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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:1149
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0646_INF

Ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 dicembre 2019 – Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento [causa C‑646/19 P(R)] «Impugnazione – Procedimento sommario – Diritto delle istituzioni – Membri del Parlamento europeo – Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto – Articolo 12 – Verifica dei poteri – Decisione del Parlamento di prendere atto dell’elenco degli eletti notificato dalle autorità nazionali e che esclude i ricorrenti a causa dell’inadempimento da parte di questi ultimi di una formalità prevista dal diritto nazionale – Ricorso di annullamento – Fumus boni iuris»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 51)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro una decisione del Parlamento di prendere atto dell’elenco degli eletti al Parlamento notificato dalle autorità nazionali e che esclude taluni candidati – Motivo vertente sull’erronea valutazione della nozione di «risultati proclamati ufficialmente» ai sensi dell’atto del 1976 – Motivo prima facie non infondato (Artt. 278 e 279 TFUE; atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, art. 12) (v. punti 52, 60, 64, 75‑78)

3. Parlamento europeo – Verifica dei poteri dei membri – Limiti – Esercizio consistente nella presa d’atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri – Incompetenza del Parlamento a pronunciarsi sulla legalità delle procedure elettorali nazionali (Art. 267 TFUE; atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, art. 12) (v. punto 62)

4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte delle valutazioni del Tribunale alla luce del diritto nazionale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 67)

5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 70)

6. Parlamento europeo – Elezioni – Competenza degli Stati membri – Procedura elettorale e proclamazione ufficiale dei risultati elettorali (Art. 14, § 3, TUE; art. 223, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 39; atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, artt. 1, 8 e 12) (v. punti 73, 74) Dispositivo 1) L’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 1o luglio 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlement ( T‑388/19 R , non pubblicata, EU:T:2019:467 ), è annullata. 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate.

62019CO0646_INF Ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 dicembre 2019 – Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento [causa C‑646/19 P(R)] «Impugnazione – Procedimento sommario – Diritto delle istituzioni – Membri del Parlamento europeo – Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto – Articolo 12 – Verifica dei poteri – Decisione del Parlamento di prendere atto dell’elenco degli eletti notificato dalle autorità nazionali e che esclude i ricorrenti a causa dell’inadempimento da parte di questi ultimi di una formalità prevista dal diritto nazionale – Ricorso di annullamento – Fumus boni iuris» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punto 51) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro una decisione del Parlamento di prendere atto dell’elenco degli eletti al Parlamento notificato dalle autorità nazionali e che esclude taluni candidati – Motivo vertente sull’erronea valutazione della nozione di «risultati proclamati ufficialmente» ai sensi dell’atto del 1976 – Motivo prima facie non infondato (Artt. 278 e 279 TFUE; atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, art. 12) (v. punti 52, 60, 64, 75‑78) 3. Parlamento europeo – Verifica dei poteri dei membri – Limiti – Esercizio consistente nella presa d’atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri – Incompetenza del Parlamento a pronunciarsi sulla legalità delle procedure elettorali nazionali (Art. 267 TFUE; atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, art. 12) (v. punto 62) 4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte delle valutazioni del Tribunale alla luce del diritto nazionale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 67) 5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 70) 6. Parlamento europeo – Elezioni – Competenza degli Stati membri – Procedura elettorale e proclamazione ufficiale dei risultati elettorali (Art. 14, § 3, TUE; art. 223, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 39; atto relativo all’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea a suffragio universale diretto, artt. 1, 8 e 12) (v. punti 73, 74) Dispositivo 1) L’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 1o luglio 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlement ( T‑388/19 R , non pubblicata, EU:T:2019:467 ), è annullata. 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) Le spese sono riservate.
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