Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:1149
Testo integrale del provvedimento
62019CO0646_INF
Ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 dicembre 2019 –
Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento
[causa C‑646/19 P(R)]
«Impugnazione – Procedimento sommario – Diritto delle istituzioni – Membri del Parlamento europeo – Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto – Articolo 12 – Verifica dei poteri – Decisione del Parlamento di prendere atto dell’elenco degli eletti notificato dalle autorità nazionali e che esclude i ricorrenti a causa dell’inadempimento da parte di questi ultimi di una formalità prevista dal diritto nazionale – Ricorso di annullamento – Fumus boni iuris»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punto 51)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro una decisione del Parlamento di prendere atto dell’elenco degli eletti al Parlamento notificato dalle autorità nazionali e che esclude taluni candidati – Motivo vertente sull’erronea valutazione della nozione di «risultati proclamati ufficialmente» ai sensi dell’atto del 1976 – Motivo prima facie non infondato
(Artt. 278 e 279 TFUE; atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, art. 12)
(v. punti 52, 60, 64, 75‑78)
3.
Parlamento europeo – Verifica dei poteri dei membri – Limiti – Esercizio consistente nella presa d’atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri – Incompetenza del Parlamento a pronunciarsi sulla legalità delle procedure elettorali nazionali
(Art. 267 TFUE; atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, art. 12)
(v. punto 62)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte delle valutazioni del Tribunale alla luce del diritto nazionale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punto 67)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punto 70)
6.
Parlamento europeo – Elezioni – Competenza degli Stati membri – Procedura elettorale e proclamazione ufficiale dei risultati elettorali
(Art. 14, § 3, TUE; art. 223, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 39; atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, artt. 1, 8 e 12)
(v. punti 73, 74)
Dispositivo
1)
L’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 1o luglio 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlement (
T‑388/19 R
, non pubblicata,
EU:T:2019:467
), è annullata.
2)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
3)
Le spese sono riservate.