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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 27119/2023

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e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28487/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvatore anche difensore di sé medesimo; -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate -Riscossione; -intimata - nonchécontro Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, domiciliatoex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 122/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 5 agosto 2009 all’avv. [OSCURATO:PERSONA] venivano notificate otto cartelle esattoriali da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione a richieste di pagamento dell’Ufficio recupero crediti della Corte di Appello di Cagliari.

2. Avverso le suddette cartelle esattoriali proponeva opposizione ex artt. 617 primo comma e 615 secondo comma c.p.c. l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia e la società di riscossione davanti al Tribunale di Cagliari, contestando la legittimità delle cartelle (per mancata notifica dell’atto a ciascuna di esse presupposto; per violazione degli artt. 17 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 e per il fatto che la complessiva richiesta era riferita agli anni 2007 e 2008, ma non indicava il titolo), eccependo comunque la prescrizione per il caso in cui il pretese credito fosse in concreto riferibile, in tutto o in parte, ad un momento anteriore ai cinque anni rispetto alla notifica delle singole cartelle; e chiedendo la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la società di riscossione, che contestava che le cartelle fossero carenti degli elementi essenziali per la loro formazione e comprensibilità.

Si costituiva altresì il Ministero, che: in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, nonché il difetto di giurisdizione del giudice civile; nel merito, contestava la fondatezza dell’opposizione; in via istruttoria, produceva cc.dd “estratto conforme all’originale” della Corte di cassazione, assumendo che si trattasse dei titoli di riferimento delle cartelle.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA]: dapprima, con note autorizzate, contestava la ritualità della produzione del Ministero, in quanto si risolveva nella integrazione (non consentita) della motivazione; poi proponeva querela di falso in relazione agli “estratto conforme all’originale”, siccome formati senza l’indicazione del numero e la data del preteso originale di riferimento da ritenersi, fino a prova contraria, non esistente, quanto meno giuridicamente.

A sostegno del suo assunto produceva attestazioni di varie Cancellerie, anche della Corte di cassazione, sulla impossibilità di formare “estratto conforme all’originale” prima della pubblicazione della relativa decisione.

Il Tribunale di Cagliari: dapprima, non ammetteva la proposizione della querela, ritenendola irrilevante; e, poi, con sentenza n. 1926/2016, annullava una delle otto cartelle, mentre rigettava l’opposizione in relazione alle altre sette cartelle; in punto di regolamentazione delle spese processuali, compensava nella misura di un ottavo le spese, mentre poneva la rifusione dei restanti sette ottavi a carico del legale opponente.

3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che: in via preliminare chiedeva dichiararsi la nullità della notifica delle cartelle impugnate; nel merito, chiedeva dichiararsi la nullità e inefficacia del ruolo richiamato nelle cartelle impugnate e, conseguentemente, la nullità delle cartelle previa dichiarazione di inutilizzabilità dei cc.dd.

“estratto conforme all’originale”, prodotti dal Ministero e previa ammissione della proposta querela di falso e dichiarazione della falsità in fatto di detti estratti.Nel giudizio di appello si costituiva il Ministero, che eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione ex adverso proposta (sia perché la sentenza impugnata aveva definito un giudizio di opposizione agli atti esecutivi e, come tale, era impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione; sia perché l’opposizione alla cartelle esattoriale corrisponde alla opposizione al precetto, che è preclusa in materia di esecuzione esattoriale) e nel merito contestava la fondatezza dell’impugnazione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.

Non si costituiva invece la società di riscossione, che rimaneva contumace.

La Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 122/2020, rigettava l’appello e condannava l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, relative al giudizio di secondo grado, in favore del Ministero.

4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso il Ministero.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata sotto due profili, entrambi concernenti il mancato accoglimento del primo motivo di appello.

La prima censura concerne la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000, nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dei principi sulla determinazione del petitum e della giurisprudenza della Cassazione e del Giudice tributario, circa la non integrabilità/modificabilità dell’oggetto del ruolo in cartella.

La seconda censura concerne la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma sesto, nonché degli artt. 132 n. 4 e 277 c.p.c. per motivazione inadeguata, illogica e contraddittoria.

In sostanza con le suddette censure il ricorrente si duole che il giudice di primo grado ha ritenuto ammissibile la produzione documentale (estratti di ruolo) della difesa erariale, in quanto detta produzione era idonea ad integrare la motivazione delle cartelle esattoriali opposte.

In particolare, il ricorrente sostiene che: a) sulla illegittimità della produzione degli estratti era stata proposta impugnazione; b) gli estratti, non potendo essere prodotti, non potevano neppure essere utilizzati.

1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata sotto due profili, entrambi concernenti il mancato accoglimento del secondo motivo di appello.

La prima censura concerne la violazione e falsa applicazione: degli artt. 666-670 c.p.p. e dei principi enunciati nelle pronunce della Cassazione penale nn. 12472 e 30737 del 2008; degli artt. 615 terzo comma e, 611-617 e 626 c.p.p., nonché dei principi di cui alle pronunce della Cassazione penale n. 14451 del 2003 e 35559 del 2008; degli artt. 625 secondo comma c.p.p. e degli artt. 15 e 28 del Regolamento c.p.p.; delle pronunce della Cassazione penale n. 45773 del 2008 e 7529 del 2011.

