CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 16193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 5 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata dell'8 ottobre 2020, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 7 novembre 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato di un serbatoio di proprietà della ditta Sikella, posto a servizio di un cantiere. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, in presenza di una condotta limitata al prelievo del serbatoio ed carico del medesimo sul furgone a bordo del quale veniva immediatamente rinvenuto dagli operanti, senza che si fosse realizzata alcuna amotio, con conseguente cristallizzazione della condotta allo stadio del tentativo. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto all'elemento soggettivo del reato, trattandosi di res derelicta in quanto sita su di un cantiere dismesso e incustodito, oggetto di atti vandalici e sul quale, pertanto, difettava qualsivoglia custodia. 2.3. Con il terzo motivo si contesta la ritenuta sussistenza delle aggravanti, in assenza della prova di alcun atto di violenza finalizzato al distacco del serbatoio, non essendo stati rinvenuti strumenti atti allo scopo, e non ravvisandosi esposizione alla pubblica fede, in considerazione delle caratteristiche del sito, posto in aperta campagna. 2.4. Con il quarto motivo si prospetta l'improcedibilità del reato, in assenza di querela. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 7 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è generico e, in ogni caso, manifestamente infondato. La censura, invero, non si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha esplicitamente rimarcato come l'imputato sia stato fermato dagli operanti mentre, a bordo del veicolo sul quale era stato caricato il serbatoio, si stata allontanando dal sito, in tal modo evidenziando l'acquisizione del possesso autonomo del bene, che segna la consumazione del reato. Per altro verso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di un bene mobile, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (ex multis Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016, in linea con i criteri dettati da Sez. Un, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186) 2. E', per le stesse ragioni, inammissibile il secondo motivo. La doglianza, che contesta l'accertamento del dolo sotto il profilo della consapevolezza dell'altuità del bene è, invero, versata in fatto ed assertiva, laddove postula uno stato di abbandono che è stato, invece, escluso dalla Corte di merito, richiamando la collocazione del serbatoio sottratto a servizio di un container posto su un cantiere, la cui inattività non esprime, di per ciò solo, la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente (ex multis Sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020, dep. 2021, Degli Innocenti, Rv. 280380). 3. Il terzo motivo - che assorbe l'ultima censura - è manifestamente infondato. 3.1. Quanto all'aggravante della violenza sulle cose, il ricorso si limita a segnalare l'assenza, nella disponibilità dell'imputato, di strumenti da scasso, prospettando una deduzione del tutto neutra, a fronte dell'accertato distacco del serbatoio dall'impianto; né la censura si confronta con la trasformazione ed il mutamento di destinazione che l'impianto ha subìto in conseguenza del distacco del serbatoio che, rendendo necessaria un'attività di ripristino, integra senza dubbio la contestata aggravante (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042). 3.2. Del pari insindacabile si rivela la ritenuta sussistenza dell'ulteriore aggravante. 3.2.1. Oltre a riproporre - senza introdurre decisivi travisamenti della relativa prova - una diversa ricostruzione fattuale dello stato dei luoghi, la doglianza trascura come, in tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata, ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una • custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede (Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, 2021, Pellegrini, Rv, 280913). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in particolare, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene (Sez. 2, n. 42023 del 19/06/2019, Rv. 277046) e la ricorrenza di siffatta condizione è affidata, in via esclusiva, all'accertamento del giudice di merito che, se assistito da motivazione immune da vizi, non è censurabile con il ricorso per cassazione. 3.2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale ha posto in rilievo che il bene era collocato su un'area privata, liberamente accessibile; e tanto vale a determinare quella condizione di affidamento del bene alla buona fede altrui, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua dello stesso, in ragione della stessa natura del bene, insuscettibile di una più adeguata custodia (Sez. 5, n. 15395 del 28/01/2020, Rv. 279087). Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 4. [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas