CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22918/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o digitalmente ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmenteex lege;-controricorrenti-avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 4019/2023,pubblicata il 9 ottobre 2023.Numero registro generale 21594/2023Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 22918/2026Data pubblicazione 08/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA], comproprietaria per la quota di un quarto di unlocale bottega sito in [OSCURATO:PERSONA], convenne innanzi al Giudice di pacedi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],anch’essi comproprietari del bene, chiedendone la condanna alpagamento di una indennità di occupazione, deducendo chel’immobile, già concesso in comodato gratuito alla società «PanificioSan Giuseppe di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].», continuava ad essere goduto in via esclusiva nonostanteil proprio dissenso manifestato con raccomandata del 9 ottobre 2018;assumeva che, a far data da tale dissenso, gli altri comproprietari,avendo deciso di proseguire nel rapporto, dovessero corrisponderle, aisensi degli artt. 1102 e 1108 cod. civ., un’indennità commisurata alvalore locativo della quota;si costituirono i convenuti, eccependo la carenza di legittimazionepassiva, l’infondatezza della domanda in presenza di un validocontratto di comodato gratuito stipulato da tutti i comproprietari afavore di un terzo, la mancanza di un titolo che avesse dichiaratol’inefficacia sopravvenuta del contratto e l’inesistenza di una validarevoca o di un efficace recesso, a tanto non bastando quellomanifestato dalla sola attrice;il Giudice di pace rigettò la domanda, rilevando, da un lato, chel’immobile era stato concesso gratuitamente ad un terzo, sicché glialtri comproprietari non avevano alcun godimento diretto népercepivano pigioni o corrispettivi e, dall’altro, che la raccomandatadel 9 ottobre 2018, contenente la dichiarazione di recesso ex art.1810 cod. civ., non poteva spiegare effetti, poiché proveniente dasoggetto comproprietario solo per un quarto del bene;avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello alNumero registro generale 21594/2023Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 22918/2026Data pubblicazione 08/07/2026Tribunale di Catania, deducendo, con un unico motivo, il dirittodell’appellante ad ottenere, ex artt. 1102 e 1108 cod. civ., lacorresponsione di una indennità di occupazione, sul presupposto cheil giudice di primo grado non avesse considerato il dissensomanifestato il 9 ottobre 2018 alla prosecuzione del comodato e che,da quel momento, gli altri comproprietari avessero continuato agodere in via esclusiva del bene, traendone anche un’utilità indiretta,avuto riguardo alla composizione soggettiva della societàcomodataria;con sentenza n. 4019/2023, resa pubblica il 9 ottobre 2023, ilTribunale di Catania ha dichiarato l’appello inammissibile, avendoritenuto che l’atto di gravame non soddisfacesse i requisiti dispecificità di cui all’art. 342 cod. proc. civ., poiché l’appellante avevafatto soltanto un cenno alle motivazioni in fatto e in diritto espostedal primo giudice, limitandosi, per il resto, a reiterare le ragioni giàaddotte nell’originario atto di citazione e nella comparsa conclusionaledi primo grado, senza un effettivo collegamento critico con lamotivazione della sentenza appellata;per la cassazione di tale decisione propone ricorso MariaMaccarrone, affidato a un motivo, cui resistono [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso;la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;parte ricorrente ha depositato memoria;considerato che:con l’unico motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c.,primo comma, n. 3», lamentando che il Tribunale abbia erroneamentedichiarato inammissibile l’appello nonostante l’atto di gravameindividuasse il capo impugnato, contestasse la motivazione del primogiudice, richiamasse le norme ritenute violate e contenesseNumero registro generale 21594/2023Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 22918/2026Data pubblicazione 08/07/2026argomentazioni idonee a censurare la decisione del Giudice di pace,senza che fosse necessario un progetto alternativo di sentenza ol’adozione di formule sacramentali;il motivo è infondato;secondo il principio affermato da Cass., Sez. U., n. 27199 del2017, «gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato daldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere una chiara individuazione dellequestioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primogiudice; resta tuttavia escluso, in considerazione della permanentenatura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari formesacramentali o che debba contenere la redazione di un progettoalternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado»;nella specie, la