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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 13139/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7512/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta AUTORENATO, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G.P. da Palestrina 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocatoFrancesco Roli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 208, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Torchio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte D'appello di Torino n. 1415/2018 depositata il30.7. 2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha ottenuto dal Tribunale di Torino decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], debitore principale, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., fideiussori, per la somma di € 330.000,00 oltre accessori, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la somma di € 321.739,94, oltre accessori, nonché nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di € 44.840,39, oltre accessori.

Il credito così azionato era composto: a) per € 178.739,94 dal debito residuo del finanziamento n.60788523 del 30.7.2010 oltre interessi; b) per € 311.472,57 dallo scoperto del conto corrente n.12411 oltre interessi; c) per € 203.785,54 per scoperto del conto corrente n.20060 oltre interessi; d) per € 2.582,28 per la fideiussione passiva prestata dalla Banca a favore di [OSCURATO:SOCIETA].

Hanno proposto opposizione [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di titolare della ditta Autorenato, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] eccependo l’applicazione di interessi usurari o comunque ultralegali, l’illegittima capitalizzazione degli interessi, l’assenza di causa del mutuo, l’invalidità delle fideiussioni rilasciate da [OSCURATO:SOCIETA]. per conflitto di interessi e da [OSCURATO:PERSONA] per l’illegittimità di interessi e commissione di massimo scoperto (di seguito: c.m.s.), e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni e la restituzione di quanto pagato in eccedenza.

Con sentenza del 22.10.2014 il Tribunale di Torino ha rigettato tutte le richieste istruttorie e ha respinto l’opposizione, confermando il decreto opposto.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di titolare della ditta Autorenato, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], a cui ha resistito l’appellata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] di appello di Torino, esperita consulenza tecnica d’ufficio (di seguito: c.t.u.), con sentenza del 30.7.2018 ha accolto parzialmente il gravame limitatamente alla rideterminazione del saldo dei conti correnti n.20060 e 121411, ha revocato il decreto opposto e condannato gli opponenti appellanti al pagamento: a) di € 178.739,94 quanto al finanziamento n.60788523 del 30.7.2010 oltre interessi; b) di € 265.205,44 quanto allo scoperto del conto corrente n.121411, oltre interessi; c) di € 170.788,18 quanto allo scoperto del conto corrente n.20060, oltre interessi; d) per € 2.582,28 per la fideiussione passiva prestata dalla Banca a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] torinese ha ritenuto che il saldaconto di cui all’art.50 d.lgs.385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) fosse sufficiente in sede di richiesta del decreto ingiuntivo; che l’applicazione del cosiddetto «saldo zero» sarebbe stata sfavorevole per il correntista; che la violazione dei doveri di correttezzae buona fede della banca fosse stata dedotta tardivamente e comunque in modo generico; che la consulenza tecnica disposta e condivisa avesse evidenziato una differenza a favore del correntista di € 79.264,49 per interessi indebitamente applicati; che la c.m.s. non dovesse essere conteggiata fra le spese per la determinazione del tasso effettivo globale (breviter TEG); che il tema della capitalizzazione degli interessi passivi fosse irrilevante; che la contestazione della causa del mutuo fondiario fosse generica; che la domanda riconvenzionale risarcitoria fosse priva di autonomia. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 28.2.2019 hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., svolgendo otto motivi.

Con atto notificato il 5.4.2019 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt.2710, 2697, 1832, e 1827 cod.civ. e si dolgono del fatto che la Corte territoriale abbia giudicato sufficiente la produzione parziale degli estratti conto dei conti n. 121411 e n.20060, non dalla data di apertura dei contratti ma da un momento successivo, nonostante che avesse dichiarato e accertato, anche tramite la consulenza tecnica, la nullità delle clausole dei contratti laddove prevedevano tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale non validamente pattuiti.

5. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione degli artt.115 e 116 cod.proc.civ. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

I ricorrenti lamentano che la Corte abbia posto a fondamento della decisione un fatto non provato e/ o valutato le prove in modo difforme dall’art.116 cod.proc.civ. in ordine alla mancata ricostruzione degli interi rapporti di entrambi i conti correnti e conseguentemente alla dimostrazione del credito vantato dalla banca come indicato nel decreto ingiuntivo.

Lamentano altresì che la Corte di appello abbia giudicato sufficiente la produzione degli estratti conto n. 121411 e 20060, non dalla data di apertura dei contratti, ma da un momento successivo, nonostante che avesse dichiarato e accertato, anche tramite la consulenza tecnica, la nullità delle clausole dei contratti laddove prevedevano tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale non validamente pattuiti.

6. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.50 TUB per aver ritenuto sufficiente la produzione del saldaconto e non la produzione dell’estratto conto in sede monitoria.

7. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt.2710,2697, 1832, e 1827 cod.civ.

Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.50 TUB.

I tre motivi, quarto, quinto e sesto, vengono trattati congiuntamente e con essi i ricorrenti intendono riproporre le doglianze articolate con i primi tre motivi avverso il sillogismo adottato dalla Corte territoriale per accogliere solo parzialmente l’appello e limitare alla sola somma di € 79.264,49 l’importo addebitato illegittimamente, in conseguenza dell’indebita circoscrizione temporale dell’indagine istruttoria esperita tramite c.t.u. non estesa all’intera durata dei rapporti di conto corrente.

8. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt.2710,2697, 1832, e 1827 cod.civ. e del d.lgs.342/1999.

I ricorrenti si lamentano che la Corte piemontese abbia giudicato generiche e non idonee a contestare le ragioni addotte dal Tribunale le motivazioni contenute nell’atto di appello circa la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi dei conti n.121411 e n.20060 a partire dalla data di apertura e abbia ritenuto corretta la verifica della sussistenza o meno della illegittima capitalizzazione a partire dalle date degli estratti conto prodotti molto posteriori alla loro apertura.

9. Con l’ottavo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione dell’art.115 cod.proc.civ. laddove la Corte di appello ha condiviso il giudizio del Tribunale perché i ricorrenti non avevano contestato che i saldi dei primi estratti conto di entrambi i conti correnti fossero attivi e che il debito si fosse formato dopo il 30.6.2000.

10. Le osservazioni preliminari sviluppate da parte controricorrente alle pagine 6 e 7 del controricorso sono del tutto condivisibili.

In primo luogo, poiché l’impugnazione proposta dai ricorrenti riguarda solo i crediti relativi ai saldi dei due conti correnti n.121411 e 20060 [afferenti alle precedenti voci b) e c)] e non investono le predette voci a) e d), ossia il finanziamento e la fideiussione passiva, sull’accertamento di tali ultimi crediti è calato il giudicato.

11. In secondo luogo, il ricorso ruota essenzialmente su due sole questioni: la produzione, probatoriamente inadeguata, in sede monitoria del solo «saldaconto» e la prova del credito solo parziale offerta dalla Banca nel giudizio di merito attraverso la produzione incompleta degli estratti conto dei due conti correnti n. 121411 e 20060 solo a partire dal giugno del 2000.

12. La prima questione sopra individuata è stata affrontata dai ricorrenti con il terzo motivo e ripresa con il sesto.

Essi sostengono che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato accolto sulla base di una documentazione inadeguata, e cioè sulla base di un mero certificato di saldaconto e non degli estratti conto prodotti solo in sede di giudizio di opposizione, in violazione dell’art.50 del d.lgs. 385 del 1.9.1993 (Testo unico bancario-TUB). [OSCURATO:SOCIETA] torinese ha sostenuto che il saldaconto era documentazione adeguata in sede monitoria e che nel giudizio di piena cognizione susseguente all’opposizione la Banca aveva integrato le produzioni.

La controricorrente eccepisce che tale eccezione era stata proposta ex adverso solo in appello, e quindi tardivamente, e che la documentazione prodotta in sede monitoria (doc. 3 e 11 del fascicolo allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) non costituiva un mero saldaconto e poteva invece essere assimilata a veri e propri estratti conto, in tal modo prendendo le distanze dalla motivazione addotta dalla Corte subalpina e proponendo una differente a ragione a sostegno del rigetto dell’avversaria eccezione.

13. È ben noto che il «saldaconto» è il documento bancario che indica il solo saldo finale del conto corrente; l’estratto conto, invece, è il documento che riporta il dettaglio di tutte le operazioni, attive e passive, contabilizzate nel conto in un certo periodo temporale.

In effetti l’art.50 del TUB prevede che le banche possano chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

Lasciate in disparte le ulteriori eccezioni sollevate dalla parte controricorrente, in omaggio al principio della ragion più liquida, i due motivi sopra ricordati possono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.

14. Essi, infatti, attengono alla legittimità della concessione del decreto ingiuntivo e non certo alla valutazione di merito espressa all’esito dell’opposizione, che, come è noto, introduce un giudizio di ordinaria cognizione avente ad oggetto la pretesa sostanziale azionata in sede monitoria.

Del tutto consolidata è infatti la giurisprudenza di questa Corte nel dire che con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte (ex plurimis, da ultimo: Sez. 6- 2, n. 32792 del 9.11.2021).

L’unico profilo rilevante, quindi, della deduzione dei ricorrenti, atterrebbe alle spese della fase monitoria, che però non sono state attribuite alla banca controricorrente, visto che la Corte di appello ha revocato il decreto ingiuntivo n.7696/2013, ha rideterminato il credito e ha regolato le spese del successivo giudizio, senza nulla dire in ordine alle spese della fase monitoria, restate quindi a carico di [OSCURATO:PERSONA].

15. Ai fini della risposta agli altri motivi di ricorso occorre riassumere la disciplina dell’onere della prova degli estratti conto nelle controversie relative a un conto corrente bancario.

L’onere della prova di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all’accertamento dell’indebito compete ex art.2697 c od.civ. al correntista, allorché agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, restando conseguentemente gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (in tema: Sez.1, 7.5.2015, n. 9201; Sez.1, 13.10.2016, n. 20693; Sez.1, 23.10.2017, n. 24948; Sez.1, 28.11.2018, n. 30822; Sez.1, 3.12.2018, n. 31187; Sez. 1, n. 30822 del 28.11.2018; Sez.1, 2.5.2019, n. 11543).

In tale evenienza l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Sez.1, 2.5.2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Sez.1, 28.11.2018, n. 30822 cit.).

La più recente giurisprudenza, tuttavia, ha messo in luce la possibilità di soddisfare l’onere anche con la produzione di documentazione alternativa.

Si è infatti chiarito che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Sez. 1, n. 37800 del 27.12.2022; Sez.6 - 1, n.29190 del 21.12.2020).

16. Opposta è la soluzione nel caso in cui ad agire sia la banca che pretende il pagamento del saldo passivo del conto corrente.

Certamente la banca non può sottrarsi alla prova del proprio credito invocando la non sussistenza dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre il decennio, perché non si può confondere l’onere di conservazione delle scritture con l’onere di provare il proprio credito.

Pertanto, nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio. (Sez. 1, n. 15148 del 11.6.2018; Sez.3, n. 34812 del 17.11.2021).

Difatti, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo. (Sez. 1, n. 9365 del 16.4.2018; Sez.1 , n. 23313 del 27.9.2018).

Si è detto, quindi, che nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.

Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto didare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.

Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Sez. 1, n. 11543 del 2.5.2019, cit.).

17. Vi è infine una terza ipotesi , ossia quella delle domande contrapposte della banca, che chiede il pagamento del saldo passivo del conto, e del correntista, che chiede la dichiarazione di nullità di talune clausole contrattuali e di illegittimità dei relativi addebiti in conto e conseguentemente la rideterminazione del saldo e la restituzione di quanto versato in eccedenza.

In tal caso, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa.

Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Sez. 1, n. 23852 del 29.10.2020; Sez. 6- 1, n. 22387 del 5.8.2021; Sez. 1, n. 27362 del 19.9.2022).

18. Nella fattispecie ricorreva proprio questa terza ipotesi perché alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria e poi ribadita in sede di opposizione si contrapponeva una domanda riconvenzionale di accertamento dell’indebito e di restituzione di quanto pagato indebitamente.

Gli attori opponenti infatti avevano chiesto in via riconvenzionale l’accertamentodella nullità delle clausole determinative del tasso di interesse, di capitalizzazione degli interessi e di commissione di massimo scoperto, l’accertamento dell’addebito di importi non dovuti e del loro diritto alla restituzione, fatto valere anche in via di compensazione, e comunque il risarcimento dei danni subiti.

Gli estratti conto dei due conti correnti de quibus anteriori al giugno del 2000 non erano stati prodotti né dalla Banca convenuta opposta, né dagli attori opponenti.

Entrambe le parti, quindi, erano venute meno al rispettivo onere probatorio, senonché era pacifico, perché la Banca non lo contestava ed anzi l’aveva dedotto e documentato, che i due conti correnti versavano a credito della correntista Autorenato nel giugno del 2000, nel momento da cui iniziava la serie degli estratti conto prodotti.

19. Ed all ora deve ritenersi corretto e rispettoso della regola dell’onere probatorio l’operato della Corte subalpina, che non poteva certamente accogliere la domanda di rideterminazione e restituzione proposta dai ricorrenti, che non avevano soddisfatto il loro onere producendo gli estratti conto anteriori.

Giustamente la Corte ha considerato il saldo attivo iniziale a favore della correntista al giugno 2000, quale dato pacifico e non contestato, nel rispetto delle indicazioni proveniente dalla citata giurisprudenza, giacché l’applicazione del saldo zero non avrebbe certamente penalizzato la Banca che non aveva prodotto gli estratti conto anteriori ma invece lo stesso correntista che all’epoca, per concorde allegazione, versava in attivo.

Certamente è astrattamente possibile che la depurazione del conto da addebiti illegittimi per il periodo anteriore al giugno 2000 avrebbe determinato un ancora maggiore attivo nel saldo dei due conti correnti, come osservano in memoria i ricorrenti, ma l’impossibilità di procedervi dipende dalla mancata soddisfazione dell’onere probatorio incombente sugli attuali ricorrenti.

Si può anche osservare, in altra convergente prospettiva, che la Corte subalpina ha accertato, confermando quanto già statuito dal Tribunale e senza censura dei ricorrenti, che alla data del 30.6.2000, dalla quale decorrevano gli estratti conto prodotti in giudizio, i rapporti di conto corrente «erano attivi, né il fatto ha formato oggetto di contestazione da parte degli attori, dunque la questione della pregressa illegittimità della capitalizzazione trimestrale è in concreto irrilevante».

Analoga irrilevanza in concreto, può aggiungersi, vale anche quanto al tasso degli interessi passivi: non risultando esservi stati, per il periodo anteriore al 30.6.2020, interessi passivi, la nullità della clausola determinativa del tasso non ha in concreto inciso sulla quantificazione del debito per quel periodo.

In conseguenza i motivi primo, secondo, quarto, quinto, settimo e ottavo, che ripropongono in termini e accenti diversi la medesima questione debbono essere rigettati.

20. Non presenta il carattere dell’autonomia neppure la prima censura del settimo motivo, laddove i ricorrenti lamentano la ritenuta irrilevanza della questione della illegittimità della sanatoria operata dall’art.25 del d.lgs. 342 del 1999 in contrasto con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del suo terzo comma ad opera della sentenza n.425 del2000 della Consulta.

Ora, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, è pur vero che questa Corte ha affermato che in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Sez. 1, n. 9140 del 19.5.2020;Sez.1, n. 294 20 del 23.12.2020; Sez.6-1, n.5931 del 4.3.2021; Sez.1, n.17634 del 21.6.2021; Sez.1 n.31702 del 4.11.2021).

Tuttavia i ricorrenti, da un lato, non contrastano in modo puntuale e specifico, quanto addotto dalla Corte di appello a pagina 8, primo capoverso, circa l’assoluta genericità delle censure da essi al proposito mosse con l’atto di appello; d’altro canto, i ricorrenti trascurano di non aver provato quanto necessario a suffragare in fatto quanto dedotto con riferimento al periodo anteriore al 30 giugno del 2000.

21. Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti debbono essere condannati al pagamento delle spese in favore del contro ricorrente, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 10.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, ol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7512/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta AUTORENATO, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G.P. da Palestrina 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocatoFrancesco Roli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 208, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Torchio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte D'appello di Torino n. 1415/2018 depositata il30.7. 2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha ottenuto dal Tribunale di Torino decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], debitore principale, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., fideiussori, per la somma di € 330.000,00 oltre accessori, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la somma di € 321.739,94, oltre accessori, nonché nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di € 44.840,39, oltre accessori. Il credito così azionato era composto: a) per € 178.739,94 dal debito residuo del finanziamento n.60788523 del 30.7.2010 oltre interessi; b) per € 311.472,57 dallo scoperto del conto corrente n.12411 oltre interessi; c) per € 203.785,54 per scoperto del conto corrente n.20060 oltre interessi; d) per € 2.582,28 per la fideiussione passiva prestata dalla Banca a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Hanno proposto opposizione [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di titolare della ditta Autorenato, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] eccependo l’applicazione di interessi usurari o comunque ultralegali, l’illegittima capitalizzazione degli interessi, l’assenza di causa del mutuo, l’invalidità delle fideiussioni rilasciate da [OSCURATO:SOCIETA]. per conflitto di interessi e da [OSCURATO:PERSONA] per l’illegittimità di interessi e commissione di massimo scoperto (di seguito: c.m.s.), e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni e la restituzione di quanto pagato in eccedenza. Con sentenza del 22.10.2014 il Tribunale di Torino ha rigettato tutte le richieste istruttorie e ha respinto l’opposizione, confermando il decreto opposto. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di titolare della ditta Autorenato, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], a cui ha resistito l’appellata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] di appello di Torino, esperita consulenza tecnica d’ufficio (di seguito: c.t.u.), con sentenza del 30.7.2018 ha accolto parzialmente il gravame limitatamente alla rideterminazione del saldo dei conti correnti n.20060 e 121411, ha revocato il decreto opposto e condannato gli opponenti appellanti al pagamento: a) di € 178.739,94 quanto al finanziamento n.60788523 del 30.7.2010 oltre interessi; b) di € 265.205,44 quanto allo scoperto del conto corrente n.121411, oltre interessi; c) di € 170.788,18 quanto allo scoperto del conto corrente n.20060, oltre interessi; d) per € 2.582,28 per la fideiussione passiva prestata dalla Banca a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] torinese ha ritenuto che il saldaconto di cui all’art.50 d.lgs.385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) fosse sufficiente in sede di richiesta del decreto ingiuntivo; che l’applicazione del cosiddetto «saldo zero» sarebbe stata sfavorevole per il correntista; che la violazione dei doveri di correttezzae buona fede della banca fosse stata dedotta tardivamente e comunque in modo generico; che la consulenza tecnica disposta e condivisa avesse evidenziato una differenza a favore del correntista di € 79.264,49 per interessi indebitamente applicati; che la c.m.s. non dovesse essere conteggiata fra le spese per la determinazione del tasso effettivo globale (breviter TEG); che il tema della capitalizzazione degli interessi passivi fosse irrilevante; che la contestazione della causa del mutuo fondiario fosse generica; che la domanda riconvenzionale risarcitoria fosse priva di autonomia. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 28.2.2019 hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., svolgendo otto motivi. Con atto notificato il 5.4.2019 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt.2710, 2697, 1832, e 1827 cod.civ. e si dolgono del fatto che la Corte territoriale abbia giudicato sufficiente la produzione parziale degli estratti conto dei conti n. 121411 e n.20060, non dalla data di apertura dei contratti ma da un momento successivo, nonostante che avesse dichiarato e accertato, anche tramite la consulenza tecnica, la nullità delle clausole dei contratti laddove prevedevano tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale non validamente pattuiti. 5. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione degli artt.115 e 116 cod.proc.civ. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. I ricorrenti lamentano che la Corte abbia posto a fondamento della decisione un fatto non provato e/ o valutato le prove in modo difforme dall’art.116 cod.proc.civ. in ordine alla mancata ricostruzione degli interi rapporti di entrambi i conti correnti e conseguentemente alla dimostrazione del credito vantato dalla banca come indicato nel decreto ingiuntivo. Lamentano altresì che la Corte di appello abbia giudicato sufficiente la produzione degli estratti conto n. 121411 e 20060, non dalla data di apertura dei contratti, ma da un momento successivo, nonostante che avesse dichiarato e accertato, anche tramite la consulenza tecnica, la nullità delle clausole dei contratti laddove prevedevano tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale non validamente pattuiti. 6. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.50 TUB per aver ritenuto sufficiente la produzione del saldaconto e non la produzione dell’estratto conto in sede monitoria. 7. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt.2710,2697, 1832, e 1827 cod.civ. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art.50 TUB. I tre motivi, quarto, quinto e sesto, vengono trattati congiuntamente e con essi i ricorrenti intendono riproporre le doglianze articolate con i primi tre motivi avverso il sillogismo adottato dalla Corte territoriale per accogliere solo parzialmente l’appello e limitare alla sola somma di € 79.264,49 l’importo addebitato illegittimamente, in conseguenza dell’indebita circoscrizione temporale dell’indagine istruttoria esperita tramite c.t.u. non estesa all’intera durata dei rapporti di conto corrente. 8. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione degli artt.2710,2697, 1832, e 1827 cod.civ. e del d.lgs.342/1999. I ricorrenti si lamentano che la Corte piemontese abbia giudicato generiche e non idonee a contestare le ragioni addotte dal Tribunale le motivazioni contenute nell’atto di appello circa la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi dei conti n.121411 e n.20060 a partire dalla data di apertura e abbia ritenuto corretta la verifica della sussistenza o meno della illegittima capitalizzazione a partire dalle date degli estratti conto prodotti molto posteriori alla loro apertura. 9. Con l’ottavo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione dell’art.115 cod.proc.civ. laddove la Corte di appello ha condiviso il giudizio del Tribunale perché i ricorrenti non avevano contestato che i saldi dei primi estratti conto di entrambi i conti correnti fossero attivi e che il debito si fosse formato dopo il 30.6.2000. 10. Le osservazioni preliminari sviluppate da parte controricorrente alle pagine 6 e 7 del controricorso sono del tutto condivisibili. In primo luogo, poiché l’impugnazione proposta dai ricorrenti riguarda solo i crediti relativi ai saldi dei due conti correnti n.121411 e 20060 [afferenti alle precedenti voci b) e c)] e non investono le predette voci a) e d), ossia il finanziamento e la fideiussione passiva, sull’accertamento di tali ultimi crediti è calato il giudicato. 11. In secondo luogo, il ricorso ruota essenzialmente su due sole questioni: la produzione, probatoriamente inadeguata, in sede monitoria del solo «saldaconto» e la prova del credito solo parziale offerta dalla Banca nel giudizio di merito attraverso la produzione incompleta degli estratti conto dei due conti correnti n. 121411 e 20060 solo a partire dal giugno del 2000. 12. La prima questione sopra individuata è stata affrontata dai ricorrenti con il terzo motivo e ripresa con il sesto. Essi sostengono che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato accolto sulla base di una documentazione inadeguata, e cioè sulla base di un mero certificato di saldaconto e non degli estratti conto prodotti solo in sede di giudizio di opposizione, in violazione dell’art.50 del d.lgs. 385 del 1.9.1993 (Testo unico bancario-TUB). [OSCURATO:SOCIETA] torinese ha sostenuto che il saldaconto era documentazione adeguata in sede monitoria e che nel giudizio di piena cognizione susseguente all’opposizione la Banca aveva integrato le produzioni. La controricorrente eccepisce che tale eccezione era stata proposta ex adverso solo in appello, e quindi tardivamente, e che la documentazione prodotta in sede monitoria (doc. 3 e 11 del fascicolo allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) non costituiva un mero saldaconto e poteva invece essere assimilata a veri e propri estratti conto, in tal modo prendendo le distanze dalla motivazione addotta dalla Corte subalpina e proponendo una differente a ragione a sostegno del rigetto dell’avversaria eccezione. 13. È ben noto che il «saldaconto» è il documento bancario che indica il solo saldo finale del conto corrente; l’estratto conto, invece, è il documento che riporta il dettaglio di tutte le operazioni, attive e passive, contabilizzate nel conto in un certo periodo temporale. In effetti l’art.50 del TUB prevede che le banche possano chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. Lasciate in disparte le ulteriori eccezioni sollevate dalla parte controricorrente, in omaggio al principio della ragion più liquida, i due motivi sopra ricordati possono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse. 14. Essi, infatti, attengono alla legittimità della concessione del decreto ingiuntivo e non certo alla valutazione di merito espressa all’esito dell’opposizione, che, come è noto, introduce un giudizio di ordinaria cognizione avente ad oggetto la pretesa sostanziale azionata in sede monitoria. Del tutto consolidata è infatti la giurisprudenza di questa Corte nel dire che con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte (ex plurimis, da ultimo: Sez. 6- 2, n. 32792 del 9.11.2021). L’unico profilo rilevante, quindi, della deduzione dei ricorrenti, atterrebbe alle spese della fase monitoria, che però non sono state attribuite alla banca controricorrente, visto che la Corte di appello ha revocato il decreto ingiuntivo n.7696/2013, ha rideterminato il credito e ha regolato le spese del successivo giudizio, senza nulla dire in ordine alle spese della fase monitoria, restate quindi a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 15. Ai fini della risposta agli altri motivi di ricorso occorre riassumere la disciplina dell’onere della prova degli estratti conto nelle controversie relative a un conto corrente bancario. L’onere della prova di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all’accertamento dell’indebito compete ex art.2697 c od.civ. al correntista, allorché agisce giudizialmente per l'accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, restando conseguentemente gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (in tema: Sez.1, 7.5.2015, n. 9201; Sez.1, 13.10.2016, n. 20693; Sez.1, 23.10.2017, n. 24948; Sez.1, 28.11.2018, n. 30822; Sez.1, 3.12.2018, n. 31187; Sez. 1, n. 30822 del 28.11.2018; Sez.1, 2.5.2019, n. 11543). In tale evenienza l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Sez.1, 2.5.2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Sez.1, 28.11.2018, n. 30822 cit.). La più recente giurisprudenza, tuttavia, ha messo in luce la possibilità di soddisfare l’onere anche con la produzione di documentazione alternativa. Si è infatti chiarito che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Sez. 1, n. 37800 del 27.12.2022; Sez.6 - 1, n.29190 del 21.12.2020). 16. Opposta è la soluzione nel caso in cui ad agire sia la banca che pretende il pagamento del saldo passivo del conto corrente. Certamente la banca non può sottrarsi alla prova del proprio credito invocando la non sussistenza dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre il decennio, perché non si può confondere l’onere di conservazione delle scritture con l’onere di provare il proprio credito. Pertanto, nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio. (Sez. 1, n. 15148 del 11.6.2018; Sez.3, n. 34812 del 17.11.2021). Difatti, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo. (Sez. 1, n. 9365 del 16.4.2018; Sez.1 , n. 23313 del 27.9.2018). Si è detto, quindi, che nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto didare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Sez. 1, n. 11543 del 2.5.2019, cit.). 17. Vi è infine una terza ipotesi , ossia quella delle domande contrapposte della banca, che chiede il pagamento del saldo passivo del conto, e del correntista, che chiede la dichiarazione di nullità di talune clausole contrattuali e di illegittimità dei relativi addebiti in conto e conseguentemente la rideterminazione del saldo e la restituzione di quanto versato in eccedenza. In tal caso, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Sez. 1, n. 23852 del 29.10.2020; Sez. 6- 1, n. 22387 del 5.8.2021; Sez. 1, n. 27362 del 19.9.2022). 18. Nella fattispecie ricorreva proprio questa terza ipotesi perché alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria e poi ribadita in sede di opposizione si contrapponeva una domanda riconvenzionale di accertamento dell’indebito e di restituzione di quanto pagato indebitamente. Gli attori opponenti infatti avevano chiesto in via riconvenzionale l’accertamentodella nullità delle clausole determinative del tasso di interesse, di capitalizzazione degli interessi e di commissione di massimo scoperto, l’accertamento dell’addebito di importi non dovuti e del loro diritto alla restituzione, fatto valere anche in via di compensazione, e comunque il risarcimento dei danni subiti. Gli estratti conto dei due conti correnti de quibus anteriori al giugno del 2000 non erano stati prodotti né dalla Banca convenuta opposta, né dagli attori opponenti. Entrambe le parti, quindi, erano venute meno al rispettivo onere probatorio, senonché era pacifico, perché la Banca non lo contestava ed anzi l’aveva dedotto e documentato, che i due conti correnti versavano a credito della correntista Autorenato nel giugno del 2000, nel momento da cui iniziava la serie degli estratti conto prodotti. 19. Ed all ora deve ritenersi corretto e rispettoso della regola dell’onere probatorio l’operato della Corte subalpina, che non poteva certamente accogliere la domanda di rideterminazione e restituzione proposta dai ricorrenti, che non avevano soddisfatto il loro onere producendo gli estratti conto anteriori. Giustamente la Corte ha considerato il saldo attivo iniziale a favore della correntista al giugno 2000, quale dato pacifico e non contestato, nel rispetto delle indicazioni proveniente dalla citata giurisprudenza, giacché l’applicazione del saldo zero non avrebbe certamente penalizzato la Banca che non aveva prodotto gli estratti conto anteriori ma invece lo stesso correntista che all’epoca, per concorde allegazione, versava in attivo. Certamente è astrattamente possibile che la depurazione del conto da addebiti illegittimi per il periodo anteriore al giugno 2000 avrebbe determinato un ancora maggiore attivo nel saldo dei due conti correnti, come osservano in memoria i ricorrenti, ma l’impossibilità di procedervi dipende dalla mancata soddisfazione dell’onere probatorio incombente sugli attuali ricorrenti. Si può anche osservare, in altra convergente prospettiva, che la Corte subalpina ha accertato, confermando quanto già statuito dal Tribunale e senza censura dei ricorrenti, che alla data del 30.6.2000, dalla quale decorrevano gli estratti conto prodotti in giudizio, i rapporti di conto corrente «erano attivi, né il fatto ha formato oggetto di contestazione da parte degli attori, dunque la questione della pregressa illegittimità della capitalizzazione trimestrale è in concreto irrilevante». Analoga irrilevanza in concreto, può aggiungersi, vale anche quanto al tasso degli interessi passivi: non risultando esservi stati, per il periodo anteriore al 30.6.2020, interessi passivi, la nullità della clausola determinativa del tasso non ha in concreto inciso sulla quantificazione del debito per quel periodo. In conseguenza i motivi primo, secondo, quarto, quinto, settimo e ottavo, che ripropongono in termini e accenti diversi la medesima questione debbono essere rigettati. 20. Non presenta il carattere dell’autonomia neppure la prima censura del settimo motivo, laddove i ricorrenti lamentano la ritenuta irrilevanza della questione della illegittimità della sanatoria operata dall’art.25 del d.lgs. 342 del 1999 in contrasto con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del suo terzo comma ad opera della sentenza n.425 del2000 della Consulta. Ora, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, è pur vero che questa Corte ha affermato che in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Sez. 1, n. 9140 del 19.5.2020;Sez.1, n. 294 20 del 23.12.2020; Sez.6-1, n.5931 del 4.3.2021; Sez.1, n.17634 del 21.6.2021; Sez.1 n.31702 del 4.11.2021). Tuttavia i ricorrenti, da un lato, non contrastano in modo puntuale e specifico, quanto addotto dalla Corte di appello a pagina 8, primo capoverso, circa l’assoluta genericità delle censure da essi al proposito mosse con l’atto di appello; d’altro canto, i ricorrenti trascurano di non aver provato quanto necessario a suffragare in fatto quanto dedotto con riferimento al periodo anteriore al 30 giugno del 2000. 21. Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti debbono essere condannati al pagamento delle spese in favore del contro ricorrente, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 10.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, ol
Decreto Cassazione n. 13139/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris