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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01762/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23573-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 1462/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Camera di Commercio di Catanzaro al pagamento della somma di euro 10.039,41 per differenze su quanto a lui spettante a titolo di indennità di fine rapporto, denegate dal datore di lavoro sul presupposto che egli avesse già riscosso tale importo a titolo di anticipazione, circa dodici anni prima della cessazione del rapporto;

2. la Corte d'Appello di Catanzaro, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto che la c.t.u. grafologica svolta e conclusasi nel senso di una «probabile non identità ovvero non autografia», non avendo fornito — a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice — una valutazione in termini di certezza, non potesse ritenersi risolutiva ed ha quindi ritenuto che il pagamento di quell'importo fosse effettivamente avvenuto, ciò stabilendo sulla base di una serie di circostanze consistenti: nel non avere il Muraca chiarito perché egli non si fosse più interessato degli esiti della sua istanza di modifica della somma concessa in anticipazione, soprattutto considerando che la domanda era stata riconnessa ad elementi concreti, quale l'esigenza di ristrutturazione della casa di abitazione; - nella possibilità di evincere l'avvenuta anticipazione dalla busta paga, ove era stata praticata la variazione dell'importo degli interessi passivi addebitati; Ric. 2020 n. 23573 sez.

ML - ud. 21-09-2021 -2- - nel non esservi stata contestazione della quantificazione anticipata del t.f.r. residuo effettuata nel 2007 a favore del Muraca al fine di consentirgli di ottenere un prestito da una finanziaria; - nelle modalità di difesa del ricorrente che, dapprima, aveva negato di avere sottoscritto l'istanza di rettifica della misura dell'anticipazione richiesta, salvo ammetterne poi in successiva udienza la paternità, ma con disconoscimento della firma apposta sulla quietanza;

3. il Muraca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la Camera di Commercio ha opposto difese con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso afferma la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 342 e 263 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di appello addotti dalla Camera di Commercio avverso la sentenza del Tribunale e per l'introduzione attraverso l'atto di gravame di pretese diverse da quelle fatte valere in primo grado;

2. Il motivo è inammissibile in quanto esso, oltre a non chiarire in che cosa esattamente consisterebbe il novum introdotto con l'atto di gravame, non riporta la trascrizione dell'appello censurato, né un sunto critico degli specifici passaggi di esso da cui dovrebbe desumersi il vizio lamentato;

3. la formulazione del motivo si pone così in contrasto con i presupposti di specificità di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione Ric. 2020 n. 23573 sez.

ML - ud. 21-09-2021 -3- esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);

4. il secondo motivo adduce error in iudicando — violazione e falsa applicazione degli arti. 217, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.);

5. il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.420, 421 c.p.c. nonché omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.);

5. i motivi sono inammissibili], in quanto sub Jpecie di violazione di legge si solleciniiina revisione della valutazione dei dati istruttori, ipotizzando possibili diverse interpretazioni o indagini officiose, a fronte di una valutazione ampiamente circostanziata del giudice del merito, sopra riepilogata e svolta del tutto coerentemente con il principio per cui l'esito peritale non costituisce necessariamente l'unica fonte di convincimento rispetto alla verificazione della scrittura privata (C. 15686/2015, nonché C. 9523/2007);

6. le spese restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 ed accessori di legge.

Ric. 2020 n. 23573 sez.

ML ud. 21-09-2021 -4- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.9.2020. [OSCURATO:PERSONA] sidente dott.

L la Esposito tiué." e DEPO?,![OSCURATO:PERSONA] 2 O GEN 2022 „ lL CANCELLIERI E'." i'sTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23573-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 1462/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Camera di Commercio di Catanzaro al pagamento della somma di euro 10.039,41 per differenze su quanto a lui spettante a titolo di indennità di fine rapporto, denegate dal datore di lavoro sul presupposto che egli avesse già riscosso tale importo a titolo di anticipazione, circa dodici anni prima della cessazione del rapporto; 2. la Corte d'Appello di Catanzaro, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha ritenuto che la c.t.u. grafologica svolta e conclusasi nel senso di una «probabile non identità ovvero non autografia», non avendo fornito — a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice — una valutazione in termini di certezza, non potesse ritenersi risolutiva ed ha quindi ritenuto che il pagamento di quell'importo fosse effettivamente avvenuto, ciò stabilendo sulla base di una serie di circostanze consistenti: nel non avere il Muraca chiarito perché egli non si fosse più interessato degli esiti della sua istanza di modifica della somma concessa in anticipazione, soprattutto considerando che la domanda era stata riconnessa ad elementi concreti, quale l'esigenza di ristrutturazione della casa di abitazione; - nella possibilità di evincere l'avvenuta anticipazione dalla busta paga, ove era stata praticata la variazione dell'importo degli interessi passivi addebitati; Ric. 2020 n. 23573 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- - nel non esservi stata contestazione della quantificazione anticipata del t.f.r. residuo effettuata nel 2007 a favore del Muraca al fine di consentirgli di ottenere un prestito da una finanziaria; - nelle modalità di difesa del ricorrente che, dapprima, aveva negato di avere sottoscritto l'istanza di rettifica della misura dell'anticipazione richiesta, salvo ammetterne poi in successiva udienza la paternità, ma con disconoscimento della firma apposta sulla quietanza; 3. il Muraca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la Camera di Commercio ha opposto difese con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso afferma la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 342 e 263 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di appello addotti dalla Camera di Commercio avverso la sentenza del Tribunale e per l'introduzione attraverso l'atto di gravame di pretese diverse da quelle fatte valere in primo grado; 2. Il motivo è inammissibile in quanto esso, oltre a non chiarire in che cosa esattamente consisterebbe il novum introdotto con l'atto di gravame, non riporta la trascrizione dell'appello censurato, né un sunto critico degli specifici passaggi di esso da cui dovrebbe desumersi il vizio lamentato; 3. la formulazione del motivo si pone così in contrasto con i presupposti di specificità di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione Ric. 2020 n. 23573 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469); 4. il secondo motivo adduce error in iudicando — violazione e falsa applicazione degli arti. 217, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.); 5. il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.420, 421 c.p.c. nonché omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.); 5. i motivi sono inammissibili], in quanto sub Jpecie di violazione di legge si solleciniiina revisione della valutazione dei dati istruttori, ipotizzando possibili diverse interpretazioni o indagini officiose, a fronte di una valutazione ampiamente circostanziata del giudice del merito, sopra riepilogata e svolta del tutto coerentemente con il principio per cui l'esito peritale non costituisce necessariamente l'unica fonte di convincimento rispetto alla verificazione della scrittura privata (C. 15686/2015, nonché C. 9523/2007); 6. le spese restano regolate secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 ed accessori di legge. Ric. 2020 n. 23573 sez. ML ud. 21-09-2021 -4- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.9.2020. [OSCURATO:PERSONA] sidente dott. L la Esposito tiué." e DEPO?,![OSCURATO:PERSONA] 2 O GEN 2022 „ lL CANCELLIERI E'." i'sTO
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