sentenza di primo grado aveva fondato il rigettodella domanda essenzialmente su due argomenti: il primo, secondocui l’immobile era stato concesso gratuitamente a un terzo e,pertanto, gli altri comproprietari non avevano alcun godimento direttoné percepivano pigioni o corrispettivi; il secondo, secondo cui laraccomandata del 9 ottobre 2018, con cui l’attrice aveva manifestatoil recesso ex art. 1810 cod. civ., non poteva spiegare effetti, poichéproveniente da soggetto comproprietario soltanto per la quota di unquarto.come correttamente rilevato dal giudice a quo, l’atto di appellonon si confronta realmente, in chiave critica, con tali argomenti;esso, infatti, continua a muovere dalla premessa, assunta comepacifica, che il bene fosse detenuto dalla società «Panificio SanNumero registro generale 21594/2023Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 22918/2026Data pubblicazione 08/07/2026Giuseppe di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e C.s.n.c.» in forza di un comodato legittimamente stipulato con ilconsenso di tutti e quattro i comproprietari; e, tuttavia, da talepremessa non trae una critica giuridicamente mirata alla ratio dellasentenza di primo grado, limitandosi a sostenere che, dopo il dissensodella Maccarrone, gli altri comproprietari avrebbero dovutocorrisponderle un’indennità per l’esclusione dal godimento;manca, in particolare, un effettivo confronto con il secondoargomento posto a fondamento della decisione di primo grado,concernente l’inefficacia del recesso manifestato dalla solacomproprietaria titolare di quota minoritaria; sul punto il gravame silimita, infatti, ad affermare in modo assertivo che, a seguito deldissenso, si sarebbe determinata una situazione di godimento abusivoed esclusivo del bene da parte degli altri comproprietari, senzamisurarsi con la diversa qualificazione giuridica accolta dal primogiudice, il quale aveva escluso in radice che la dichiarazioneunilaterale della sola comproprietaria potesse incidere sul rapporto dicomodato in essere;tale secondo argomento — giova incidentalmente rilevare —risulta conforme al principio secondo cui il recesso del concedente daun contratto di comodato o di precario di beni comuni è atto diamministrazione ordinaria, in quanto è una modalità di indirettogodimento della cosa comune, e, quindi, può essere esercitato ancheda un comproprietario, a meno che tale iniziativa sia esclusa dallamaggioranza, la cui determinazione, vincolando la minoranza, escludela legittimazione ad agire del comproprietario (Cass. Sez. 3,13/05/2010, n. 11589, Rv. 613294 - 01);neppure la valorizzazione, nell’atto di appello, della circostanzache uno dei comproprietari partecipasse alla compagine sociale dellacomodataria e che l’altro socio fosse legato da rapporto di parentelacon gli altri comproprietari integra una critica specifica al predettoNumero registro generale 21594/2023Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 22918/2026Data pubblicazione 08/07/2026argomento decisivo, poiché tale profilo attiene, al più, alla prospettatautilità indiretta ricavata dalla vicenda negoziale, ma non incide sulladistinta questione dell’(in)efficacia del dissenso proveniente dalcomproprietario titolare di quota minoritaria a fronte dellamanifestata contraria volontà della maggioranza;inoltre — mette conto soggiungere — quei legami personali opartecipativi non valgono comunque ad elidere l’alterità soggettivadella società rispetto alle persone dei soci;correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che l’atto diappello non contenesse una parte argomentativa effettivamenteidonea a confutare e contrastare le ragioni poste dal primo giudice afondamento della decisione e ne ha conseguentemente dichiaratol’inammissibilità ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.;il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115 del 2002, vadato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto;a tale attestazione non può ostare l’attuale condizione dellaricorrente di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,occorrendo al riguardo rammentare che «il giudice dell'impugnazione,ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o laimprocedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importodel contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non siastato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese delloStato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando ladebenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge inmodo assoluto e definitivo» (Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315);Numero registro generale 21594/2023Numero sezionale 2139/2026Numero di raccolta generale 22918/2026Data pubblicazione 08/07/2026spetterà dunque all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento; P.Q.Mrigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° luglio 2026.Il PresidenteLina Rubino