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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02033/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uneiltAmettz giugui425,14 tuL& [OSCURATO:PERSONA]& ALt eitAkaro kota«Alm&L :Aufievtrkfrtibk [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il reato di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo B), aggravato dai futili motivi, fatto commesso, in Foggia il 4 novembre 2015, investendo le persone offese, fratelli dell'imputato, con l'autovettura.

Con sentenza pronunciata in data 30 giugno 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, l'aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione.

Con sentenza pronunciata in data 30.10.2019 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad anni 4 di reclusione, con conferma nel resto.

La dinamica del fatto è stata accertata sulla base della testimonianza delle due persone offese, riscontrata da quella di altri soggetti che avevano assistito ai fatti.

La mattina del 4 novembre 2015 i fratelli Paolo e [OSCURATO:PERSONA] avevano incontrato in un bar il fratello Valentino, con il quale, in ragione di questioni economiche pendenti tra Valentino e Paolo, era iniziato un litigio, cui i fratelli Ciro e Paolo avevano posto termine uscendo dal bar.

Di lì a poco venivano raggiunti dal fratello Valentino in auto, che, a forte velocità, si dirigeva contro di loro.

Paolo veniva investito in pieno, mentre Ciro solo di striscio.

Dopo il primo investimento, l'auto faceva marcia indietro e Paolo, caricato sul cofano, cadeva a terra; Valentino allora avanzava con l'auto cercando di investire Paolo, che però riusciva ad alzarsi e salire su un muretto, così evitando di essere nuovamente attinto.

La Corte di appello aveva condiviso la ricostruzione della dinamica dei fatti operata dal primo giudice, evidenziando che il consulente tecnico si era limitato a riferire che del primo investimento non erano rimaste tracce oggettive, come invece del secondo; e che il medico legale aveva riscontrato la compatibilità delle lesioni cagionate alle vittime con la riferita dinamica del fatto.

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, il primo giudice aveva ritenuto che, pur non essendosi verificato pericolo di vita, fosse stato integrato il tentato omicidio in ragione della idoneità degli atti a cagionare la morte e della loro direzione univoca, desumibile dalla reiterazione dell'azione di investimento che non aveva cagionato la morte solo per la prontezza delle vittime "che si sono rifugiati rispettivamente dietro a un veicolo parcheggiato e sul muretto mettendo così in salvo gli organi vitali e scongiurando l'evento letale".L'imputato, poi, aveva agito con la volontà di uccidere entrambi i fratelli.

Sul punto, il secondo giudice ha evidenziato che un estraneo, il teste Romanello, era intervenuto dopo il primo investimento per richiamare l'attenzione dell'imputato e farlo desistere, ma vanamente; comunque, anche in precedenza l'imputato aveva minacciato di morte i fratelli, mentre la condotta successiva - l'imputato era fuggito rimanendo irreperibile per tre giorni - era pure significativa della consapevolezza in capo all'imputato della gravità del fatto.

I fatti erano uniti nel vincolo della continuazione.

La Corte di appello ha escluso il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, sul rilievo, da una parte, che non era stato provato che le vittime, nel corso del litigio al bar, avessero minacciato di morte l'imputato e, dall'altra, che le vittime si erano allontanate e quindi non vi era alcuna adeguatezza tra la loro condotta e quella dell'imputato.

La Corte di appello, infine, ha rilevato che il primo giudice non aveva applicato la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato, e quindi ha proceduto a ridurre di un terzo la pena inflitta in primo grado.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. in relazione al rigetto dell'eccezione di incompatibilità del Presidente del collegio giudicante, che aveva composto il collegio che aveva pronunciato in un incidente cautelare.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio in ordine all'accertamento del fatto e alla conseguente qualificazione giuridica.

In ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto di cui al capo A, la testimonianza delle vittime non era stata confermata da altri testi e la Corte di appello, nell'esaminare le censure difensive, le aveva selezionate ed aveva valorizzato massime di esperienza che tali non erano.

Quanto al capo B, il secondo giudice non aveva considerato l'accertamento del consulente tecnico che aveva verificato che non vi erano oggettivi riscontri all'ipotesi che le vittime fossero state investite, mentre il consulente medico legale aveva escluso che le vittime fossero state in pericolo di vita.

E le lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA], limitate a cervicoalgia e a contusione alla spalla sinistra, erano incompatibili con la versione data dalle vittime.I consulenti del pubblico ministero avevano escluso che l'imputato avesse agito con volontà di uccidere.

La sentenza di appello non aveva vagliato l'esistenza di una plausibile lettura alternativa dei fatti.

Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio che aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante dei motivi futili.

Con il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego dell'attenuante della provocazione.

3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha chiesto rinvio dell'udienza per impedimento, determinato da motivi di salute, a comparire dell'imputato.

La richiesta è stata respinta, in quanto nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti e quindi non ha alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza (Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017, Besana, Rv. 269877; Sez. 5, n. 11621 del 23/01/2012, Grimaldi, Rv. 252471). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati, di merito, generici e non consentiti, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. in quanto la sentenza di appello era stata pronunciata da collegio composto da un giudice in situazione di incompatibilità avendo già giudicato nel medesimo procedimento in un incidente cautelare.

Il motivo è manifestamente infondato.

Innanzitutto, non risulta che la difesa, nel giudizio di appello, avesse chiesto la sostituzione del giudice ritenuto incompatibile, e comunque è pacifico che la difesa non aveva mai proposto dichiarazione di ricusazione del giudice.

La giurisprudenza (Sez.1, n. 24919 del 23.4.2014, Attanasio, Rv. 262302; Sez. 6, n. 12550 del 1.3.2016, K., Rv. 267419) ha precisato che la sussistenza di una causa di incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. non determina un difetto di capacità del giudice, e la conseguente sanzione di nullità degli atti processuali compiuti, bensì una causa che giustifica la astensione o la ricusazione del giudice, istituti nel caso in esame non attivati.2.

Il secondo motivo articola censura motivazionale in relazione all'accertamento del fatto e dell'elemento soggettivo.

Quanto alla ricostruzione della dinamica del fatto, le sentenze di merito hanno valorizzato le testimonianze delle due persone offese - che avevano riferito di due tentativi di investimento, il primo mentre attraversavano la carreggiata e il secondo quando Paolo era salito sopra un muretto - confermate da quelle di altri testimoni, che, richiamati dalle urla, avevano assistito alla seconda fase dell'aggressione.

Sul punto, il motivo ripropone le dichiarazioni testimoniali, diverse da quelle delle persone offese, sostenendo che non davano conferma alla ricostruzione della dinamica del fatto desumibile dalla testimonianza delle vittime.

Si tratta di un argomento di merito, che non tiene conto che il fatto è stato accertato sulla base della testimonianza delle persone offese, la cui attendibilità era riscontrata dalla convergenza dei racconti degli altri testi, non sovrapponibili a quello delle persone offese in ragione della posizione e del momento nel quale avevano potuto vedere l'azione dell'imputato.

La sentenza di appello, poi, ha valutato il contributo fornito dal consulente tecnico ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale si era limitato a rilevare che sulla carreggiata non erano rimaste tracce riconducibili al primo investimento, dato che non smentisce la ricostruzione del fatto operata sulla base delle testimonianze.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, le sentenze di merito hanno evidenziato che l'azione realizzata - investimento con auto - aveva rivelato l'intenzione del soggetto attivo, riscontrata dalla ripetizione della condotta anche in presenza di altri soggetti che avevano cercato di farlo desistere.

Sul punto, il motivo, ancora secondo una prospettiva consentita solo nel giudizio di merito, evidenzia che le persone offese non avevano corso pericolo di vita e, in particolare [OSCURATO:PERSONA], avevano riportato lesioni modeste e comunque in distretti corporei non vitali.

Peraltro, ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato è necessario fare riferimento, in primis, alle modalità dell'azione, e non agli effetti della stessa, che possono essere determinati dal concorso anche di fattori non riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

Da questo punto di vista, si è evidenziato che l'imputato aveva diretto la propria autovettura contro i due fratelli, azione che rivela volontà diretta a cagionare la morte.

Il dato soggettivo risulta confermato dall'ulteriore condotta finalizzata a nuovamente investire con l'auto i fratelli, che, a quel punto, si erano divisi ed avevano raggiunto una posizione protetta.3.

Il terzo motivo denuncia difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi.

Contrariamente a quanto prospettato dal motivo, laddove ha dedotto che con il sesto motivo di appello" era stato impugnato il giudizio sulla aggravante, al secondo giudice non era stata devoluta cognizione sul punto, come risulta dalla incontestata esposizione dei motivi di appello compiuta dalla sentenza impugnata.

Il motivo, dunque, non è consentito, riguardando punto della decisione non devoluto alla cognizione del secondo giudice.

4. Il quarto motivo denuncia difetto di motivazione del giudizio concernente l'insussistenza dell'attenuante della provocazione.

Il motivo è generico.

La sentenza di appello ha fondato il diniego sotto due profili: da una parte, non era provato che le vittime avessero minacciato di morte l'imputato e, dall'altra, la condotta dell'imputato, in tesi dì reazione alle minacce dei fratelli, era stata realizzata quando i fratelli si erano allontanati dal bar, ponendo fine al litigio.

Il motivo di ricorso articola la censura motivazionale, da una parte, confrontandosi solo con quella parte della motivazione che aveva ritenuto non provate le minacce dirette all'imputato e, dall'altra, limitandosi a definirla "frettolosa", senza alcuna specificazione.

5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uneiltAmettz giugui425,14 tuL& [OSCURATO:PERSONA]& ALt eitAkaro kota«Alm&L :Aufievtrkfrtibk [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il reato di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo B), aggravato dai futili motivi, fatto commesso, in Foggia il 4 novembre 2015, investendo le persone offese, fratelli dell'imputato, con l'autovettura. Con sentenza pronunciata in data 30 giugno 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, l'aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione. Con sentenza pronunciata in data 30.10.2019 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad anni 4 di reclusione, con conferma nel resto. La dinamica del fatto è stata accertata sulla base della testimonianza delle due persone offese, riscontrata da quella di altri soggetti che avevano assistito ai fatti. La mattina del 4 novembre 2015 i fratelli Paolo e [OSCURATO:PERSONA] avevano incontrato in un bar il fratello Valentino, con il quale, in ragione di questioni economiche pendenti tra Valentino e Paolo, era iniziato un litigio, cui i fratelli Ciro e Paolo avevano posto termine uscendo dal bar. Di lì a poco venivano raggiunti dal fratello Valentino in auto, che, a forte velocità, si dirigeva contro di loro. Paolo veniva investito in pieno, mentre Ciro solo di striscio. Dopo il primo investimento, l'auto faceva marcia indietro e Paolo, caricato sul cofano, cadeva a terra; Valentino allora avanzava con l'auto cercando di investire Paolo, che però riusciva ad alzarsi e salire su un muretto, così evitando di essere nuovamente attinto. La Corte di appello aveva condiviso la ricostruzione della dinamica dei fatti operata dal primo giudice, evidenziando che il consulente tecnico si era limitato a riferire che del primo investimento non erano rimaste tracce oggettive, come invece del secondo; e che il medico legale aveva riscontrato la compatibilità delle lesioni cagionate alle vittime con la riferita dinamica del fatto. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, il primo giudice aveva ritenuto che, pur non essendosi verificato pericolo di vita, fosse stato integrato il tentato omicidio in ragione della idoneità degli atti a cagionare la morte e della loro direzione univoca, desumibile dalla reiterazione dell'azione di investimento che non aveva cagionato la morte solo per la prontezza delle vittime "che si sono rifugiati rispettivamente dietro a un veicolo parcheggiato e sul muretto mettendo così in salvo gli organi vitali e scongiurando l'evento letale".L'imputato, poi, aveva agito con la volontà di uccidere entrambi i fratelli. Sul punto, il secondo giudice ha evidenziato che un estraneo, il teste Romanello, era intervenuto dopo il primo investimento per richiamare l'attenzione dell'imputato e farlo desistere, ma vanamente; comunque, anche in precedenza l'imputato aveva minacciato di morte i fratelli, mentre la condotta successiva - l'imputato era fuggito rimanendo irreperibile per tre giorni - era pure significativa della consapevolezza in capo all'imputato della gravità del fatto. I fatti erano uniti nel vincolo della continuazione. La Corte di appello ha escluso il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, sul rilievo, da una parte, che non era stato provato che le vittime, nel corso del litigio al bar, avessero minacciato di morte l'imputato e, dall'altra, che le vittime si erano allontanate e quindi non vi era alcuna adeguatezza tra la loro condotta e quella dell'imputato. La Corte di appello, infine, ha rilevato che il primo giudice non aveva applicato la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato, e quindi ha proceduto a ridurre di un terzo la pena inflitta in primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. in relazione al rigetto dell'eccezione di incompatibilità del Presidente del collegio giudicante, che aveva composto il collegio che aveva pronunciato in un incidente cautelare. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio in ordine all'accertamento del fatto e alla conseguente qualificazione giuridica. In ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto di cui al capo A, la testimonianza delle vittime non era stata confermata da altri testi e la Corte di appello, nell'esaminare le censure difensive, le aveva selezionate ed aveva valorizzato massime di esperienza che tali non erano. Quanto al capo B, il secondo giudice non aveva considerato l'accertamento del consulente tecnico che aveva verificato che non vi erano oggettivi riscontri all'ipotesi che le vittime fossero state investite, mentre il consulente medico legale aveva escluso che le vittime fossero state in pericolo di vita. E le lesioni subite da [OSCURATO:PERSONA], limitate a cervicoalgia e a contusione alla spalla sinistra, erano incompatibili con la versione data dalle vittime.I consulenti del pubblico ministero avevano escluso che l'imputato avesse agito con volontà di uccidere. La sentenza di appello non aveva vagliato l'esistenza di una plausibile lettura alternativa dei fatti. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio che aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante dei motivi futili. Con il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego dell'attenuante della provocazione. 3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha chiesto rinvio dell'udienza per impedimento, determinato da motivi di salute, a comparire dell'imputato. La richiesta è stata respinta, in quanto nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti e quindi non ha alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza (Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017, Besana, Rv. 269877; Sez. 5, n. 11621 del 23/01/2012, Grimaldi, Rv. 252471). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati, di merito, generici e non consentiti, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. in quanto la sentenza di appello era stata pronunciata da collegio composto da un giudice in situazione di incompatibilità avendo già giudicato nel medesimo procedimento in un incidente cautelare. Il motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto, non risulta che la difesa, nel giudizio di appello, avesse chiesto la sostituzione del giudice ritenuto incompatibile, e comunque è pacifico che la difesa non aveva mai proposto dichiarazione di ricusazione del giudice. La giurisprudenza (Sez.1, n. 24919 del 23.4.2014, Attanasio, Rv. 262302; Sez. 6, n. 12550 del 1.3.2016, K., Rv. 267419) ha precisato che la sussistenza di una causa di incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. non determina un difetto di capacità del giudice, e la conseguente sanzione di nullità degli atti processuali compiuti, bensì una causa che giustifica la astensione o la ricusazione del giudice, istituti nel caso in esame non attivati.2. Il secondo motivo articola censura motivazionale in relazione all'accertamento del fatto e dell'elemento soggettivo. Quanto alla ricostruzione della dinamica del fatto, le sentenze di merito hanno valorizzato le testimonianze delle due persone offese - che avevano riferito di due tentativi di investimento, il primo mentre attraversavano la carreggiata e il secondo quando Paolo era salito sopra un muretto - confermate da quelle di altri testimoni, che, richiamati dalle urla, avevano assistito alla seconda fase dell'aggressione. Sul punto, il motivo ripropone le dichiarazioni testimoniali, diverse da quelle delle persone offese, sostenendo che non davano conferma alla ricostruzione della dinamica del fatto desumibile dalla testimonianza delle vittime. Si tratta di un argomento di merito, che non tiene conto che il fatto è stato accertato sulla base della testimonianza delle persone offese, la cui attendibilità era riscontrata dalla convergenza dei racconti degli altri testi, non sovrapponibili a quello delle persone offese in ragione della posizione e del momento nel quale avevano potuto vedere l'azione dell'imputato. La sentenza di appello, poi, ha valutato il contributo fornito dal consulente tecnico ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale si era limitato a rilevare che sulla carreggiata non erano rimaste tracce riconducibili al primo investimento, dato che non smentisce la ricostruzione del fatto operata sulla base delle testimonianze. Quanto all'elemento soggettivo del reato, le sentenze di merito hanno evidenziato che l'azione realizzata - investimento con auto - aveva rivelato l'intenzione del soggetto attivo, riscontrata dalla ripetizione della condotta anche in presenza di altri soggetti che avevano cercato di farlo desistere. Sul punto, il motivo, ancora secondo una prospettiva consentita solo nel giudizio di merito, evidenzia che le persone offese non avevano corso pericolo di vita e, in particolare [OSCURATO:PERSONA], avevano riportato lesioni modeste e comunque in distretti corporei non vitali. Peraltro, ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato è necessario fare riferimento, in primis, alle modalità dell'azione, e non agli effetti della stessa, che possono essere determinati dal concorso anche di fattori non riconducibili alla volontà del soggetto attivo. Da questo punto di vista, si è evidenziato che l'imputato aveva diretto la propria autovettura contro i due fratelli, azione che rivela volontà diretta a cagionare la morte. Il dato soggettivo risulta confermato dall'ulteriore condotta finalizzata a nuovamente investire con l'auto i fratelli, che, a quel punto, si erano divisi ed avevano raggiunto una posizione protetta.3. Il terzo motivo denuncia difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza dell'aggravante dei futili motivi. Contrariamente a quanto prospettato dal motivo, laddove ha dedotto che con il sesto motivo di appello" era stato impugnato il giudizio sulla aggravante, al secondo giudice non era stata devoluta cognizione sul punto, come risulta dalla incontestata esposizione dei motivi di appello compiuta dalla sentenza impugnata. Il motivo, dunque, non è consentito, riguardando punto della decisione non devoluto alla cognizione del secondo giudice. 4. Il quarto motivo denuncia difetto di motivazione del giudizio concernente l'insussistenza dell'attenuante della provocazione. Il motivo è generico. La sentenza di appello ha fondato il diniego sotto due profili: da una parte, non era provato che le vittime avessero minacciato di morte l'imputato e, dall'altra, la condotta dell'imputato, in tesi dì reazione alle minacce dei fratelli, era stata realizzata quando i fratelli si erano allontanati dal bar, ponendo fine al litigio. Il motivo di ricorso articola la censura motivazionale, da una parte, confrontandosi solo con quella parte della motivazione che aveva ritenuto non provate le minacce dirette all'imputato e, dall'altra, limitandosi a definirla "frettolosa", senza alcuna specificazione. 5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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