimostrativa, che finivano per ribaltare sull'imputato l'onere di dimostrare l'inesistenza dell'elemento psicologico del reato e si accompagnavano ad un'incerta collocazione del momento nel quale il dissesto si sarebbe manifestato. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla invocata riqualificazione del reato come bancarotta semplice alla luce dell'imprudenza del Lanzani nell'agire, per essersi la Corte territoriale limitata a ritenere priva di pregio la richiesta difensiva senza aggiungere argomentazione alcuna. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla richiesta di proscioglimento dell'imputato per il principio del ne bis in idem, avendo riguardo alla identità di condotta, che aveva dato origine sia alla frode fiscale che alla bancarotta, e alla identità della persona offesa, l'erario, che rappresentava il principale creditore del fallimento. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di bancarotta documentale, sostenuta da una motivazione illogica proprio alla luce della variabile collocazione temporale della condotta dell'imputato.3. Sono state depositate conclusioni scritte da parte del rappresentante della Procura generale presso questa Corte e del difensore dell'imputato. Considerato in diritto 1. I primi due motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017 - dep. 15/03/2018, Motta, Rv. 272846 - 01; Sez. 5-, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 247313 - 01), in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. Questa Corte, peraltro, con condiviso orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2, I. fall., il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso la formazione e l'utilizzazione, mediante annotazione nella contabilità, di fatture per operazioni inesistenti, quando le sanzioni conseguenti all'accertamento ed alla contestazione dell'illecito fiscale abbiano determinato la situazione di dissesto della società (Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017 - dep. 15/03/2018, Motta, Rv. 272846 - 01). Nel caso di specie, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dal Lanzani, nel quadro di un sistema organizzato con altri soggetti (e, infatti, nel separato procedimento del quale si dirà infra all'imputato è stato attribuito, oltre all'illecito tributario, anche il reato di cui all'art. 416 cod. pen.), ha annotato in contabilità sin dal 2003 - che è poi l'anno al quale la contestazione del reato fallimentare si riferisce per individuare la condotta attribuita all'imputato e al quale si è avuto riguardo nel presente procedimento - fatture passive per importi imponenti in relazione ad operazioni . pacificamente insussistenti, per consentire la copertura degli acquisti in nero di materiali ferrosi e la deduzione di maggiori costi deducibili. Ora, sebbene il ricorrente torni a sottolineare il carattere incontestato delle condotte fraudolente sul piano tributario, la considerazione delle stesse non è irrilevante poiché la prova dell'elemento soggettivo può ben desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (v., di recente, sia pure con riferimento alla truffa, ma sviluppando considerazioni di carattere generale, Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01). Ora, in sede di merito, è emerso che, per il solo anno 2003 al quale si riferisce la contestazione, la pretesa tributaria, comprensiva di interessi e sanzioni, ammontava ad 3.974.227,98 euro, a fronte di un capitale sociale di 51.000,00 euro, laddove il bilancio approvato al 31/12/2012 registrava una situazione di sostanziale equilibrio. La sentenza di primo grado ha puntualmente sottolineato come la prevedibilità del dissesto discendesse dalle proporzioni del fatturato interessato dalla frode fiscale e dalla natura di cartiere delle società emittenti delle fatture, ossia da elementi che rendevano prevedibile la sottoposizione della società a verifica fiscale con conseguente emissione di avvisi di accertamento e sanzioni che avrebbero prodotto - come hanno prodotto - debiti di ingenti proporzioni e il conseguente dissesto della [OSCURATO:SOCIETA]. In tale contesto, deve pertanto escludersi che la Corte territoriale si sia sottratta al dovere di confrontarsi con le ragioni dell'appello e ancor meno che abbia fondato la propria decisione su una inammissibile inversione dell'onere probatorio. Ancora, del tutto esattamente è stata ritenuta priva di pregio la tesi difensiva secondo la quale la condotta serbata era giustificata da analogo sistema praticato da altre imprese. E la sintesi espressiva nasce dall'evidente considerazione che l'illecito altrui non giustifica il proprio e ancor meno incide sulla consapevolezza della rilevante esposizione debitoria che si accumula nel momento in cui ci si sottrae alle regole che governano, anche sul piano tributario, lo svolgimento dell'attività di impresa. Ciò peraltro esclude in radice l'emersione di meri profili di negligenza o imprudenza, ai fini dell'invocata riqualificazione del reato come bancarotta semplice. Deve aggiungersi che una condotta quale quella serbata dalla società fallita crea un debito tributario -anche' in relazione alle sanzioni e gli interessi - per il sol fatto di essere tenuta: ed è da questa condotta, ove, come nella specie, vada ad esprimere uno dei profili caratterizzanti dello svolgimento dell'attività imprenditoriale che provoca un concreto e attuale pregiudizio per le ragioni creditorie nel misura in cui, minando in radice la solidità economico - finanziaria dell'iniziativa, crea le inevitabili premesse del dissesto.A questo riguardo, il riferimento normativo al cagionamento del «fallimento», come dimostra la giurisprudenza sopra ricordata, concerne appunto il presupposto economico della dichiarazione giurisdizionale, ossia il dissesto prodotto dalla condotta dell'autore. È al dissesto che bisogna aver riguardo per accertare il nesso causale e le questioni che investono l'elemento psicologico del reato. In questa prospettiva, la sentenza impugnata non opera alcun frazionamento temporale (e questo anche a tacer del fatto che il dissesto della società è suscettibile di aggravamento), ma si limita a specificare che il dissesto era già intervenuto nel 2003, che già dal 2006 la società era inoperativa (ciò che introduce nozione distinta dal dissesto e può rappresentare, anche se non necessariamente, piuttosto un effetto di quest'ultimo, ossia dell'assenza di risorse), che nel 2007 era stata operata la verifica fiscale e, infine, che nel 2015 era intervenuta la dichiarazione di fallimento. 2. Il terzo motivo è infondato, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è configurabile il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2 I. fall. (Sez. 5, n. 43976 del 14/07/2017, Marra, Rv. 271612 - 01). Secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado, il Lanzani, in relazione al sistema organizzato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è stato condannato dal Tribunale di Monza, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 74 e del reato di cui all'art. 416 cod. pen. La sentenza di secondo grado (Corte d'appello di Milano irrevocabile il 23/11/2013) ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati. Ora, ai fini della problematica relativa all'invocato ne bis in idem, occorre considerare - come puntualmente valorizzato dalla sentenza impugnata - che (v., in questi termini, Corte cost. 21/07/2016, n. 200), «il fatto storico- naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è . l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente. È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum. Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell'idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a pi endere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto». Ed è appena il caso di rilevare che, in effetti, la fattispecie prevista dalla legge fallimentare si caratterizza, rispetto a quella tributaria, per profili, legati al nesso di causalità e all'evento, assolutamente distinti. 3. Il quarto motivo è inammissibile per genericità di formulazione e per manifesta infondatezza, poiché il reato di bancarotta documentale è unitario e del tutto slegato dalle modalità di svolgimento del reato di bancarotta impropria, se non nella misura in cui può ulteriormente illuminare le connotazioni soggettive di quest'ultima. In ogni caso, nella sentenza impugnata non si realizza alcun frazionamento temporale della condotta di cagionamento del fallimento, per le ragioni ampiamente illustrate supra sub 1. 4. Piuttosto, occorre rilevare l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari. Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni" -, con la recente sentenza del 28/02/2019, Suraci, le Sezioni Unite hanno affermato che "Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen." La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018 del Giudice delle leggi, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in 5. base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), vale certamente anche per quelle accessorie "non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali. Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie» (Sez. U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328, in motivazione). Ne discende che, tenuto conto dell'indicazione nomofilattica e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implica valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cassazione, la questione non può che essere rimessa al giudice di merito. Va aggiunto che le pene accessorie, che rientrano a tutti gli effetti nel concetto di pena, non possono che risentire dell'applicazione del principio secondo il quale l'illegalità della pena dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato — come quella che si verifica in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale - è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, nonostante l'inammissibilità dell'impugnazione, ad eccezione che nel caso di ricorso tardivo (Sez. 5, n. 27945 del 17/05/2018, Bonavita ed altri, Rv. 273234; Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, dep. 14/02/2018, C., Rv. 272090). 5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I. fall., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 623, lett. c), cod. proc. pen.; nel resto, il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma,
Sentenza Cassazione n. 44665/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris