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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37867/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01A/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ribadiva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il tentato omicidio del padre Giuseppe, e per reati ulteriori (porto ingiustificato di coltello, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale), anteriormente e contestualmente commessi.

La Corte di appello riconosceva la prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse in primo grado, sull'aggravante del rapporto parentale e rideterminava la pena principale complessiva nella misura di cinque anni e sei mesi di reclusione.

2. In relazione al tentativo di omicidio - capo 1) della rubrica, l'unico ancora in valutazione - entrambi i giudici di merito ritenevano provata l'aggressione del figlio ai danni del genitore, avvenuta sulla pubblica via il 26 agosto 2022.

Secondo la ricostruzione giudiziale, ripetuti fendenti erano stati sferrati per mezzo di un coltello a punta, avente lama lunga oltre dodici centimetri, in direzione dell'addome e del petto della vittima, mentre l'imputato proferiva al suo indirizzo espressioni ingiuriose e minatorie.

I colpi di coltello non erano andati a segno per la pronta reazione della vittima stessa, che, indietreggiando, era riuscita a schivarli.

Era quindi intervenuto un vicino di casa ([OSCURATO:PERSONA]), mettendo provvisoriamente fine all'azione offensiva.

In prosieguo, l'imputato si era armato di cacciavite e, tornato in strada, aveva attinto nuovamente il padre, procurandogli lesioni superficiali.

L'episodio era giunto al culmine di una situazione di grave tensione e contrapposizione tra i soggetti coinvolti.

L'imputato, assuntore di stupefacenti dall'età di quindici anni, era alla costante ricerca di denaro per il loro acquisto e aveva dato più volte in escandescenze, in particolare nei confronti della madre ([OSCURATO:PERSONA]), giungendo anche a rubare in casa; al tempo stesso, egli nutriva astio verso la figura paterna, cui rimproverava disinteresse e riconduceva i suoi problemi psicologici.

I genitori dell'imputato erano da tempo separati. [OSCURATO:PERSONA], prima di essere aggredito, si stava recando presso l'abitazione della ex-moglie, che ne aveva invocato l'intervento perché esasperata dalle condotte del figlio.

Era giunto sul posto a bordo della sua automobile, dentro la quale aveva riposto, in via precauzionale, una mazza da baseball, ma era disceso disarmato e si era trovato di fronte l'imputato, a sua volta uscito di casa per affrontarlo.

3. L'episodio era stato ricostruito essenzialmente sulla base della testimonianza della persona offesa, considerata pienamente affidabile.Nell'occorso, ed esattamente nell'aggressione per mezzo del coltello, erano stati ravvisati gli estremi del reato contestato al capo 1), stante l'idoneità e univocità dell'azione alla luce del numero dei colpi, della loro violenza, della loro rapida successione, della natura micidiale dell'arma.

3. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Il ricorso è articolato in due motivi.

4. Nel primo motivo è denunciata la mancanza di motivazione.

Il ricorrente, dopo avere riprodotto un esteso passaggio dell'atto di appello, asserisce che la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con le relative argomentazioni, con specifico riferimento ai seguenti nove punti: 1) la presenza della vittima fuori dall'automobile e la mancata fuga alla vista del figlio armato di coltello; 2) la presenza della mazza da baseball, indice di volontà aggressiva da parte del padre, ex pugile; 3) le fotografie che il padre aveva scattato al figlio dopo la pretesa aggressione; 4) la deposizione del vicino di casa, nella parte in cui vi si affermava che l'imputato muoveva le braccia, ma non avanzava con il corpo, dando l'impressione di volere solo spaventare; 5) il fatto che la madre fosse riuscita a disarmare il figlio, circostanza che attesterebbe il ridotto grado di aggressività e pericolosità dell'imputato; 6) la menzogna di cui si sarebbe reso autore [OSCURATO:PERSONA], allorché aveva dichiarato di essere stato colpito con il cacciavite all'addome; 7) la menzogna di cui si sarebbe reso autore [OSCURATO:PERSONA], allorché aveva dichiarato che il figlio, entrando nell'auto dei Carabinieri, avrebbe sputato contro il padre; 8) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia consegnato ai Carabinieri un coltello diverso da quello adoperato dall'imputato (di dimensioni doppie, nel chiaro intento di aggravare la posizione di lui); 9) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia invitato altra testimone (Campani) ad aggravare i contorni della vicenda, per evitare che finisse «a tarallucci e vino».

5. Nel secondo motivo è denunciata la illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, anziché come tentata lesione personale.Non sarebbe possibile, in rerum natura, sferrare quattro o cinque colpi di coltello, sopravanzando l'addome della lunghezza del braccio, alternativamente sulla destra e sulla sinistra (come la vittima aveva raccontato), senza che avesse luogo un corpo a corpo.

La vittima era un ex pugile e avrebbe avuto altrettante occasioni per disarmare facilmente l'antagonista. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto, non credendo nemmeno lui credeva alla pericolosità dell'azione.

L'imputato avrebbe mosso solo il braccio e non si sarebbe avvicinato sotto i cinquanta centimetri di distanza, permettendo al padre addirittura di fotografarlo.

Un'azione avente queste caratteristiche, con colpi non andati a segno, non integrerebbe alcuna volontà omicida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata manifestamente non è incorsa in alcuna lacuna o aporia motivazionale con riguardo alla ricostruzione degli accadimenti e della loro dinamica, ineccepibilmente basata sulla deposizione della parte lesa, la quale, come è noto, può essere assunta -anche da sola- come prova della responsabilità dell'imputato purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (tra le molte, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01).

Tale vaglio è stato puntualmente operato, avendo la sentenza impugnata dato conto degli esiti della prova rappresentativa dopo averne criticamente saggiato la persuasività e la complessiva tenuta, derivandole dalla precisione, univocità e coerenza delle dichiarazioni, dalla credibilità della fonte anche con riguardo ai difficili pregressi rapportí con l'imputato e dalla mancata emersione di intenti calunniatori.

Le argomentazioni giudiziali sono perfettamente adeguate allo standard di valutazione nella specie richiesto, avendo trovato preventiva confutazione e risposta le obiezioni fondamentali già mosse dall'appellante.

In presenza di una logica motivazione, che ha correttamente valorizzato gli elementi dimostrativi dell'azione aggressiva posta in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA], le deduzioni del ricorrente - finalizzate a ridimensionare la portata offensiva dell'azione stessa, assegnando al genitore il ruolo di fonte dichiarativa distorcente e menzognera - si risolvono nel sollecitare una non consentita rilettura del fatto e una diversa valutazione del significato della prova che non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito, sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, o sulle divergenti versioni dei fatti prospettate dall'imputato (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).

2. Il secondo motivo è infondato.

La ricostruzione dell'occorso, quale dunque recepita dai giudici di merito, e nel motivo nuovamente avversata in termini al ricorrente preclusi, ampiamente sorregge l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al contestato reato di tentato omicidio.

La sussistenza dell'animus necandi, in luogo del mero dolo di lesione, è stata ineccepibilmente basata, secondo il corretto approccio della prognosi postuma (tra le molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Connelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339-01), sulla reiterazione e violenza dei colpi, sulla natura offensiva dello strumento impiegato, sulle zone del corpo che in prospettiva avrebbero dovuto essere attinte.

La decisione impugnata, coerente con il parametro normativo di riferimento, è conclusivamente impeccabile anche sul piano motivazionale.

3. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01A/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ribadiva la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il tentato omicidio del padre Giuseppe, e per reati ulteriori (porto ingiustificato di coltello, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale), anteriormente e contestualmente commessi. La Corte di appello riconosceva la prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse in primo grado, sull'aggravante del rapporto parentale e rideterminava la pena principale complessiva nella misura di cinque anni e sei mesi di reclusione. 2. In relazione al tentativo di omicidio - capo 1) della rubrica, l'unico ancora in valutazione - entrambi i giudici di merito ritenevano provata l'aggressione del figlio ai danni del genitore, avvenuta sulla pubblica via il 26 agosto 2022. Secondo la ricostruzione giudiziale, ripetuti fendenti erano stati sferrati per mezzo di un coltello a punta, avente lama lunga oltre dodici centimetri, in direzione dell'addome e del petto della vittima, mentre l'imputato proferiva al suo indirizzo espressioni ingiuriose e minatorie. I colpi di coltello non erano andati a segno per la pronta reazione della vittima stessa, che, indietreggiando, era riuscita a schivarli. Era quindi intervenuto un vicino di casa ([OSCURATO:PERSONA]), mettendo provvisoriamente fine all'azione offensiva. In prosieguo, l'imputato si era armato di cacciavite e, tornato in strada, aveva attinto nuovamente il padre, procurandogli lesioni superficiali. L'episodio era giunto al culmine di una situazione di grave tensione e contrapposizione tra i soggetti coinvolti. L'imputato, assuntore di stupefacenti dall'età di quindici anni, era alla costante ricerca di denaro per il loro acquisto e aveva dato più volte in escandescenze, in particolare nei confronti della madre ([OSCURATO:PERSONA]), giungendo anche a rubare in casa; al tempo stesso, egli nutriva astio verso la figura paterna, cui rimproverava disinteresse e riconduceva i suoi problemi psicologici. I genitori dell'imputato erano da tempo separati. [OSCURATO:PERSONA], prima di essere aggredito, si stava recando presso l'abitazione della ex-moglie, che ne aveva invocato l'intervento perché esasperata dalle condotte del figlio. Era giunto sul posto a bordo della sua automobile, dentro la quale aveva riposto, in via precauzionale, una mazza da baseball, ma era disceso disarmato e si era trovato di fronte l'imputato, a sua volta uscito di casa per affrontarlo. 3. L'episodio era stato ricostruito essenzialmente sulla base della testimonianza della persona offesa, considerata pienamente affidabile.Nell'occorso, ed esattamente nell'aggressione per mezzo del coltello, erano stati ravvisati gli estremi del reato contestato al capo 1), stante l'idoneità e univocità dell'azione alla luce del numero dei colpi, della loro violenza, della loro rapida successione, della natura micidiale dell'arma. 3. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in due motivi. 4. Nel primo motivo è denunciata la mancanza di motivazione. Il ricorrente, dopo avere riprodotto un esteso passaggio dell'atto di appello, asserisce che la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con le relative argomentazioni, con specifico riferimento ai seguenti nove punti: 1) la presenza della vittima fuori dall'automobile e la mancata fuga alla vista del figlio armato di coltello; 2) la presenza della mazza da baseball, indice di volontà aggressiva da parte del padre, ex pugile; 3) le fotografie che il padre aveva scattato al figlio dopo la pretesa aggressione; 4) la deposizione del vicino di casa, nella parte in cui vi si affermava che l'imputato muoveva le braccia, ma non avanzava con il corpo, dando l'impressione di volere solo spaventare; 5) il fatto che la madre fosse riuscita a disarmare il figlio, circostanza che attesterebbe il ridotto grado di aggressività e pericolosità dell'imputato; 6) la menzogna di cui si sarebbe reso autore [OSCURATO:PERSONA], allorché aveva dichiarato di essere stato colpito con il cacciavite all'addome; 7) la menzogna di cui si sarebbe reso autore [OSCURATO:PERSONA], allorché aveva dichiarato che il figlio, entrando nell'auto dei Carabinieri, avrebbe sputato contro il padre; 8) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia consegnato ai Carabinieri un coltello diverso da quello adoperato dall'imputato (di dimensioni doppie, nel chiaro intento di aggravare la posizione di lui); 9) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia invitato altra testimone (Campani) ad aggravare i contorni della vicenda, per evitare che finisse «a tarallucci e vino». 5. Nel secondo motivo è denunciata la illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, anziché come tentata lesione personale.Non sarebbe possibile, in rerum natura, sferrare quattro o cinque colpi di coltello, sopravanzando l'addome della lunghezza del braccio, alternativamente sulla destra e sulla sinistra (come la vittima aveva raccontato), senza che avesse luogo un corpo a corpo. La vittima era un ex pugile e avrebbe avuto altrettante occasioni per disarmare facilmente l'antagonista. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto, non credendo nemmeno lui credeva alla pericolosità dell'azione. L'imputato avrebbe mosso solo il braccio e non si sarebbe avvicinato sotto i cinquanta centimetri di distanza, permettendo al padre addirittura di fotografarlo. Un'azione avente queste caratteristiche, con colpi non andati a segno, non integrerebbe alcuna volontà omicida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata manifestamente non è incorsa in alcuna lacuna o aporia motivazionale con riguardo alla ricostruzione degli accadimenti e della loro dinamica, ineccepibilmente basata sulla deposizione della parte lesa, la quale, come è noto, può essere assunta -anche da sola- come prova della responsabilità dell'imputato purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (tra le molte, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01). Tale vaglio è stato puntualmente operato, avendo la sentenza impugnata dato conto degli esiti della prova rappresentativa dopo averne criticamente saggiato la persuasività e la complessiva tenuta, derivandole dalla precisione, univocità e coerenza delle dichiarazioni, dalla credibilità della fonte anche con riguardo ai difficili pregressi rapportí con l'imputato e dalla mancata emersione di intenti calunniatori. Le argomentazioni giudiziali sono perfettamente adeguate allo standard di valutazione nella specie richiesto, avendo trovato preventiva confutazione e risposta le obiezioni fondamentali già mosse dall'appellante. In presenza di una logica motivazione, che ha correttamente valorizzato gli elementi dimostrativi dell'azione aggressiva posta in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA], le deduzioni del ricorrente - finalizzate a ridimensionare la portata offensiva dell'azione stessa, assegnando al genitore il ruolo di fonte dichiarativa distorcente e menzognera - si risolvono nel sollecitare una non consentita rilettura del fatto e una diversa valutazione del significato della prova che non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito, sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, o sulle divergenti versioni dei fatti prospettate dall'imputato (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01). 2. Il secondo motivo è infondato. La ricostruzione dell'occorso, quale dunque recepita dai giudici di merito, e nel motivo nuovamente avversata in termini al ricorrente preclusi, ampiamente sorregge l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al contestato reato di tentato omicidio. La sussistenza dell'animus necandi, in luogo del mero dolo di lesione, è stata ineccepibilmente basata, secondo il corretto approccio della prognosi postuma (tra le molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Connelli, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339-01), sulla reiterazione e violenza dei colpi, sulla natura offensiva dello strumento impiegato, sulle zone del corpo che in prospettiva avrebbero dovuto essere attinte. La decisione impugnata, coerente con il parametro normativo di riferimento, è conclusivamente impeccabile anche sul piano motivazionale. 3. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., al pagamento delle spese processuali.
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