CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 38062/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].1 ERIS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato il decreto con cui il P.M. ha convalidato il sequestro probatorio operato dalla P.G. nei confronti del ricorrente, indagato in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. 1.1. Con un unico motivo si deduce la violazione degli artt. 125, comma 3 e 253, comma 1, cod. proc. pen. in ragione della mancanza assoluta di motivazione dell'ordinanza impugnata, confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato, in ordine all'insussistenza del fumus delicti e all'insussistenza del presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti. In particolare, premesso che il sequestro si riferiva a cinque telefoni cellulari rinvenuti nel portabagagli dell'auto del ricorrente nel corso di un controllo, lamenta come il P.M., nel decreto di convalida, si fosse limitato ad esplicitare i fatti oggetto di accertamento attraverso il solo richiamo della norma di legge violata, mentre il Tribunale del riesame aveva supplito alla carenza motivazionale facendo riferimento alla circostanza che l'indagato non aveva saputo fornire alcuna spiegazione sulla provenienza del compendio sequestrato in difetto dell'indicazione degli elementi costitutivi del reato (illecita provenienza, fine di profitto, elemento soggettivo ecc.). In entrambi i casi si trattava di motivazioni del tutto carenti; quanto a quella del P.M., essendosi fatto ricorso ad una mera formula di stile che non dava alcun conto delle finalità probatorie perseguite; quanto a quella del Tribunale, al quale è preclusa un'attività integrativa nel caso di mancanza radicale di motivazione - omettendosi l'indicazione degli elementi costitutivi della ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati e generici. Invero, le censure mosse dal ricorrente non si confrontano con ì plurimi elementi di fatto espressamente menzionati dall'ordinanza impugnata che consentono di escludere l'ipotesi del vizio di mancanza di motivazione - unico deducibile in questa sede in quanto si traduce in una violazione di legge - tanto con riguardo al provvedimento di convalida del sequestro che di conferma ad opera del Tribunale del riesame.Il P.M., infatti, lungi dal fare riferimento al mero titolo di reato, ha richiamato, per come evidenziato dallo stesso provvedimento impugnato (vedi pag. 1), le circostanze dettagliatamente descritte nei verbali di perquisizione e sequestro, dalle quali risulta come il vincolo reale è stato apposto in relazione alla presenza, direttamente constata dai verbalizzanti, di una situazione logicamente riferibile alla ricettazione, considerato il comportamento tenuto dal ricorrente, il quale all'atto del controllo si mostrava molto agitato, fornendo una versione del tutto generica sia con riguardo al possesso del veicolo (intestato ad una società ma noleggiato da un cugino che glielo avrebbe dato in prestito) sia con riferimento alla provenienza dei telefoni cellulari, che sarebbero stati acquistati in un non meglio precisato esercizio, pur in assenza dell'esibizione o indicazione di fatture o documenti fiscali comprovanti l'acquisto. A ciò si aggiunge l'esistenza di precedenti di polizia annoverati dal ricorrente. Si tratta, all'evidenza, di un complesso di elementi, la cui combinazione logico-fattuale fa ragionevolmente ritenere, a livello di fumus delicti, la sussistenza del delitto di ricettazione e, dunque, l'esigenza, connessa proprio al sequestro di tipo probatorio, di svolgere indagini sulla provenienza del compendio e sulle circostanze della ricezione da parte del ricorrente e delle ragioni del suo possesso. Tale finalità, del resto, risulta ben esplicitata nello stesso decreto di convalida, ove alla descrizione del fatto ascritto all'indagato mediante il richiamo del contenuto dei verbali di perquisizione e sequestro al medesimo noti, si accompagna l'indicazione delle esigenze probatorie, anche specificate non solo con lo svolgimento di indagini volte all'accertamento dei fatti, ma anche con l'indicazione delle attività di carattere "istruttorio" da compiersi (consulenza tecnica sul compendio). Il decreto, pertanto, risulta sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, modulata in ragione della progressione processuale (fase iniziale delle indagini preliminari) e della particolarità del bene sequestrato (bene oggetto di facile apprensione e circolazione), con riferimento al suo collegamento con il reato. Di ciò il Tribunale del riesame ha dato atto con congrua motivazione, facendo corretta applicazione del principio enunciato da questa Corte a mente del quale per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/4/2019, Rv. 276727).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, li 1.10.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LAr lli LuciaM'ImReriali [OSCURATO:PERSONA]+ IL 22 OTT, 2021 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE ;:•:( _ 4- A A \ 1„')) n k • , • ',1•r" • ì e),:ù L I ,k L L\ ..,......-)....-.., \-y_ e., ;(‘(._ fk':'. \ , ,: ,_ , , , i . .. ..