CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 38961/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „- visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto non si confronta con gli argomenti sulla base dei quali la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità della condotta di evasione, ed è comunque manifestamente infondato, essendo stato sottolineato come a distanza dal luogo di restrizione il ricorrente stesse parlando con una persona, datasi a precipitosa fuga alla vista degli operanti, e come il ricorrente abbia reagito in modo violento per sottrarsi all'arresto in flagranza; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore I Presid nte