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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02389/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Imola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il 6/471982 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 13/12/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Ferrara che, in data 24/2/2020, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del reato di cui all'art. 707 cod.pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

2. I ricorsi, proposti con unico atto e comuni motivi, sono inarnmissibili.

Le censure che deducono l'erronea valutazione della prova in punto di responsabilità dei prevenuti hanno carattere reiterativo e generico, avendo la Corte di merito evaso puntualmente le doglianze difensive in questa sede riproposte, evidenziando la codetenzione degli attrezzi sequestrati, la loro attitudine allo scasso e la ricorrenza del presupposto integrativo della contravvenzione, ovvero le pregresse condanne per reati contro il patrimonio che mibtano a carico di entrambi i ricorrenti.

Ha, inoltre, ampiamente illustrato le ragioni che rendono inattendibile la tesi della destinazione degli attrezzi ad una lecita attività lavorativa (pag. 3). 2.1 I giudici territoriali hanno, inoltre, escluso la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche segnalando l'assenza di elementi positivi e una condotta processuale priva di segni di rimeditazione dell'accaduto, esprimendo una valutazione insuscettibile di censura in questa sede.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Imola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il 6/471982 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 13/12/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Ferrara che, in data 24/2/2020, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del reato di cui all'art. 707 cod.pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2. I ricorsi, proposti con unico atto e comuni motivi, sono inarnmissibili. Le censure che deducono l'erronea valutazione della prova in punto di responsabilità dei prevenuti hanno carattere reiterativo e generico, avendo la Corte di merito evaso puntualmente le doglianze difensive in questa sede riproposte, evidenziando la codetenzione degli attrezzi sequestrati, la loro attitudine allo scasso e la ricorrenza del presupposto integrativo della contravvenzione, ovvero le pregresse condanne per reati contro il patrimonio che mibtano a carico di entrambi i ricorrenti. Ha, inoltre, ampiamente illustrato le ragioni che rendono inattendibile la tesi della destinazione degli attrezzi ad una lecita attività lavorativa (pag. 3). 2.1 I giudici territoriali hanno, inoltre, escluso la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche segnalando l'assenza di elementi positivi e una condotta processuale priva di segni di rimeditazione dell'accaduto, esprimendo una valutazione insuscettibile di censura in questa sede. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02389/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris