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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 27002/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16985-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] E C. S.N.C. e della SIMEA S.R.L. (già Simea s.a.s.), domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] autonomi R.G.N.16985/2017 Cron.

Rep.

Ud.11/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 503/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2017 R.G.N. 564/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 24.5.2017, la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti sui redditi eccedenti il minimale per gli anni dal 2007 al 2010; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale dell’11.7.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione (ed in subordine eccepisce l’illegittimità costituzionale) del combinato disposto dell’art. 3-bis, d.l. n.384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), e dell’art. 6, T.U. n. 917/1986, per avere la Corte di merito ritenuto che i contributi dovuti alla Gestione commercianti dovessero calcolarsi sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito per le persone fisiche, ancorché il reddito prodotto dalla società di cui ella è socia non derivasse da attività d’impresa, rivenendo dalla mera riscossione dei canoni di locazione di immobili di proprietà della società stessa; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale debitamente considerato che l’attività posta in essere dalla società di cui ella è socia non costituisce attività d’impresa; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 92 c.p.c. per non avere la Corte di merito disposto la compensazione delle spese di causa, pur ricorrendo un’ipotesi di legge; che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, dovendo darsi continuità al principio di diritto più volte espresso da questa Corte, secondo cui l’obbligo contributivo di coloro che possiedono – come l’odierna parte ricorrente – i requisit i per l’iscrizione alla Gestione commercianti va parametrato a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli derivanti da partecipazione a società di persone nella quale l’assicurato non svolge attività lavorativa e che abbiano per oggetto il mero godimento dei canoni di locazione (così da ult.

Cass. n. 18892 del 2023, che – sulla scorta di Cass.n. 29779 del 2017 e succ. conf. –ha motivato la conclusione in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, T.U. n. 917 del 1986, secondo cui i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi, e dal tendenziale principio di armonizzazione tra redditi rilevanti ai fini fiscali e redditi rilevanti ai fini previdenziali); che, come ricordato da Cass. n. 18892 del 2023, cit., la legittimità costituzionale di una tale soluzione è già stata vagliata da Corte cost. n. 354 del 2001, che ha avuto modo di evidenziare come non si dia più alcuna indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e come, anzi, le più recenti riforme in materia evidenzino sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoroma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile, ciò che d’altra parte mette capo ad un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali, dal momento che l’art. 5, l. n. 233/1990, commisura precisamente al reddito annuo d’impresa la misura dei trattamenti previdenziali spettanti ai lavoratori autonomi; che il terzo motivo è invece inammissibile, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, rientrando la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti nel potere discrezionale del giudice di merito, non è censurabile per cassazione il mancato uso di tale facoltà, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così, tra le più recenti, Cass. nn. 11329 del 2019 e 22397 del 2020); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per le medesime ragioni evidenziate da Cass. n. 18892 del 2023, cit.; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16985-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] E C. S.N.C. e della SIMEA S.R.L. (già Simea s.a.s.), domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] autonomi R.G.N.16985/2017 Cron. Rep. Ud.11/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 503/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2017 R.G.N. 564/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 24.5.2017, la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti sui redditi eccedenti il minimale per gli anni dal 2007 al 2010; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale dell’11.7.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione (ed in subordine eccepisce l’illegittimità costituzionale) del combinato disposto dell’art. 3-bis, d.l. n.384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), e dell’art. 6, T.U. n. 917/1986, per avere la Corte di merito ritenuto che i contributi dovuti alla Gestione commercianti dovessero calcolarsi sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito per le persone fisiche, ancorché il reddito prodotto dalla società di cui ella è socia non derivasse da attività d’impresa, rivenendo dalla mera riscossione dei canoni di locazione di immobili di proprietà della società stessa; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale debitamente considerato che l’attività posta in essere dalla società di cui ella è socia non costituisce attività d’impresa; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 92 c.p.c. per non avere la Corte di merito disposto la compensazione delle spese di causa, pur ricorrendo un’ipotesi di legge; che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, dovendo darsi continuità al principio di diritto più volte espresso da questa Corte, secondo cui l’obbligo contributivo di coloro che possiedono – come l’odierna parte ricorrente – i requisit i per l’iscrizione alla Gestione commercianti va parametrato a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli derivanti da partecipazione a società di persone nella quale l’assicurato non svolge attività lavorativa e che abbiano per oggetto il mero godimento dei canoni di locazione (così da ult. Cass. n. 18892 del 2023, che – sulla scorta di Cass.n. 29779 del 2017 e succ. conf. –ha motivato la conclusione in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, T.U. n. 917 del 1986, secondo cui i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi, e dal tendenziale principio di armonizzazione tra redditi rilevanti ai fini fiscali e redditi rilevanti ai fini previdenziali); che, come ricordato da Cass. n. 18892 del 2023, cit., la legittimità costituzionale di una tale soluzione è già stata vagliata da Corte cost. n. 354 del 2001, che ha avuto modo di evidenziare come non si dia più alcuna indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e come, anzi, le più recenti riforme in materia evidenzino sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoroma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile, ciò che d’altra parte mette capo ad un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali, dal momento che l’art. 5, l. n. 233/1990, commisura precisamente al reddito annuo d’impresa la misura dei trattamenti previdenziali spettanti ai lavoratori autonomi; che il terzo motivo è invece inammissibile, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, rientrando la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti nel potere discrezionale del giudice di merito, non è censurabile per cassazione il mancato uso di tale facoltà, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così, tra le più recenti, Cass. nn. 11329 del 2019 e 22397 del 2020); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per le medesime ragioni evidenziate da Cass. n. 18892 del 2023, cit.; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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