La seconda censura concerne la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma sesto, nonché degli artt. 132 n. 4 e 277 c.p.c. per motivazione inadeguata, illogica e contraddittoria.In sostanza con dette due censure il ricorrente lamenta l’inesistenza di un titolo alla base dei crediti sottesi all’esecuzione esattoriale.

In particolare, il ricorrente sostiene che: a) i cc.dd. estratti non riguardano il titolo giudiziale sotteso alla cartella, relativo alla pronuncia di ufficio giudiziario territoriale, ma riguardano la Corte di cassazione; b) le cartelle opposte non riportano i dati del titolo azionato.

1.3. Con il terzo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata sotto due profili, entrambi concernenti il mancato accoglimento del terzo motivo di appello.

La prima censura concerne la violazione e falsa applicazione: degli artt. 625 secondo comma e 334 c.p.p., dell’art. 28 Regolamento; dei principi e delle disposizioni in materia di estratto, non conforme o conforme all’originale, di un atto giurisdizionale o amministrativo; delle disposizioni del c.p.p. e dei principi in materia di efficacia delle pronunce della cassazione in materia de libertate e ordinari; degli artt. 221 e 222 c.p.c.; della corrispondenza del titolo azionato a quello del ruolo.

La seconda censura concerne la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma sesto, nonché degli artt. 132 n. 4 e 277 c.p.c. per motivazione inadeguata, illogica e contraddittoria.

In sostanza con dette due censure il ricorrente pone una serie di questioni in punto di valore dell’estratto e in punto di rilevanza della querela di falso ai fini della decisione dell’opposizione.

In particolare, il ricorrente sostiene che: a) la pronuncia n. 22566/2019 di questa Corte non vale a dimostrare la legittimità di un estratto di un dispositivo, non essendo ciò previsto per legge; b) l’iscrizione a ruolo è avvenuta in base (non ad un estratto della pronuncia o del dispositivo della pronuncia di questa Corte, ma) di una non identificabile pronuncia di Ufficio giudiziario territoriale.

Ed insiste nella eccezione di “falsità in fatto dei detti estratti, previa ammissione della proposta querela di falso”.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. in quanto la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o per mutare l’orientamento della stessa.

2.1. Invero, tutte le questioni poste dal presente ricorso sono in buona parte analoghe a quelle già affrontate in numerosi precedenti di questa Corte tra le medesime parti (cfr. Cass., Sez. 3, Sen-tenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 - 01; Sez. 3, Sen - tenza n. 2797 del 31/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 18075 del 05/07/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 19614, 19615, 19616, 19617, 19618 e 19619, tutte del 19/07/2019; Sez. 3, Ordinanze nn. 8147 e 8148 del 23/04/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 24984 del 09/11/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 4422 del 18/02/2021, non massimate; Sez. 3, Ordinanza n. 36649 del 25/11/2021, Rv. 663299 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 40255 del 15/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 2467 del 27/01/2022; Sez. 3, Ordinanze nn. 2469 e 2470 del 27/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 3287 del 03/02/2022), in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili.

2.2. Ciò posto, si ricorda in via preliminare che Corte territoriale, nella impugnata sentenza - dopo aver premesso che la sentenza del giudice di primo grado era stata pronunciata successivamente al 4 luglio 2009 e che pertanto avrebbe scrutinato soltanto i motivi di impugnazione che configuravano una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; dopo aver quindi dichiarato inammissibili i motivi di appello, che integravano gli estremi dell’opposizione agli atti esecutivi, essendo per essi proponibile soltanto il ricorso per cassazione; alle pp. 5-13, ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la sentenza del giudice di primo grado.

Nel far ciò, la Corte ha preliminarmente dato atto che l’iter logico giuridico, seguito dal giudice di prime cure, si era articolato nei seguenti passaggi: a) era stata accertata la sussistenza di titoli all’origine dei crediti a mezzo della produzione degli estratti, dichiarati conformi all’originale, di due sentenze edi cinque ordinanze con le quali questa Corte di cassazione aveva rigettato o dichiarato inammissibili altrettanti ricorsi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e aveva condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali, oltre, in sei casi, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; b) le pronunce della Cassazione non sono suscettibili di impugnazione ordinaria e ciò è base sufficiente per affermare che le stesse costituiscono titolo per il recupero delle spese di giustizia e di eventuali sanzionipecuniarie sin dalla loro pronuncia; c) nel caso di specie, rilevava soltanto la circostanza che, nella data indicata in ciascuno degli estratti impugnati, fosse stato effettivamente pronunciato dal Presidente della Sezione della Suprema Corte un dispositivo con tenore corrispondente a quello riportato negli estratti medesimi e tale circostanza non era stata messo in dubbio dallo stesso opponente in sede di udienza 7 maggio 2013.

Quindi, la Corte territoriale ha rigettato i tre motivi di appello, trattatiunitariamente, sulla base delle seguenti considerazioni: a) il giudice di primo grado non aveva utilizzato gli estratti per integrare la motivazione delle cartelle, ma aveva valorizzato la loro produzione per affermare l’esistenza dei titoli giurisdizionali all’origine dei crediti sottesi all’esecuzione; b) la produzione degli estratti era stata tempestiva, non aveva formato oggetto di specifica impugnazione; questa era stata spiegata soltanto in relazione alla tardività dell’integrazione della cartella esattoriale; c) gli estratti prodotti comprovavano la sussistenza dei titoli giudiziali, della cui esecuzione si trattava: -invero, alla luce del disposto di cui all’art. 227 ter primo comma del d.P.R. n. 115/2003 (come introdotto dall’art. 67 terzo comma lett.

I della legge n. 69/2009) e del principio (affermato anche da Cass. pen. Sent. n. 22566/2009 e di portata generale in considerazione del carattere definitivo delle decisioni della Corte) per cui costituisce titolo esecutivo l’estratto della decisione in base al dispositivo dei provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione, l’Amministrazione, nel formare un estratto conforme all’originale del dispositivo di pronunce della Corte di cassazione rese in camera di consiglio non partecipata, aveva correttamente ritenuto detto titolo utilizzabile ai fini esecutivi e della riscossione, con la conseguenza che l’iscrizione a ruolo era correttamente avvenuta in forza dell’estratto della decisione sulla base dei dispositivi pronunciati all’udienza; -il solo dispositivo delle decisioni della corte di legittimità è sufficiente per intraprendere l’esecuzione ai sensi dell’art. 227 ter dPR n. 115/2002, costituendo esso titolo giurisdizionale azionabile in via esecutiva; -la giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimità della formazione di un estratto del dispositivo pronunciato all’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 28 del reg. n. 334/1989, per cui non poteva accogliersi la tesi, sostenuta dall’allora appellante, secondo la quale la formazione dell’estratto presuppone un provvedimento integrale depositato e pubblicato.

2.3. In piena continuità con le sentenze in precedenti analoghi tra le stesse parti, il Collegio rileva quanto segue.

A) Quanto al motivo primo, le indicate censure sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondate, come già spiegato soprattutto da Cass. n. 13974 del 2022,per le ragioni che di seguito si ripercorrono.

In primo luogo, il ricorrente contesta l’affermazione della corte di appello secondo la quale egli non aveva eccepito la tardività dell’integrazione dei dati delle cartelle.

La censura è inammissibile, in quanto non coglie il senso effettivo dell’affermazione contenuta, in proposito, nella sentenza impugnata: la corte territoriale ha in realtà semplicemente rilevato che l’attività di produzione documentale dell’ente opposto nella fase di merito dell’opposizione era avvenuta tempestivamente, sulla base della disciplina generale applicabile al giudizio ordinario di cognizione, precisando, peraltro solo ad abundantiam, che con riguardo a tale profilo non ne era stata eccepita la tardività, essendo stata esclusivamente dedotta dall’opponente una diversa questione, cioè la pretesa tardività dell’integrazione dei dati della cartella di pagamento.

Per quanto riguardo tale ultima questione, del resto, le censure in diritto formulate nel ricorso risultano ugualmente in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate.

Secondo il ricorrente, l’ente creditore avrebbe illegittimamente modificato e/o quanto meno integrato, nel corso del giudizio di opposizione, l’oggetto delle pretese creditorie risultanti dalle cartelle di pagamento, producendo gli estratti dei provvedi-menti giudiziari costituenti – a dire dell’amministrazione – il titolo per l’iscrizione a ruolo delle stesse.

Orbene, in primo luogo si tratta di censure non sostenute da un adeguato e specifico richiamo al contenuto dei documenti sui quali sono fondate, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: esse sono quindi, come tali, di per sé inammissibili, non essendo possibile per la Corte verificare la fondatezza degli assunti posti alla loro base.

In ogni caso, una volta esclusa l’ammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni aventi ad oggetto la regolarità formale delle cartelle di pagamento, anche sotto il profilo della loro idoneità a consentire l’individuazione delle pretese creditorie azionate (essendo il presente giudizio limitato alle questioni attinenti al diritto di procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), risulta decisiva ed assorbente la considerazione per cui è senz’altro possibile, per l’ente creditore, dimostrare nel giudizio di opposizione il fondamento di tali pretese, in caso di contestazioni da parte del debitore intimato, mediante la produzione della relativa documentazione, come del resto avviene ordinariamente in qualunque giudizio di opposizione all’esecuzione, nel caso in cui sia contestata la sussistenza del credito oggetto dell’intimazione di cui all’atto di precetto, specie laddove il titolo necessiti di eventuali integrazioni extratestuali: nell’atto di precetto deve solo essere individuata la pretesa creditoria (e la regolarità formale dello stesso, sotto tale aspetto, è questione deducibile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.), mentre, in caso di contestazioni sull’esistenza di detta pretesa (ovvero della idoneità del relativo titolo a fondare l’esecuzione forzata), che introducono invece una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., sarà onere del creditore fornire la prova dell’esistenza della stessa nel corso del giudizio di opposizione (producendo il titolo esecutivo ed eventualmente, ove occorra, gli ulteriori documenti necessari, in caso di titolo richiedente integrazioni extratestuali).

Sotto questo aspetto, le censure avanzate dal ricorrente, che fanno riferimento a principi di diritto relativi all’impugnazione degli atti amministrativi e/o alla motivazione degli accertamenti di natura tributaria, risultano inconferenti rispetto all’oggetto della presente controversia, che è quello di un ordinario giudizio di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.

Quanto poi alle contestazioni relative all’idoneità dei documenti prodotti dall’amministrazione a dimostrare la sussistenza dei crediti azionati nonché la legittimità della relativa iscrizione a ruolo, ancora una volta il ricorso risulta in primo luogo inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto privo di adeguati e specifici richiami al concreto contenuto della documentazione rilevante.

In ogni caso, la decisione impugnata risulta certamente conforme a diritto, sia nella parte in cui in essa si afferma che il legittimo titolo per l’iscrizione a ruolo delle pretese creditorie dell’amministrazione era costituito dalle pronunzie della Corte di Cassazione (penale) che, nel dichiarare inammissibili i ricorsi proposti dallo Stara, lo avevano condannato alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di determinate somme in favore della Cassa delle Ammende, sia nella parte in cui si afferma che le decisioni della Corte di Cassazione in sede penale vengono ad esistenza già con la loro pronuncia, senza che sia necessario il deposito della motivazione e che, quindi, l’iscrizione a ruolo dei crediti che trovano fonte in tali decisioni è possibile anche solo in base al relativo dispositivo, richiamando in proposito l’indirizzo di questa stessa Corte, che il ricorso non offre ragioni per rimeditare (cfr., in particolare Cass. pen., Sez. 4, sent. n. 22566 del 2019; Sez. 1, sent. n. 35559 del 2008, in cui si afferma c he «poiché le decisioni della Corte di Cassazione sono per legge immediatamente esecutive indipendentemente dalla notifica o dalla comunicazione all’interessato, l’esecuzione può legittimamente avvenire sulla base dell’estratto della decisione, costituente titolo esecutivo, che viene formato e trasmesso al giudice di merito in base al semplice dispositivo riportato dal Presidente sul ruolo d’udienza, anteriormente al deposito del provvedimento in cancelleria»).

B) Quanto al motivo secondo, le indicate censure sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondate, come già spiegato soprattutto da Cass. n. 4422 del 2021 per le ragioni che di seguito si ripercorrono.

In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende ex art. 227 - ter d.p.r. n. 115 del 2002 la formazione del ruolo e la notificazione dellacartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica deiprovvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, essendo sufficiente lanotificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimiper consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito (Cass. n. 2553 del 2019 , che ha enunziato i l suindicato principio con riferimento a fattispecie in termini).

Si è al riguardo precisato che il recupero delle spese di giustizia e dellesomme statuite in favore della Cassa delle ammende avviene ai sensi dell'art.227 ter, comma 1, T.U. spese di gius tizia (introdotto dall'art. 52 D.L. n. 112 del 2008, conv. nella L. n. 133 del 2008), in base al quale «entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo ... l'ufficio ... procede all'iscrizione a ruolo» (Cass.n. 2553 del 2019 ).

Emerge evidente, a tale stregua, come non sia previsto che in base al combinato disposto di cui agli artt. 208, comma 1 lett. b), T.U. spese di giustizia, e 665 c.p.p. (trattandosi - c ome detto - di provvedimenti giurisdizionali penali definitivi all'esito della pronunzia della S.C. ) l'ufficio recupero crediti (Urc) è competente a formare il ruolo sotteso dalla cartella esattoriale notificata senza che sia necessario che la formazione del ruolo e lanotificazione della cartella risultino preceduti dalla notifica del provvedimento giurisdizionale originante l'azionato credito (Cass.n. 2553 del 2019).

Soluzione di cui si è sottolineata la coerenza con la funzione in tal casoall'uopo svolta dalla notifica della cartella esattoriale.

Argomentando dall'art. 49, 1° co., d.p.r. n. 602 del 1973, si è al riguardoosservato (cfr. Cass., n. 3021 del 2018 ; n. 15345 del 2018 ) che tale notificazione assume rilievo analogo al precetto riferito a titolo esecutivo rappresentato dal sotteso ruolo (Cass., n. 2553 del 2019; n. 15345 del 2018 ; n. 3021 del 2018 ), in quanto la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata allaparte, e il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (Cass., n. 15345del 2018; n. 12888 del 2015 ).

C) Quanto al terzo motivo, come già spiegato soprattutto da Cass. n. 13974 del 2022 è sufficiente osservare che la valutazione della documentazione prodotta, quale prova dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento, nonché della sussistenza di titoli idonei all’iscrizione a ruolo degli stessi, costituisce attività riservata ai giudici del merito, non sindacabile nella presente sede.Per i profili da ultimo indicati, le censure di cui al ricorso (inammissibili anche per violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non essendo riportato il testo della querela) si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto operati in sede di merito, sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in euro 3000, oltrea spese eventualmente prenotate a debito, in favore del controricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28487/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvatore anche difensore di sé medesimo; -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate -Riscossione; -intimata - nonchécontro Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, domiciliatoex lege in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 122/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 5 agosto 2009 all’avv. [OSCURATO:PERSONA] venivano notificate otto cartelle esattoriali da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione a richieste di pagamento dell’Ufficio recupero crediti della Corte di Appello di Cagliari. 2. Avverso le suddette cartelle esattoriali proponeva opposizione ex artt. 617 primo comma e 615 secondo comma c.p.c. l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia e la società di riscossione davanti al Tribunale di Cagliari, contestando la legittimità delle cartelle (per mancata notifica dell’atto a ciascuna di esse presupposto; per violazione degli artt. 17 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 e per il fatto che la complessiva richiesta era riferita agli anni 2007 e 2008, ma non indicava il titolo), eccependo comunque la prescrizione per il caso in cui il pretese credito fosse in concreto riferibile, in tutto o in parte, ad un momento anteriore ai cinque anni rispetto alla notifica delle singole cartelle; e chiedendo la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la società di riscossione, che contestava che le cartelle fossero carenti degli elementi essenziali per la loro formazione e comprensibilità. Si costituiva altresì il Ministero, che: in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, nonché il difetto di giurisdizione del giudice civile; nel merito, contestava la fondatezza dell’opposizione; in via istruttoria, produceva cc.dd “estratto conforme all’originale” della Corte di cassazione, assumendo che si trattasse dei titoli di riferimento delle cartelle. L’avv. [OSCURATO:PERSONA]: dapprima, con note autorizzate, contestava la ritualità della produzione del Ministero, in quanto si risolveva nella integrazione (non consentita) della motivazione; poi proponeva querela di falso in relazione agli “estratto conforme all’originale”, siccome formati senza l’indicazione del numero e la data del preteso originale di riferimento da ritenersi, fino a prova contraria, non esistente, quanto meno giuridicamente. A sostegno del suo assunto produceva attestazioni di varie Cancellerie, anche della Corte di cassazione, sulla impossibilità di formare “estratto conforme all’originale” prima della pubblicazione della relativa decisione. Il Tribunale di Cagliari: dapprima, non ammetteva la proposizione della querela, ritenendola irrilevante; e, poi, con sentenza n. 1926/2016, annullava una delle otto cartelle, mentre rigettava l’opposizione in relazione alle altre sette cartelle; in punto di regolamentazione delle spese processuali, compensava nella misura di un ottavo le spese, mentre poneva la rifusione dei restanti sette ottavi a carico del legale opponente. 3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che: in via preliminare chiedeva dichiararsi la nullità della notifica delle cartelle impugnate; nel merito, chiedeva dichiararsi la nullità e inefficacia del ruolo richiamato nelle cartelle impugnate e, conseguentemente, la nullità delle cartelle previa dichiarazione di inutilizzabilità dei cc.dd. “estratto conforme all’originale”, prodotti dal Ministero e previa ammissione della proposta querela di falso e dichiarazione della falsità in fatto di detti estratti.Nel giudizio di appello si costituiva il Ministero, che eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione ex adverso proposta (sia perché la sentenza impugnata aveva definito un giudizio di opposizione agli atti esecutivi e, come tale, era impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione; sia perché l’opposizione alla cartelle esattoriale corrisponde alla opposizione al precetto, che è preclusa in materia di esecuzione esattoriale) e nel merito contestava la fondatezza dell’impugnazione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. Non si costituiva invece la società di riscossione, che rimaneva contumace. La Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 122/2020, rigettava l’appello e condannava l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, relative al giudizio di secondo grado, in favore del Ministero. 4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso il Ministero. L’altra intimata non ha svolto attività difensiva. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata sotto due profili, entrambi concernenti il mancato accoglimento del primo motivo di appello. La prima censura concerne la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n. 212/2000, nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dei principi sulla determinazione del petitum e della giurisprudenza della Cassazione e del Giudice tributario, circa la non integrabilità/modificabilità dell’oggetto del ruolo in cartella. La seconda censura concerne la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma sesto, nonché degli artt. 132 n. 4 e 277 c.p.c. per motivazione inadeguata, illogica e contraddittoria. In sostanza con le suddette censure il ricorrente si duole che il giudice di primo grado ha ritenuto ammissibile la produzione documentale (estratti di ruolo) della difesa erariale, in quanto detta produzione era idonea ad integrare la motivazione delle cartelle esattoriali opposte. In particolare, il ricorrente sostiene che: a) sulla illegittimità della produzione degli estratti era stata proposta impugnazione; b) gli estratti, non potendo essere prodotti, non potevano neppure essere utilizzati. 1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata sotto due profili, entrambi concernenti il mancato accoglimento del secondo motivo di appello. La prima censura concerne la violazione e falsa applicazione: degli artt. 666-670 c.p.p. e dei principi enunciati nelle pronunce della Cassazione penale nn. 12472 e 30737 del 2008; degli artt. 615 terzo comma e, 611-617 e 626 c.p.p., nonché dei principi di cui alle pronunce della Cassazione penale n. 14451 del 2003 e 35559 del 2008; degli artt. 625 secondo comma c.p.p. e degli artt. 15 e 28 del Regolamento c.p.p.; delle pronunce della Cassazione penale n. 45773 del 2008 e 7529 del 2011. La seconda censura concerne la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma sesto, nonché degli artt. 132 n. 4 e 277 c.p.c. per motivazione inadeguata, illogica e contraddittoria.In sostanza con dette due censure il ricorrente lamenta l’inesistenza di un titolo alla base dei crediti sottesi all’esecuzione esattoriale. In particolare, il ricorrente sostiene che: a) i cc.dd. estratti non riguardano il titolo giudiziale sotteso alla cartella, relativo alla pronuncia di ufficio giudiziario territoriale, ma riguardano la Corte di cassazione; b) le cartelle opposte non riportano i dati del titolo azionato. 1.3. Con il terzo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata sotto due profili, entrambi concernenti il mancato accoglimento del terzo motivo di appello. La prima censura concerne la violazione e falsa applicazione: degli artt. 625 secondo comma e 334 c.p.p., dell’art. 28 Regolamento; dei principi e delle disposizioni in materia di estratto, non conforme o conforme all’originale, di un atto giurisdizionale o amministrativo; delle disposizioni del c.p.p. e dei principi in materia di efficacia delle pronunce della cassazione in materia de libertate e ordinari; degli artt. 221 e 222 c.p.c.; della corrispondenza del titolo azionato a quello del ruolo. La seconda censura concerne la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma sesto, nonché degli artt. 132 n. 4 e 277 c.p.c. per motivazione inadeguata, illogica e contraddittoria. In sostanza con dette due censure il ricorrente pone una serie di questioni in punto di valore dell’estratto e in punto di rilevanza della querela di falso ai fini della decisione dell’opposizione. In particolare, il ricorrente sostiene che: a) la pronuncia n. 22566/2019 di questa Corte non vale a dimostrare la legittimità di un estratto di un dispositivo, non essendo ciò previsto per legge; b) l’iscrizione a ruolo è avvenuta in base (non ad un estratto della pronuncia o del dispositivo della pronuncia di questa Corte, ma) di una non identificabile pronuncia di Ufficio giudiziario territoriale. Ed insiste nella eccezione di “falsità in fatto dei detti estratti, previa ammissione della proposta querela di falso”. 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. in quanto la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o per mutare l’orientamento della stessa. 2.1. Invero, tutte le questioni poste dal presente ricorso sono in buona parte analoghe a quelle già affrontate in numerosi precedenti di questa Corte tra le medesime parti (cfr. Cass., Sez. 3, Sen-tenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 - 01; Sez. 3, Sen - tenza n. 2797 del 31/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 18075 del 05/07/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 19614, 19615, 19616, 19617, 19618 e 19619, tutte del 19/07/2019; Sez. 3, Ordinanze nn. 8147 e 8148 del 23/04/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 24984 del 09/11/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 4422 del 18/02/2021, non massimate; Sez. 3, Ordinanza n. 36649 del 25/11/2021, Rv. 663299 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 40255 del 15/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 2467 del 27/01/2022; Sez. 3, Ordinanze nn. 2469 e 2470 del 27/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 3287 del 03/02/2022), in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili. 2.2. Ciò posto, si ricorda in via preliminare che Corte territoriale, nella impugnata sentenza - dopo aver premesso che la sentenza del giudice di primo grado era stata pronunciata successivamente al 4 luglio 2009 e che pertanto avrebbe scrutinato soltanto i motivi di impugnazione che configuravano una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; dopo aver quindi dichiarato inammissibili i motivi di appello, che integravano gli estremi dell’opposizione agli atti esecutivi, essendo per essi proponibile soltanto il ricorso per cassazione; alle pp. 5-13, ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la sentenza del giudice di primo grado. Nel far ciò, la Corte ha preliminarmente dato atto che l’iter logico giuridico, seguito dal giudice di prime cure, si era articolato nei seguenti passaggi: a) era stata accertata la sussistenza di titoli all’origine dei crediti a mezzo della produzione degli estratti, dichiarati conformi all’originale, di due sentenze edi cinque ordinanze con le quali questa Corte di cassazione aveva rigettato o dichiarato inammissibili altrettanti ricorsi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e aveva condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali, oltre, in sei casi, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; b) le pronunce della Cassazione non sono suscettibili di impugnazione ordinaria e ciò è base sufficiente per affermare che le stesse costituiscono titolo per il recupero delle spese di giustizia e di eventuali sanzionipecuniarie sin dalla loro pronuncia; c) nel caso di specie, rilevava soltanto la circostanza che, nella data indicata in ciascuno degli estratti impugnati, fosse stato effettivamente pronunciato dal Presidente della Sezione della Suprema Corte un dispositivo con tenore corrispondente a quello riportato negli estratti medesimi e tale circostanza non era stata messo in dubbio dallo stesso opponente in sede di udienza 7 maggio 2013. Quindi, la Corte territoriale ha rigettato i tre motivi di appello, trattatiunitariamente, sulla base delle seguenti considerazioni: a) il giudice di primo grado non aveva utilizzato gli estratti per integrare la motivazione delle cartelle, ma aveva valorizzato la loro produzione per affermare l’esistenza dei titoli giurisdizionali all’origine dei crediti sottesi all’esecuzione; b) la produzione degli estratti era stata tempestiva, non aveva formato oggetto di specifica impugnazione; questa era stata spiegata soltanto in relazione alla tardività dell’integrazione della cartella esattoriale; c) gli estratti prodotti comprovavano la sussistenza dei titoli giudiziali, della cui esecuzione si trattava: -invero, alla luce del disposto di cui all’art. 227 ter primo comma del d.P.R. n. 115/2003 (come introdotto dall’art. 67 terzo comma lett. I della legge n. 69/2009) e del principio (affermato anche da Cass. pen. Sent. n. 22566/2009 e di portata generale in considerazione del carattere definitivo delle decisioni della Corte) per cui costituisce titolo esecutivo l’estratto della decisione in base al dispositivo dei provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione, l’Amministrazione, nel formare un estratto conforme all’originale del dispositivo di pronunce della Corte di cassazione rese in camera di consiglio non partecipata, aveva correttamente ritenuto detto titolo utilizzabile ai fini esecutivi e della riscossione, con la conseguenza che l’iscrizione a ruolo era correttamente avvenuta in forza dell’estratto della decisione sulla base dei dispositivi pronunciati all’udienza; -il solo dispositivo delle decisioni della corte di legittimità è sufficiente per intraprendere l’esecuzione ai sensi dell’art. 227 ter dPR n. 115/2002, costituendo esso titolo giurisdizionale azionabile in via esecutiva; -la giurisprudenza di legittimità riconosce la legittimità della formazione di un estratto del dispositivo pronunciato all’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 28 del reg. n. 334/1989, per cui non poteva accogliersi la tesi, sostenuta dall’allora appellante, secondo la quale la formazione dell’estratto presuppone un provvedimento integrale depositato e pubblicato. 2.3. In piena continuità con le sentenze in precedenti analoghi tra le stesse parti, il Collegio rileva quanto segue. A) Quanto al motivo primo, le indicate censure sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondate, come già spiegato soprattutto da Cass. n. 13974 del 2022,per le ragioni che di seguito si ripercorrono. In primo luogo, il ricorrente contesta l’affermazione della corte di appello secondo la quale egli non aveva eccepito la tardività dell’integrazione dei dati delle cartelle. La censura è inammissibile, in quanto non coglie il senso effettivo dell’affermazione contenuta, in proposito, nella sentenza impugnata: la corte territoriale ha in realtà semplicemente rilevato che l’attività di produzione documentale dell’ente opposto nella fase di merito dell’opposizione era avvenuta tempestivamente, sulla base della disciplina generale applicabile al giudizio ordinario di cognizione, precisando, peraltro solo ad abundantiam, che con riguardo a tale profilo non ne era stata eccepita la tardività, essendo stata esclusivamente dedotta dall’opponente una diversa questione, cioè la pretesa tardività dell’integrazione dei dati della cartella di pagamento. Per quanto riguardo tale ultima questione, del resto, le censure in diritto formulate nel ricorso risultano ugualmente in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate. Secondo il ricorrente, l’ente creditore avrebbe illegittimamente modificato e/o quanto meno integrato, nel corso del giudizio di opposizione, l’oggetto delle pretese creditorie risultanti dalle cartelle di pagamento, producendo gli estratti dei provvedi-menti giudiziari costituenti – a dire dell’amministrazione – il titolo per l’iscrizione a ruolo delle stesse. Orbene, in primo luogo si tratta di censure non sostenute da un adeguato e specifico richiamo al contenuto dei documenti sui quali sono fondate, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: esse sono quindi, come tali, di per sé inammissibili, non essendo possibile per la Corte verificare la fondatezza degli assunti posti alla loro base. In ogni caso, una volta esclusa l’ammissibilità, nella presente sede, delle contestazioni aventi ad oggetto la regolarità formale delle cartelle di pagamento, anche sotto il profilo della loro idoneità a consentire l’individuazione delle pretese creditorie azionate (essendo il presente giudizio limitato alle questioni attinenti al diritto di procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), risulta decisiva ed assorbente la considerazione per cui è senz’altro possibile, per l’ente creditore, dimostrare nel giudizio di opposizione il fondamento di tali pretese, in caso di contestazioni da parte del debitore intimato, mediante la produzione della relativa documentazione, come del resto avviene ordinariamente in qualunque giudizio di opposizione all’esecuzione, nel caso in cui sia contestata la sussistenza del credito oggetto dell’intimazione di cui all’atto di precetto, specie laddove il titolo necessiti di eventuali integrazioni extratestuali: nell’atto di precetto deve solo essere individuata la pretesa creditoria (e la regolarità formale dello stesso, sotto tale aspetto, è questione deducibile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.), mentre, in caso di contestazioni sull’esistenza di