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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06607/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in ordine all'attribuzione del fatto all'imputato - non contiene censure di legittimità ma prospetta un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto e ne offre la lettura ritenuta preferibile senza addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze - parimenti finisce col perorare una più favorevole valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione che indicato in maniera congrua e logica le ragioni per cui ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze, richiamando in particolare la gravità del fatto anche alla luce dell'entità del danno cagionato e la negativa personalità dell'imputato (tratta dai suoi precedenti), profili non oggetto di specifica censura con il ricorso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il terzo motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena - è del tutto provo di specificità poiché, al di là del richiamo di taluni princìpi giurisprudenziali, contiene una prospettazione generica e l'asserto erroneo secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non consentirebbe di considerare, nella determinazione della pena, i precedenti penali dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a m Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in ordine all'attribuzione del fatto all'imputato - non contiene censure di legittimità ma prospetta un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto e ne offre la lettura ritenuta preferibile senza addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze - parimenti finisce col perorare una più favorevole valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione che indicato in maniera congrua e logica le ragioni per cui ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze, richiamando in particolare la gravità del fatto anche alla luce dell'entità del danno cagionato e la negativa personalità dell'imputato (tratta dai suoi precedenti), profili non oggetto di specifica censura con il ricorso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il terzo motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena - è del tutto provo di specificità poiché, al di là del richiamo di taluni princìpi giurisprudenziali, contiene una prospettazione generica e l'asserto erroneo secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non consentirebbe di considerare, nella determinazione della pena, i precedenti penali dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a m Così de
Sentenza Cassazione n. 06607/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris