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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31828/2026

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del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ASSUNTACOCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 20 maggio 2025 la Corte di assise di appello di Venezia,in riforma di quella emessa dalla Corte di assise di Verona il 20 settembre 2023,ha escluso l’aggravante di cui all’art. 602 ter, primo comma, lett. c), cod. pen. inordine al delitto di cui all’art. 601 cod. pen., come riqualificato per i fatti di cui aicapi 1) e 2) con persona offesa XXXXXXXXXXXX e ritenuto l’assorbimento deldelitto di cui all’art. 4 legge n. 75 del 1958 di cui ai predetti capi con lamedesima persona offesa.Previa conferma, nel resto, della sentenza di primo grado, ha rideterminato lapena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quella di otto anni e sei mesi direclusione.2.

L’ipotesi accusatoria nei confronti dell’imputata è quella di avere fattoparte, con il ruolo di organizzatrice, di un’associazione per delinquere compostada più persone di origine nigeriana avente come finalità quella della tratta dipersone, ovvero l’agevolazione dell’ingresso illegale di ragazze provenienti dallaNigeria da destinare all’attività di prostituzione dalla quale ricavare illecitiproventi (capo 1)).L’imputata è stata indicata, inoltre, come favoreggiatrice dell’ingresso illegalesul territorio italiano di XXXXXXXXXXXX e di altre due ragazzeXXXXXXXXXXXXXXX al fine di sfruttarne la prostituzione (capo 2)) e sfruttatricee favoreggiatrice della prostituzione di altre giovani nigeriane identificate inXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(percependo i relativi profitti) – capo 3) - e altra giovane nigeriana detta XXX –capo 5).I giudici di appello hanno ritenuto sostanzialmente convalidata l’ipotesiaccusatoria, come sostanzialmente già fatto dal giudice di primo grado, egiudicato la XXXXXXXXXXX responsabile del delitto di tratta (art. 601 cod. pen.),in esso assorbiti i delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art.12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998), favoreggiamento e sfruttamento dellaprostituzione (art. 3, nn. 5 e 7, legge n. 75 del 1958) con riguardo adXXXXXXXXXXXXX di quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestinadelle giovani XXXXXXXXXXXXX e di favoreggiamento e sfruttamento dellaprostituzione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Dato atto di avere disposto la traduzione della sentenza di primo grado neiconfronti dell’imputata alloglotta e respinta l’eccezione preliminare di nullità dellasentenza per difetto di contestazione del delitto di tratta, la decisione della Corteveneziana ha reputato immune da vizi gran parte della pronuncia di primo gradosulla scorta del materiale indiziario costituito da fonti orali (con particolareriferimento, per quanto riguarda i delitti che l’hanno vista persona offesa,XXXXXXXXXXXX) e da intercettazioni telefoniche che hanno consentito, siccomeconvalidate da dati investigativi costituiti anche da controlli e identificazioni dipolizia giudiziaria, di accertare le condotte delittuose dell’imputata.3.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la XXXXXXXXXXXX permezzo del proprio difensore di fiducia, articolando cinque motivi.3.1.

Con il primo lamenta la violazione di legge processuale riferita all’art. 143cod. proc. pen. per non avere disposto la Corte di assise di appello di Venezia latraduzione della sentenza impugnata in favore dell’imputata.Quest’ultima non conosce la lingua italiana, come ampiamente evincibile daglireso necessario anche in base a quanto statuito da plurime decisioni di questaCorte di legittimità richiamate in ricorso.3.2.

Altra violazione di legge processuale viene lamentata in relazione all’art.522 cod. proc. pen. per avere i giudici di merito ritenuto l’imputata responsabiledel delitto di tratta ai danni di XXXXXXXXXXXX dopo avere così riqualificato ilreato di associazione per delinquere aggravato contestato al capo 1)dell’imputazione per il quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione.I giudici di appello, a fronte della contestazione del delitto di associazione perdelinquere aggravato dalla finalità di commettere (anche) il delitto di tratta di cuiall’art. 601 cod. pen., hanno ritenuto contestato anche il reato fine in tal modoriqualificando quello di cui al capo 1), pronunciando, contestualmente econtraddittoriamente, l’assoluzione per il delitto associativo.Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di assise di appello, lacontestazione, quindi, non conteneva, in alcun modo, gli elementi descrittivi deldelitto di tratta.3.3.

Con il terzo motivo, la difesa si duole della violazione di legge e del viziodi motivazione per difetto dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 601cod. pen.Rispetto alla persona offesa XXXXXXXXXXXX i giudici di merito hanno omessoogni motivazione in punto di elementi costitutivi del delitto in questione,essendosi soffermati, in assoluta prevalenza, su quella di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina.3.4.

Con il quarto motivo si lamentano violazione di legge e vizio dimotivazione in merito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina delleragazzeXXXXXXXXXXXXXX con particolare riferimento alla mancata indicazionedel contributo effettivo dato dall’imputata a favorire l’ingresso illegale dellestesse in Italia.Del tutto carente sarebbe la motivazione in relazione alle ritenute aggravanti;inoltre il termine di prescrizione del delitto, contestato come commesso «nelcorso del 2016 e primi mesi del 2017», sarebbe decorso già all’epoca delladecisione oggetto di ricorso.3.5.

Con il quinto motivo la ricorrente eccepisce i medesimi vizi di cui ai puntiprecedenti anche con riferimento al reato di sfruttamento della prostituzione diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX.Sul punto, si afferma, i giudici di appello hanno motivato in conformità allasentenza di primo grado, senza prendere in esame i motivi di gravame.Inoltre, anche in questo caso, i reati di cui ai capi 3) e 5) sono estinti perprescrizione.4.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, pur avendodato atto della fondatezza del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente privo di fondamento.2.

Il primo motivo è privo di specificità.La ricorrente contesta la violazione di legge processuale in relazione agli artt.606, comma 1, lett. c) e 143 cod. proc. pen. per non essere stata disposta latraduzione della sentenza pronunciata nei confronti dell’imputata che nonconosce e non parla la lingua italiana.Conseguenza di tale omissione sarebbe l’irrimediabile compressione del dirittodi difesa in funzione dell’impugnazione della sentenza di appello.A supporto della censura, richiama quanto affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte in relazione alla verificazione, nel caso di specie, di una nullità aregime intermedio con conseguente sospensione del diritto di impugnazione dellasentenza fino al perfezionamento della procedura di traduzione.L’assunto difensivo, tenuto conto della sequenza procedimentale rilevante aifini della disamina dell’eccezione, è generico ed omissivo di una circostanza cherisulta documentalmente agli atti, ossia l’avvenuta traduzione della sentenza diappello.Esiste agli atti, infatti, una copia della sentenza della Corte di assise di appellotradotta in lingua inglese.La pronuncia oggetto di impugnazione è stata emessa il 20 maggio 2025 ed iltermine per il deposito della motivazione è stato indicato in novanta giorni conconseguente scadenza, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, al 17settembre 2025.La sentenza tradotta è stata depositata in cancelleria il 10 ottobre 2025 enotificata agli imputati il 5 novembre 2025, ovvero in pendenza del termine perla proposizione del ricorso per cassazione che è stato depositato, invece, ilprecedente 3 ottobre 2025.A fronte della intervenuta traduzione del provvedimento impugnato, tuttavia,la ricorrente nulla ha dedotto o eccepito.La proposizione del ricorso è intervenuta pochi giorni prima del deposito dellasentenza tradotta e l’adempimento funzionale all’esercizio effettivo del diritto didifesa dell’imputata è stato eseguito nella pendenza del termine per laproposizione dell’impugnazione.A questo proposito, giova richiamare il principio di diritto enunciato dalmassimo organo nomofilattico in base al quale «l'omessa traduzione dellasentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la linguaitaliana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione orilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamentodella sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fasesuccessiva alla deliberazione, per la traduzione. (In motivazione, la Corte haprecisato che l'esecuzione della traduzione oltre "un termine congruo", inviolazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., determina lo slittamento deltermine per impugnare, se questo non è ancora decorso, ovvero, se lo stesso èormai consumato, la deducibilità della nullità della sentenza)» (Sez.

U, n. 38306del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 - 01).In sostanza, se il giudice ha disposto la traduzione della sentenza sorge acarico dell’imputato uno specifico onere consistente nella deduzione dellaincongruità del termine o delle modalità di espletamento dell’incarico in funzionedello spiegarsi effettivo delle prerogative difensive.A tali conclusioni sono pervenute le stesse Sezioni Unite nell’arrestomenzionato.La pronuncia ha affrontato la questione della configurabilità effettiva dellaomissione della traduzione interrogandosi sulla nozione di “congruità” deltermine entro il quale deve essere disposto l’adempimento.A tale proposito, non condividendo l’orientamento che individua tale terminein quello decorrente dal deposito (effettivo) della sentenza in italiano sino altempo indicato dal codice di rito per proporre l’impugnazione, ha affermato che itempi per la traduzione non possono essere predeterminati poiché correlati aduna molteplicità di fattori tra loro eterogenei suscettibili di essere valutati dalgiudice di merito, mentre “il conferimento dell’incarico per la traduzione dellasentenza va circoscritto entro tempi certi, essendo già emersa al momentodell’adozione della “sentenza – decisione” la mancata conoscenza della linguaitaliana da parte dell’imputato e quindi, in assenza di rinuncia espressa, lanecessità dell’adempimento”.E’ stato, quindi affermato che «la procedura per la traduzione vada attivata(con il conferimento dell’incarico) al più tardi al momento in cui la “sentenza –documento” in lingua italiana è effettivamente depositata» e il relativo vizio deveessere eccepito, vertendosi in tema di nullità generale a regime intermedio, insede di impugnazione.Nel caso in cui la traduzione sia stata disposta, assume rilievo l’informazioneche deve essere recapitata all ’ imputato in ordine all ’effettuazionedell ’adempimento.In relazione alla questione dell’interesse al quale, secondo altro arresto delleSezioni Unite (Sez.

U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356- 01), dovrebbe annettersi il valore di vero e proprio presupposto per far valerela relativa eccezione, la sentenza Ndiaye ha precisato di non condividere, “nellasua assolutezza” l’affermazione di cui alla precedente decisione, operando alcunesignificative precisazioni.In particolare, è stato sostenuto che, in caso di omessa traduzione dellasentenza è escluso che la parte debba allegare un concreto ed attuale pregiudizio“in quanto è inesigibile per il difensore illustrare i profili di doglianza prospettabilidall’imputato personalmente , visto che quest’ultimo è impossibilitato all’esamediretto dell’atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile”.L’omessa traduzione della sentenza, pertanto, produce, di per sé, un concretoe reale pregiudizio.Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, evidenziato come l’interesse a far valere lanullità possa venire in considerazione «in quelle situazioni in cui la traduzionedella sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall’interessato nonconformi al dettato dell’art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. att. cod. proc.pen.: ad esempio in un termine non congruo, in modo incompleto ovvero informa orale.

Qualora in particolare l'esecuzione della traduzione non abbiarispettato il «termine congruo», previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen.(ad es. l'incarico per la traduzione è conferito non tempestivamente; il termineper la traduzione è incongruo), va precisato che: se essa sopraggiunge primadello spirare del termine per impugnare la stessa determina lo slittamento deltermine per impugnare, consentendo all'interessato di difendersi; sesopraggiunge successivamente, l'eccezione di nullità della sentenza perviolazione dell'art. 143 cod. proc. pen. dovrà confrontarsi con le prerogativedifensive ancora disponibili per far valere l'interesse alla stessa (motivi aggiuntie/o conclusioni)».Applicando tali principi alla presente fattispecie, deve osservarsi come laricorrente, pur in presenza della traduzione della sentenza, nulla abbia dedotto alriguardo, né con riferimento alla incongruità del termine entro il quale è statoaffidato l’incarico per l’adempimento, né con specifico riferimento alle modalitàcon le quali lo stesso è stato eseguito e la traduzione è stata, in concreto,effettuata.Pur non emergendo dalla disamina degli atti la data in cui il giudice di appelloha disposto la traduzione del provvedimento, sarebbe stato onere dell’imputataprendere posizione sul punto che ha, invece, del tutto trascurato non assumendoalcuna iniziativa difensiva, neppure mediante il deposito di motivi aggiunti omemorie.Tanto rende generica la censura sollevata dalla ricorrente con il motivo diricorso in esame che, quindi, deve essere ritenuto inammissibile.3.

Il secondo motivo è infondato.La critica è limitata alla intervenuta riqualificazione del reato di associazioneper delinquere di cui al capo 1) in quello di tratta aggravata ai danni diXXXXXXXXXXXX.Riproponendo, sostanzialmente, analoga censura già proposta con l’atto diappello, la ricorrente sostiene essersi verificata la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 522 cod. proc. pen. a ragione della intervenuta condanna peril delitto di tratta di cui all’art. 601 cod. pen. (aggravato a norma dell’art. 602,-ter, primo comma, lett. b) e c), cod. pen.) in assenza di una specificacontestazione.Secondo la difesa, infatti, l’imputazione originaria riguardava il delitto diassociazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzato allacommissione dei delitti di tratta e favoreggiamento dell’immigrazione clandestinain funzione dello sfruttamento della prostituzione.Sul punto, in termini coerenti ed esenti dal vizio eccepito dalla ricorrente, laCorte di assise di appello ha messo in evidenza come nella contestazione di cui alcapo 1) della rubrica fosse riportata la descrizione della condotta di tratta,laddove la partecipazione al sodalizio di cui all’art. 416 cod. pen. è stata riferitaalla finalità della commissione di tale specifico delitto, oltre che al reclutamento,trasferimento e trasporto di persone dall’esteroIl delitto contestato è quello di associazione per delinquere finalizzata allacommissione dei delitti di tratta e favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina.Il reato è stato riqualificato in quello di tratta, previo assorbimento di quello difavoreggiamento dell’immigrazione clandestina relativamente alla stessa personaoffesa contestato al capo 2).La riqualificazione del reato contestato è esente dal vizio lamentato poiché dalcontenuto della contestazione, in effetti, si evince, in fatto, una descrizionecompatibile con quanto ritenuto e, certamente tale da rendere la sentenza unapronuncia «a sorpresa».L’assoluzione per il reato associativo può essere ritenuta non contraddittorianella misura in cui è possibile desumere dal capo di imputazione la contestazionedi più reati e non della sola associazione.Sul punto, quindi, appare immune da censure la motivazione di cui al par. 4.1.il cui contenuto, peraltro, è contestato in maniera generica e reiterativa (percome si desume dalla stessa sentenza impugnata nella parte in cui ricostruisce ilmotivo di impugnazione nel merito).D’altronde, costituisce principio consolidato e condiviso quello in base al quale«in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementiessenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddettonon va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, laviolazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" delprocesso, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione» (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051 - 01)4.

Il terzo motivo è inammissibile.Con esso si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto ditratta ai danni di XXXXXXXXXXXXXLa presunta persona offesa che, in base alla stessa ricostruzione dellasentenza impugnata, avrebbe descritto solo condotte di favoreggiamentodell’immigrazione e sfruttamento della prostituzione, non sarebbe stata vittimadi alcuna costrizione o violenza funzionali ad indurla a prostituirsi, né ad altreforme di abuso, neppure quando si è rifiutata di esercitare il meretricio ed halasciato l’abitazione dell’imputata.La tesi difensiva è generica e priva di effettivo e specifico confronto con ladecisione impugnata con la quale la Corte veneziana ha motivato sulla questionededotta già sollevata con i motivi di appello in termini del tutto omogenei a quelliriproposti in questa sede di legittimità.Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto dielementi costitutivi del delitto di tratta (con specifico riguardo alla condizione divulnerabilità della vittima), la Corte di assise di appello ha ricostruito il contributofornito dall’imputata al reclutamento, trasporto e ingresso irregolare dellapersona offesa in territorio italiano con l’inganno, ossia facendole credere cheavrebbe lavorato in un negozio di articoli africani.Sul punto, i giudici di merito hanno richiamato le dichiarazioni della stessapersona offesa all’udienza del 30 gennaio 2023 ritenendole coerenti con lerisultanze delle attività intercettative dalle quali è emerso che la vittima è stataportata in Italia dalla Nigeria, passando per la Libia e, dopo un periodo dipermanenza in un centro per immigrati, è stata presa in carico dall’imputata chel’ha avviata alla prostituzione.La ricorrente ha personalmente preso parte alle attività funzionali a consentirel’ingresso della persona offesa in territorio nazionale costringendola, anche inbase a quanto risultante dalle intercettazioni puntualmente riportate a pag. 17della sentenza, a prostituirsi.Si tratta di passaggi decisivi della motivazione rispetto ai quali il ricorsoomette ogni confronto, risolvendosi nella mera reiterazione di argomenti fattualigià adeguatamente valutati in sede di merito.Giova, sul punto, richiamare il costante principio per cui il ricorso percassazione non può essere fondato su motivi che ripropongano le medesimeragioni esposte in precedenza, ossia già discusse e ritenute infondate dal giudicedel gravame; motivi di tal genere, infatti, devono esser considerati non specifici.La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non soloper la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì ancheper la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendoignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecif ic ità conducente, a mente del l 'art. 591 comma 1 lett. c),all'inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).5.

Il quarto motivo ha ad oggetto i l delitto di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina delle persone offese XXXXXXXXXXXXXX le ritenutecircostanze aggravanti (con specifico riguardo a quella del pericolo di vita) el’intervenuta prescrizione del reato in contestazione.Si tratta della fattispecie di cui all’art. 12, comma 3, lett. b) e d), 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 contestata al capo 2).Anche in questo caso, la censura omette di confrontarsi adeguatamente con ilcontenuto della sentenza impugnata che ha ricostruito dettagliatamente, in fatto,le condotte riferibili all’imputata in relazione all’agevolazione dell’ingresso dellegiovani in Italia e al loro trasporto.Peraltro, è stato sostenuto in sentenza che la stessa imputata si è occupatadel finanziamento dell’operazione e ciò, ancora una volta, sulla scorta di unapuntuale disamina del compendio intercettativo sintetizzato alle pagg. 20 eseguenti della motivazione.In termini esenti da vizi è stata ritenuta integrata la fattispecie consumatacontestata al capo 2) della rubrica, pur non essendosi perfezionato l’arrivo dellepersone offese in territorio italiano.Secondo il preferibile e prevalente orientamento di questa Corte, infatti, «intema di disciplina dell'immigrazione, la fattispecie criminosa disciplinata dall'art.12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o "aconsumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere attidiretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazionedella disciplina di settore, non richiedendo l'effettivo ingresso illegaledell'immigrato in detto territorio» (Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim,Rv. 271127 - 01).Il reato è stato giudicato aggravato sia dal pericolo di vita delle persone offeseche dalla finalità di sfruttamento della prostituzione e la relativa censura siricorrenza che, specie nella sentenza di primo grado (pag. 22), - conforme allapronuncia di appello - è stata adeguatamente illustrata.Tenuto conto, inoltre della fattispecie di reato contestata e ritenuta (si trattadi favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato) non sonocertamente decorsi i termini di prescrizione, pur tenendo conto dei limiti edittalidella pena applicabili ratione temporis.6.

Parimenti generico è il quinto motivo riferito alle condotte di sfruttamentodella prostituzione contestate come commesse ai danni, rispettivamente, dellepersone offese XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(capo 3) e XXXX(capoLe contestazioni difensive sono di estrema genericità e si limitano, quanto alcapo 3), a lamentare l’adozione di una motivazione coincidente a quella dellasentenza di primo grado e, con riferimento al capo 5), l’insufficienza della solaintercettazione valorizzata.Si tratta di allegazioni che trascurano di considerare la complessivamotivazione adottata dalla Corte distrettuale.In re laz ione a l la fa t t i spec ie che vede come persone o f feseXXXXXXXXXXXXXXXXX sono sati valorizzati gli esiti di controlli di polizia e servizidi appostamento, oltre ad alcune ricariche su carte postepay attestantiversamenti eseguiti in favore dell’imputata.Inoltre, sono state compiutamente illustrate ulteriori risultanze derivanti dacaptazioni dalle quali è ulteriormente rimasta dimostrata la condotta delittuosaascritta all’imputata.Ancora una volta, rispetto a tale complessiva ricostruzione, il ricorso si limita aribadire l’insufficienza della motivazione, senza prendere specifica posizione sulpercorso motivazionale della sentenza impugnata.Analogo ragionamento va svolto con riferimento alla contestazione di cui alcapo 5) per la quale, parimenti, la ricorrente si limita a dedurre l’insufficienza delquadro indiziario, senza soffermarsi sulla motivazione della pronuncia impugnatache, peraltro, ha valorizzato, due conversazioni, non una come affermato inricorso.Quanto all’eccepita prescrizione, va segnalato, che la fattispecie in rilievo èquella di cui all’art. 3, n. 8 legge n. 75 del 1958, aggravata ai sensi dell’art. 4, n.7 della stessa legge, tale essendo la riqualificazione operata sin dalla sentenza diprimo grado con riferimento ai reati di cui ai capi 3) e 5) in esame.Poiché l’aggravante ritenuta comporta il raddoppio della pena, occorre avereriguardo alla sanzione massima di dodici anni di reclusione suscettibile di essereprolungato di un quarto ex art. 161 cod. pen. con la conseguenza che il terminenecessario a prescrivere i reati in esame è di quindici anni, al netto dellesospensioni.Tenuto conto che i reati sono stati contestati come commessi “tra l’agosto2016 e il febbraio 2017” (capo 3)) e “nel corso del 2016” (capo 5)), il relativotermine non è decorso.7.

Alla luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensidell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ASSUNTACOCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 20 maggio 2025 la Corte di assise di appello di Venezia,in riforma di quella emessa dalla Corte di assise di Verona il 20 settembre 2023,ha escluso l’aggravante di cui all’art. 602 ter, primo comma, lett. c), cod. pen. inordine al delitto di cui all’art. 601 cod. pen., come riqualificato per i fatti di cui aicapi 1) e 2) con persona offesa XXXXXXXXXXXX e ritenuto l’assorbimento deldelitto di cui all’art. 4 legge n. 75 del 1958 di cui ai predetti capi con lamedesima persona offesa.Previa conferma, nel resto, della sentenza di primo grado, ha rideterminato lapena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quella di otto anni e sei mesi direclusione.2. L’ipotesi accusatoria nei confronti dell’imputata è quella di avere fattoparte, con il ruolo di organizzatrice, di un’associazione per delinquere compostada più persone di origine nigeriana avente come finalità quella della tratta dipersone, ovvero l’agevolazione dell’ingresso illegale di ragazze provenienti dallaNigeria da destinare all’attività di prostituzione dalla quale ricavare illecitiproventi (capo 1)).L’imputata è stata indicata, inoltre, come favoreggiatrice dell’ingresso illegalesul territorio italiano di XXXXXXXXXXXX e di altre due ragazzeXXXXXXXXXXXXXXX al fine di sfruttarne la prostituzione (capo 2)) e sfruttatricee favoreggiatrice della prostituzione di altre giovani nigeriane identificate inXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(percependo i relativi profitti) – capo 3) - e altra giovane nigeriana detta XXX –capo 5).I giudici di appello hanno ritenuto sostanzialmente convalidata l’ipotesiaccusatoria, come sostanzialmente già fatto dal giudice di primo grado, egiudicato la XXXXXXXXXXX responsabile del delitto di tratta (art. 601 cod. pen.),in esso assorbiti i delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art.12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998), favoreggiamento e sfruttamento dellaprostituzione (art. 3, nn. 5 e 7, legge n. 75 del 1958) con riguardo adXXXXXXXXXXXXX di quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestinadelle giovani XXXXXXXXXXXXX e di favoreggiamento e sfruttamento dellaprostituzione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Dato atto di avere disposto la traduzione della sentenza di primo grado neiconfronti dell’imputata alloglotta e respinta l’eccezione preliminare di nullità dellasentenza per difetto di contestazione del delitto di tratta, la decisione della Corteveneziana ha reputato immune da vizi gran parte della pronuncia di primo gradosulla scorta del materiale indiziario costituito da fonti orali (con particolareriferimento, per quanto riguarda i delitti che l’hanno vista persona offesa,XXXXXXXXXXXX) e da intercettazioni telefoniche che hanno consentito, siccomeconvalidate da dati investigativi costituiti anche da controlli e identificazioni dipolizia giudiziaria, di accertare le condotte delittuose dell’imputata.3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la XXXXXXXXXXXX permezzo del proprio difensore di fiducia, articolando cinque motivi.3.1. Con il primo lamenta la violazione di legge processuale riferita all’art. 143cod. proc. pen. per non avere disposto la Corte di assise di appello di Venezia latraduzione della sentenza impugnata in favore dell’imputata.Quest’ultima non conosce la lingua italiana, come ampiamente evincibile daglireso necessario anche in base a quanto statuito da plurime decisioni di questaCorte di legittimità richiamate in ricorso.3.2. Altra violazione di legge processuale viene lamentata in relazione all’art.522 cod. proc. pen. per avere i giudici di merito ritenuto l’imputata responsabiledel delitto di tratta ai danni di XXXXXXXXXXXX dopo avere così riqualificato ilreato di associazione per delinquere aggravato contestato al capo 1)dell’imputazione per il quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione.I giudici di appello, a fronte della contestazione del delitto di associazione perdelinquere aggravato dalla finalità di commettere (anche) il delitto di tratta di cuiall’art. 601 cod. pen., hanno ritenuto contestato anche il reato fine in tal modoriqualificando quello di cui al capo 1), pronunciando, contestualmente econtraddittoriamente, l’assoluzione per il delitto associativo.Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di assise di appello, lacontestazione, quindi, non conteneva, in alcun modo, gli elementi descrittivi deldelitto di tratta.3.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole della violazione di legge e del viziodi motivazione per difetto dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 601cod. pen.Rispetto alla persona offesa XXXXXXXXXXXX i giudici di merito hanno omessoogni motivazione in punto di elementi costitutivi del delitto in questione,essendosi soffermati, in assoluta prevalenza, su quella di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina.3.4. Con il quarto motivo si lamentano violazione di legge e vizio dimotivazione in merito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina delleragazzeXXXXXXXXXXXXXX con particolare riferimento alla mancata indicazionedel contributo effettivo dato dall’imputata a favorire l’ingresso illegale dellestesse in Italia.Del tutto carente sarebbe la motivazione in relazione alle ritenute aggravanti;inoltre il termine di prescrizione del delitto, contestato come commesso «nelcorso del 2016 e primi mesi del 2017», sarebbe decorso già all’epoca delladecisione oggetto di ricorso.3.5. Con il quinto motivo la ricorrente eccepisce i medesimi vizi di cui ai puntiprecedenti anche con riferimento al reato di sfruttamento della prostituzione diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX.Sul punto, si afferma, i giudici di appello hanno motivato in conformità allasentenza di primo grado, senza prendere in esame i motivi di gravame.Inoltre, anche in questo caso, i reati di cui ai capi 3) e 5) sono estinti perprescrizione.4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, pur avendodato atto della fondatezza del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente privo di fondamento.2. Il primo motivo è privo di specificità.La ricorrente contesta la violazione di legge processuale in relazione agli artt.606, comma 1, lett. c) e 143 cod. proc. pen. per non essere stata disposta latraduzione della sentenza pronunciata nei confronti dell’imputata che nonconosce e non parla la lingua italiana.Conseguenza di tale omissione sarebbe l’irrimediabile compressione del dirittodi difesa in funzione dell’impugnazione della sentenza di appello.A supporto della censura, richiama quanto affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte in relazione alla verificazione, nel caso di specie, di una nullità aregime intermedio con conseguente sospensione del diritto di impugnazione dellasentenza fino al perfezionamento della procedura di traduzione.L’assunto difensivo, tenuto conto della sequenza procedimentale rilevante aifini della disamina dell’eccezione, è generico ed omissivo di una circostanza cherisulta documentalmente agli atti, ossia l’avvenuta traduzione della sentenza diappello.Esiste agli atti, infatti, una copia della sentenza della Corte di assise di appellotradotta in lingua inglese.La pronuncia oggetto di impugnazione è stata emessa il 20 maggio 2025 ed iltermine per il deposito della motivazione è stato indicato in novanta giorni conconseguente scadenza, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, al 17settembre 2025.La sentenza tradotta è stata depositata in cancelleria il 10 ottobre 2025 enotificata agli imputati il 5 novembre 2025, ovvero in pendenza del termine perla proposizione del ricorso per cassazione che è stato depositato, invece, ilprecedente 3 ottobre 2025.A fronte della intervenuta traduzione del provvedimento impugnato, tuttavia,la ricorrente nulla ha dedotto o eccepito.La proposizione del ricorso è intervenuta pochi giorni prima del deposito dellasentenza tradotta e l’adempimento funzionale all’esercizio effettivo del diritto didifesa dell’imputata è stato eseguito nella pendenza del termine per laproposizione dell’impugnazione.A questo proposito, giova richiamare il principio di diritto enunciato dalmassimo organo nomofilattico in base al quale «l'omessa traduzione dellasentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la linguaitaliana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione orilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamentodella sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fasesuccessiva alla deliberazione, per la traduzione. (In motivazione, la Corte haprecisato che l'esecuzione della traduzione oltre "un termine congruo", inviolazione dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., determina lo slittamento deltermine per impugnare, se questo non è ancora decorso, ovvero, se lo stesso èormai consumato, la deducibilità della nullità della sentenza)» (Sez. U, n. 38306del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 - 01).In sostanza, se il giudice ha disposto la traduzione della sentenza sorge acarico dell’imputato uno specifico onere consistente nella deduzione dellaincongruità del termine o delle modalità di espletamento dell’incarico in funzionedello spiegarsi effettivo delle prerogative difensive.A tali conclusioni sono pervenute le stesse Sezioni Unite nell’arrestomenzionato.La pronuncia ha affrontato la questione della configurabilità effettiva dellaomissione della traduzione interrogandosi sulla nozione di “congruità” deltermine entro il quale deve essere disposto l’adempimento.A tale proposito, non condividendo l’orientamento che individua tale terminein quello decorrente dal deposito (effettivo) della sentenza in italiano sino altempo indicato dal codice di rito per proporre l’impugnazione, ha affermato che itempi per la traduzione non possono essere predeterminati poiché correlati aduna molteplicità di fattori tra loro eterogenei suscettibili di essere valutati dalgiudice di merito, mentre “il conferimento dell’incarico per la traduzione dellasentenza va circoscritto entro tempi certi, essendo già emersa al momentodell’adozione della “sentenza – decisione” la mancata conoscenza della linguaitaliana da parte dell’imputato e quindi, in assenza di rinuncia espressa, lanecessità dell’adempimento”.E’ stato, quindi affermato che «la procedura per la traduzione vada attivata(con il conferimento dell’incarico) al più tardi al momento in cui la “sentenza –documento” in lingua italiana è effettivamente depositata» e il relativo vizio deveessere eccepito, vertendosi in tema di nullità generale a regime intermedio, insede di impugnazione.Nel caso in cui la traduzione sia stata disposta, assume rilievo l’informazioneche deve essere recapitata all ’ imputato in ordine all ’effettuazionedell ’adempimento.In relazione alla questione dell’interesse al quale, secondo altro arresto delleSezioni Unite (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356- 01), dovrebbe annettersi il valore di vero e proprio presupposto per far valerela relativa eccezione, la sentenza Ndiaye ha precisato di non condividere, “nellasua assolutezza” l’affermazione di cui alla precedente decisione, operando alcunesignificative precisazioni.In particolare, è stato sostenuto che, in caso di omessa traduzione dellasentenza è escluso che la parte debba allegare un concreto ed attuale pregiudizio“in quanto è inesigibile per il difensore illustrare i profili di doglianza prospettabilidall’imputato personalmente , visto che quest’ultimo è impossibilitato all’esamediretto dell’atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile”.L’omessa traduzione della sentenza, pertanto, produce, di per sé, un concretoe reale pregiudizio.Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, evidenziato come l’interesse a far valere lanullità possa venire in considerazione «in quelle situazioni in cui la traduzionedella sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall’interessato nonconformi al dettato dell’art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. att. cod. proc.pen.: ad esempio in un termine non congruo, in modo incompleto ovvero informa orale. Qualora in particolare l'esecuzione della traduzione non abbiarispettato il «termine congruo», previsto dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen.(ad es. l'incarico per la traduzione è conferito non tempestivamente; il termineper la traduzione è incongruo), va precisato che: se essa sopraggiunge primadello spirare del termine per impugnare la stessa determina lo slittamento deltermine per impugnare, consentendo all'interessato di difendersi; sesopraggiunge successivamente, l'eccezione di nullità della sentenza perviolazione dell'art. 143 cod. proc. pen. dovrà confrontarsi con le prerogativedifensive ancora disponibili per far valere l'interesse alla stessa (motivi aggiuntie/o conclusioni)».Applicando tali principi alla presente fattispecie, deve osservarsi come laricorrente, pur in presenza della traduzione della sentenza, nulla abbia dedotto alriguardo, né con riferimento alla incongruità del termine entro il quale è statoaffidato l’incarico per l’adempimento, né con specifico riferimento alle modalitàcon le quali lo stesso è stato eseguito e la traduzione è stata, in concreto,effettuata.Pur non emergendo dalla disamina degli atti la data in cui il giudice di appelloha disposto la traduzione del provvedimento, sarebbe stato onere dell’imputataprendere posizione sul punto che ha, invece, del tutto trascurato non assumendoalcuna iniziativa difensiva, neppure mediante il deposito di motivi aggiunti omemorie.Tanto rende generica la censura sollevata dalla ricorrente con il motivo diricorso in esame che, quindi, deve essere ritenuto inammissibile.3. Il secondo motivo è infondato.La critica è limitata alla intervenuta riqualificazione del reato di associazioneper delinquere di cui al capo 1) in quello di tratta aggravata ai danni diXXXXXXXXXXXX.Riproponendo, sostanzialmente, analoga censura già proposta con l’atto diappello, la ricorrente sostiene essersi verificata la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 522 cod. proc. pen. a ragione della intervenuta condanna peril delitto di tratta di cui all’art. 601 cod. pen. (aggravato a norma dell’art. 602,-ter, primo comma, lett. b) e c), cod. pen.) in assenza di una specificacontestazione.Secondo la difesa, infatti, l’imputazione originaria riguardava il delitto diassociazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzato allacommissione dei delitti di tratta e favoreggiamento dell’immigrazione clandestinain funzione dello sfruttamento della prostituzione.Sul punto, in termini coerenti ed esenti dal vizio eccepito dalla ricorrente, laCorte di assise di appello ha messo in evidenza come nella contestazione di cui alcapo 1) della rubrica fosse riportata la descrizione della condotta di tratta,laddove la partecipazione al sodalizio di cui all’art. 416 cod. pen. è stata riferitaalla finalità della commissione di tale specifico delitto, oltre che al reclutamento,trasferimento e trasporto di persone dall’esteroIl delitto contestato è quello di associazione per delinquere finalizzata allacommissione dei delitti di tratta e favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina.Il reato è stato riqualificato in quello di tratta, previo assorbimento di quello difavoreggiamento dell’immigrazione clandestina relativamente alla stessa personaoffesa contestato al capo 2).La riqualificazione del reato contestato è esente dal vizio lamentato poiché dalcontenuto della contestazione, in effetti, si evince, in fatto, una descrizionecompatibile con quanto ritenuto e, certamente tale da rendere la sentenza unapronuncia «a sorpresa».L’assoluzione per il reato associativo può essere ritenuta non contraddittorianella misura in cui è possibile desumere dal capo di imputazione la contestazionedi più reati e non della sola associazione.Sul punto, quindi, appare immune da censure la motivazione di cui al par. 4.1.il cui contenuto, peraltro, è contestato in maniera generica e reiterativa (percome si desume dalla stessa sentenza impugnata nella parte in cui ricostruisce ilmotivo di impugnazione nel merito).D’altronde, costituisce principio consolidato e condiviso quello in base al quale«in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementiessenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddettonon va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, laviolazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" delprocesso, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051 - 01)4. Il terzo motivo è inammissibile.Con esso si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto ditratta ai danni di XXXXXXXXXXXXXLa presunta persona offesa che, in base alla stessa ricostruzione dellasentenza impugnata, avrebbe descritto solo condotte di favoreggiamentodell’immigrazione e sfruttamento della prostituzione, non sarebbe stata vittimadi alcuna costrizione o violenza funzionali ad indurla a prostituirsi, né ad altreforme di abuso, neppure quando si è rifiutata di esercitare il meretricio ed halasciato l’abitazione dell’imputata.La tesi difensiva è generica e priva di effettivo e specifico confronto con ladecisione impugnata con la quale la Corte veneziana ha motivato sulla questionededotta già sollevata con i motivi di appello in termini del tutto omogenei a quelliriproposti in questa sede di legittimità.Richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto dielementi costitutivi del delitto di tratta (con specifico riguardo alla condizione divulnerabilità della vittima), la Corte di assise di appello ha ricostruito il contributofornito dall’imputata al reclutamento, trasporto e ingresso irregolare dellapersona offesa in territorio italiano con l’inganno, ossia facendole credere cheavrebbe lavorato in un negozio di articoli africani.Sul punto, i giudici di merito hanno richiamato le dichiarazioni della stessapersona offesa all’udienza del 30 gennaio 2023 ritenendole coerenti con lerisultanze delle attività intercettative dalle quali è emerso che la vittima è stataportata in Italia dalla Nigeria, passando per la Libia e, dopo un periodo dipermanenza in un centro per immigrati, è stata presa in carico dall’imputata chel’ha avviata alla prostituzione.La ricorrente ha personalmente preso parte alle attività funzionali a consentirel’ingresso della persona offesa in territorio nazionale costringendola, anche inbase a quanto risultante dalle intercettazioni puntualmente riportate a pag. 17della sentenza, a prostituirsi.Si tratta di passaggi decisivi della motivazione rispetto ai quali il ricorsoomette ogni confronto, risolvendosi nella mera reiterazione di argomenti fattualigià adeguatamente valutati in sede di merito.Giova, sul punto, richiamare il costante principio per cui il ricorso percassazione non può essere fondato su motivi che ripropongano le medesimeragioni esposte in precedenza, ossia già discusse e ritenute infondate dal giudicedel gravame; motivi di tal genere, infatti, devono esser considerati non specifici.La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non soloper la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì ancheper la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendoignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio diaspecif ic ità conducente, a mente del l 'art. 591 comma 1 lett. c),all'inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).5. Il quarto motivo ha ad oggetto i l delitto di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina delle persone offese XXXXXXXXXXXXXX le ritenutecircostanze aggravanti (con specifico riguardo a quella del pericolo di vita) el’intervenuta prescrizione del reato in contestazione.Si tratta della fattispecie di cui all’art. 12, comma 3, lett. b) e d), 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 contestata al capo 2).Anche in questo caso, la censura omette di confrontarsi adeguatamente con ilcontenuto della sentenza impugnata che ha ricostruito dettagliatamente, in fatto,le condotte riferibili all’imputata in relazione all’agevolazione dell’ingresso dellegiovani in Italia e al loro trasporto.Peraltro, è stato sostenuto in sentenza che la stessa imputata si è occupatadel finanziamento dell’operazione e ciò, ancora una volta, sulla scorta di unapuntuale disamina del compendio intercettativo sintetizzato alle pagg. 20 eseguenti della motivazione.In termini esenti da vizi è stata ritenuta integrata la fattispecie consumatacontestata al capo 2) della rubrica, pur non essendosi perfezionato l’arrivo dellepersone offese in territorio italiano.Secondo il preferibile e prevalente orientamento di questa Corte, infatti, «intema di disciplina dell'immigrazione, la fattispecie criminosa disciplinata dall'art.12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 integra un reato di pericolo o "aconsumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere attidiretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazionedella disciplina di settore, non richiedendo l'effettivo ingresso illegaledell'immigrato in detto territorio» (Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim,Rv. 271127 - 01).Il reato è stato giudicato aggravato sia dal pericolo di vita delle persone offeseche dalla finalità di sfruttamento della prostituzione e la relativa censura siricorrenza che, specie nella sentenza di primo grado (pag. 22), - conforme allapronuncia di appello - è stata adeguatamente illustrata.Tenuto conto, inoltre della fattispecie di reato contestata e ritenuta (si trattadi favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato) non sonocertamente decorsi i termini di prescrizione, pur tenendo conto dei limiti edittalidella pena applicabili ratione temporis.6. Parimenti generico è il quinto motivo riferito alle condotte di sfruttamentodella prostituzione contestate come commesse ai danni, rispettivamente, dellepersone offese XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(capo 3) e XXXX(capoLe contestazioni difensive sono di estrema genericità e si limitano, quanto alcapo 3), a lamentare l’adozione di una motivazione coincidente a quella dellasentenza di primo grado e, con riferimento al capo 5), l’insufficienza della solaintercettazione valorizzata.Si tratta di allegazioni che trascurano di considerare la complessivamotivazione adottata dalla Corte distrettuale.In re laz ione a l la fa t t i spec ie che vede come persone o f feseXXXXXXXXXXXXXXXXX sono sati valorizzati gli esiti di controlli di polizia e servizidi appostamento, oltre ad alcune ricariche su carte postepay attestantiversamenti eseguiti in favore dell’imputata.Inoltre, sono state compiutamente illustrate ulteriori risultanze derivanti dacaptazioni dalle quali è ulteriormente rimasta dimostrata la condotta delittuosaascritta all’imputata.Ancora una volta, rispetto a tale complessiva ricostruzione, il ricorso si limita aribadire l’insufficienza della motivazione, senza prendere specifica posizione sulpercorso motivazionale della sentenza impugnata.Analogo ragionamento va svolto con riferimento alla contestazione di cui alcapo 5) per la quale, parimenti, la ricorrente si limita a dedurre l’insufficienza delquadro indiziario, senza soffermarsi sulla motivazione della pronuncia impugnatache, peraltro, ha valorizzato, due conversazioni, non una come affermato inricorso.Quanto all’eccepita prescrizione, va segnalato, che la fattispecie in rilievo èquella di cui all’art. 3, n. 8 legge n. 75 del 1958, aggravata ai sensi dell’art. 4, n.7 della stessa legge, tale essendo la riqualificazione operata sin dalla sentenza diprimo grado con riferimento ai reati di cui ai capi 3) e 5) in esame.Poiché l’aggravante ritenuta comporta il raddoppio della pena, occorre avereriguardo alla sanzione massima di dodici anni di reclusione suscettibile di essereprolungato di un quarto ex art. 161 cod. pen. con la conseguenza che il terminenecessario a prescrivere i reati in esame è di quindici anni, al netto dellesospensioni.Tenuto conto che i reati sono stati contestati come commessi “tra l’agosto2016 e il febbraio 2017” (capo 3)) e “nel corso del 2016” (capo 5)), il relativotermine non è decorso.7. Alla luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensidell’art. 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 31828/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris