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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 25307/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „ .., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale sono stati condannati per i reati previsti dall'art.73, commi 4 e 6, d.P.R. n.309/1990, 628, comma 3 e 337 cod.pen.

I motivi di ricorso, presentati da entrambi gli imputati, inerenti a una dedotta violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata escussione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui era stata subordinata la celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, sono manifestamente infondati.

Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte, a seguito della revoca dell'ammissione del predetto teste, le difese nulla hanno eccepito acconsentendo tacitamente alla celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato "secco”; si applica quindi il principio in forza del quale integra nel giudizio abbreviato una nullità d'ordine generale l'omessa acquisizione della prova, effettivamente esistente ed acquisibile, cui sia stata condizionata la richiesta del rito poi ammesso su tale presupposto, nullità da ritenersi però sanata ove la fase dell'assunzione delle prove sia stata dichiarata chiusa senza che la difesa nulla abbia eccepito (Sez. 2, n. 23605 del 12/03/2010, D'Oronzo, Rv. 247291; Sez. 2, n. 50194 del 26/10/2018, Pedrotti, Rv. 274718).

I rispettivi motivi di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, atteso che le pene inflitte sono state determinate in misura prossima al minimo edittale e con contenuti aumenti per la continuazione.

In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851-01).

Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, gli stessi si risolvono in una richiesta di non consentita rivisitazione in fatto di materiale probatorio già ampiamente esaminato da parte dei giudici di merito, con specifico riferimento all'elemento inerente alla dedotta esclusiva responsabilità del Pacifico in ordine alla rapina contestata.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „ .., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale sono stati condannati per i reati previsti dall'art.73, commi 4 e 6, d.P.R. n.309/1990, 628, comma 3 e 337 cod.pen. I motivi di ricorso, presentati da entrambi gli imputati, inerenti a una dedotta violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata escussione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], cui era stata subordinata la celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, sono manifestamente infondati. Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte, a seguito della revoca dell'ammissione del predetto teste, le difese nulla hanno eccepito acconsentendo tacitamente alla celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato "secco”; si applica quindi il principio in forza del quale integra nel giudizio abbreviato una nullità d'ordine generale l'omessa acquisizione della prova, effettivamente esistente ed acquisibile, cui sia stata condizionata la richiesta del rito poi ammesso su tale presupposto, nullità da ritenersi però sanata ove la fase dell'assunzione delle prove sia stata dichiarata chiusa senza che la difesa nulla abbia eccepito (Sez. 2, n. 23605 del 12/03/2010, D'Oronzo, Rv. 247291; Sez. 2, n. 50194 del 26/10/2018, Pedrotti, Rv. 274718). I rispettivi motivi di ricorso, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati, atteso che le pene inflitte sono state determinate in misura prossima al minimo edittale e con contenuti aumenti per la continuazione. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851-01). Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, gli stessi si risolvono in una richiesta di non consentita rivisitazione in fatto di materiale probatorio già ampiamente esaminato da parte dei giudici di merito, con specifico riferimento all'elemento inerente alla dedotta esclusiva responsabilità del Pacifico in ordine alla rapina contestata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere est
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