CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite un medesimo atto di impugnazione a cura del Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 9 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Napoli il 26 febbraio 2019, li ha riconosciuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandoli alla pena di giustizia. Ad avviso dei ricorrenti, la sentenza sarebbe viziata da violazione di legge (artt. 99 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione, per avere il giudice erroneamente ravvisato ed applicato la circostanza aggravante della recidiva. I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto assertivi, generici e meramente riproduttivi di un tema già dedotto in appello e adeguatamente affrontato e risolto dai Giudici di merito con motivazione né illogica né incongrua (pagina 6 della sentenza impugnata), incentrata sui numerosi precedenti penali degli imputati espressivi di una vera e propria inclinazione al reato e fonte di sostentamento per gli stessi. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa - delle ammende. Così deciso il 18 maggio