detta pretesa (ovvero della idoneità del relativo titolo a fondare l’esecuzione forzata), che introducono invece una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c., sarà onere del creditore fornire la prova dell’esistenza della stessa nel corso del giudizio di opposizione (producendo il titolo esecutivo ed eventualmente, ove occorra, gli ulteriori documenti necessari, in caso di titolo richiedente integrazioni extratestuali). Sotto questo aspetto, le censure avanzate dal ricorrente, che fanno riferimento a principi di diritto relativi all’impugnazione degli atti amministrativi e/o alla motivazione degli accertamenti di natura tributaria, risultano inconferenti rispetto all’oggetto della presente controversia, che è quello di un ordinario giudizio di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. Quanto poi alle contestazioni relative all’idoneità dei documenti prodotti dall’amministrazione a dimostrare la sussistenza dei crediti azionati nonché la legittimità della relativa iscrizione a ruolo, ancora una volta il ricorso risulta in primo luogo inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto privo di adeguati e specifici richiami al concreto contenuto della documentazione rilevante. In ogni caso, la decisione impugnata risulta certamente conforme a diritto, sia nella parte in cui in essa si afferma che il legittimo titolo per l’iscrizione a ruolo delle pretese creditorie dell’amministrazione era costituito dalle pronunzie della Corte di Cassazione (penale) che, nel dichiarare inammissibili i ricorsi proposti dallo Stara, lo avevano condannato alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di determinate somme in favore della Cassa delle Ammende, sia nella parte in cui si afferma che le decisioni della Corte di Cassazione in sede penale vengono ad esistenza già con la loro pronuncia, senza che sia necessario il deposito della motivazione e che, quindi, l’iscrizione a ruolo dei crediti che trovano fonte in tali decisioni è possibile anche solo in base al relativo dispositivo, richiamando in proposito l’indirizzo di questa stessa Corte, che il ricorso non offre ragioni per rimeditare (cfr., in particolare Cass. pen., Sez. 4, sent. n. 22566 del 2019; Sez. 1, sent. n. 35559 del 2008, in cui si afferma c he «poiché le decisioni della Corte di Cassazione sono per legge immediatamente esecutive indipendentemente dalla notifica o dalla comunicazione all’interessato, l’esecuzione può legittimamente avvenire sulla base dell’estratto della decisione, costituente titolo esecutivo, che viene formato e trasmesso al giudice di merito in base al semplice dispositivo riportato dal Presidente sul ruolo d’udienza, anteriormente al deposito del provvedimento in cancelleria»). B) Quanto al motivo secondo, le indicate censure sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondate, come già spiegato soprattutto da Cass. n. 4422 del 2021 per le ragioni che di seguito si ripercorrono. In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende ex art. 227 - ter d.p.r. n. 115 del 2002 la formazione del ruolo e la notificazione dellacartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica deiprovvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, essendo sufficiente lanotificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimiper consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito (Cass. n. 2553 del 2019 , che ha enunziato i l suindicato principio con riferimento a fattispecie in termini). Si è al riguardo precisato che il recupero delle spese di giustizia e dellesomme statuite in favore della Cassa delle ammende avviene ai sensi dell'art.227 ter, comma 1, T.U. spese di gius tizia (introdotto dall'art. 52 D.L. n. 112 del 2008, conv. nella L. n. 133 del 2008), in base al quale «entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo ... l'ufficio ... procede all'iscrizione a ruolo» (Cass.n. 2553 del 2019 ). Emerge evidente, a tale stregua, come non sia previsto che in base al combinato disposto di cui agli artt. 208, comma 1 lett. b), T.U. spese di giustizia, e 665 c.p.p. (trattandosi - c ome detto - di provvedimenti giurisdizionali penali definitivi all'esito della pronunzia della S.C. ) l'ufficio recupero crediti (Urc) è competente a formare il ruolo sotteso dalla cartella esattoriale notificata senza che sia necessario che la formazione del ruolo e lanotificazione della cartella risultino preceduti dalla notifica del provvedimento giurisdizionale originante l'azionato credito (Cass.n. 2553 del 2019). Soluzione di cui si è sottolineata la coerenza con la funzione in tal casoall'uopo svolta dalla notifica della cartella esattoriale. Argomentando dall'art. 49, 1° co., d.p.r. n. 602 del 1973, si è al riguardoosservato (cfr. Cass., n. 3021 del 2018 ; n. 15345 del 2018 ) che tale notificazione assume rilievo analogo al precetto riferito a titolo esecutivo rappresentato dal sotteso ruolo (Cass., n. 2553 del 2019; n. 15345 del 2018 ; n. 3021 del 2018 ), in quanto la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata allaparte, e il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (Cass., n. 15345del 2018; n. 12888 del 2015 ). C) Quanto al terzo motivo, come già spiegato soprattutto da Cass. n. 13974 del 2022 è sufficiente osservare che la valutazione della documentazione prodotta, quale prova dei crediti oggetto delle cartelle di pagamento, nonché della sussistenza di titoli idonei all’iscrizione a ruolo degli stessi, costituisce attività riservata ai giudici del merito, non sindacabile nella presente sede.Per i profili da ultimo indicati, le censure di cui al ricorso (inammissibili anche per violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non essendo riportato il testo della querela) si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto operati in sede di merito, sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in euro 3000, oltrea spese eventualmente prenotate a debito, in favore del controricorren
Sentenza Cassazione n. 27119/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris